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Appalto integrato e meno livelli di progettazione, prende forma il nuovo Codice Appalti
LAVORI PUBBLICI
Appalto integrato e meno livelli di progettazione, prende forma il nuovo Codice Appalti
Semplificazione, riduzione del contenzioso e delle procedure di infrazione: gli obiettivi del ddl delega da tradurre in pratica entro sei mesi

02/07/2021 - Più spazio all’appalto integrato e riduzione dei livelli di progettazione. Potrebbero essere queste alcune delle novità contenute nel nuovo Codice Appalti.
Il disegno di legge delega, approvato dal Consiglio dei Ministri, fissa una serie di linee guida per la velocizzazione delle procedure per l’affidamento e la realizzazione delle opere. A partire dall’approvazione della legge delega, il governo avrà sei mesi di tempo per varare uno o più decreti in materia di contratti pubblici.
Il panorama normativo è destinato a cambiare nel giro di poco tempo e sembra che l’intenzione sia quella di procedere lungo la strada imboccata con le semplificazioni che hanno introdotto progressivamente deroghe alle procedure ordinarie.
Sembra quindi che l’appalto integrato diventerà una delle modalità di affidamento ordinarie tra cui la Stazione Appaltante potrà scegliere a propria discrezione. Il Codice Appalti del 2016, invece, per tutelare la qualità della progettazione, ha limitato il ricorso all’appalto integrato ai casi di opere particolarmente complesse o con un elevato contenuto tecnologico.
Il limite è stato però disatteso. Da una parte gli operatori del settore hanno lamentato la difficoltà di applicazione del Codice Appalti e tempi estremamente lunghi tra aggiudicazione e realizzazione dell’opera. Dall’altra la crisi ha richiesto la velocizzazione delle procedure. Come risultato si è avuto un sistema di deroghe provvisorie. Nel 2019 il Decreto Sblocca Cantieri ha reintrodotto l’appalto integrato per un periodo limitato, ma con l’ultimo Decreto Semplificazioni si lavora alla proroga della deroga.
Attualmente i livelli di progettazione sono tre (fattibilità tecnico economica, definitivo ed esecutivo) e il Codice del 2016 prevede che le gare possano essere bandite solo sulla base del progetto esecutivo per evitare varianti e contrattempi. Il decreto attuativo che avrebbe dovuto regolare i livelli di progettazione non ha mai visto la luce.
D’altro canto, l’esigenza di semplificare l’applicazione del Codice e velocizzare le procedure ha ammorbidito anche questa previsione. Il Decreto Semplificazioni del 2021 consente infatti che la progettazione ed esecuzione delle opere previste dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari sia affidata sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica.
Già nel 2016 l’Italia si è discostata dalla posizione della Commissione Europea, che non prevedeva alcun limite al subappalto e chiedeva ai Paesi membri di non adottare regole più severe di quelle comunitarie. Il Codice del 2016, sulla base delle peculiarità presenti nel nostro Paese, ha introdotto un tetto del 30% al subappalto, poi elevato al 40% dal Decreto Sblocca cantieri.
Il contenzioso con l’Unione Europea è andato avanti e il Decreto Semplificazioni, adottato per dimostrare a Bruxelles di poter spendere in modo efficiente le risorse del Recovery Plan, prevede un processo di progressiva liberalizzazione. Fino al 31 ottobre 2021, il tetto del subappalto sarà elevato al 50%, mentre dal 1° novembre 2021 inizierà la liberalizzazione totale.
Il Codice Appalti potrebbe inserirsi in questa Scia e proporre altre semplificazioni o, semplicemente, strutturarle in un testo unico.
Il disegno di legge delega, approvato dal Consiglio dei Ministri, fissa una serie di linee guida per la velocizzazione delle procedure per l’affidamento e la realizzazione delle opere. A partire dall’approvazione della legge delega, il governo avrà sei mesi di tempo per varare uno o più decreti in materia di contratti pubblici.
Il panorama normativo è destinato a cambiare nel giro di poco tempo e sembra che l’intenzione sia quella di procedere lungo la strada imboccata con le semplificazioni che hanno introdotto progressivamente deroghe alle procedure ordinarie.
Codice Appalti, spazio all’appalto integrato
Il ddl delega prevede che le Stazioni Appaltanti potranno individuare le ipotesi in cui ricorrere all’appalto integrato.Sembra quindi che l’appalto integrato diventerà una delle modalità di affidamento ordinarie tra cui la Stazione Appaltante potrà scegliere a propria discrezione. Il Codice Appalti del 2016, invece, per tutelare la qualità della progettazione, ha limitato il ricorso all’appalto integrato ai casi di opere particolarmente complesse o con un elevato contenuto tecnologico.
Il limite è stato però disatteso. Da una parte gli operatori del settore hanno lamentato la difficoltà di applicazione del Codice Appalti e tempi estremamente lunghi tra aggiudicazione e realizzazione dell’opera. Dall’altra la crisi ha richiesto la velocizzazione delle procedure. Come risultato si è avuto un sistema di deroghe provvisorie. Nel 2019 il Decreto Sblocca Cantieri ha reintrodotto l’appalto integrato per un periodo limitato, ma con l’ultimo Decreto Semplificazioni si lavora alla proroga della deroga.
Livelli di progettazione, saranno ridotti?
Una delle ipotesi in campo per la semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti è la ridefinizione e l’eventuale riduzione dei livelli di progettazione.Attualmente i livelli di progettazione sono tre (fattibilità tecnico economica, definitivo ed esecutivo) e il Codice del 2016 prevede che le gare possano essere bandite solo sulla base del progetto esecutivo per evitare varianti e contrattempi. Il decreto attuativo che avrebbe dovuto regolare i livelli di progettazione non ha mai visto la luce.
D’altro canto, l’esigenza di semplificare l’applicazione del Codice e velocizzare le procedure ha ammorbidito anche questa previsione. Il Decreto Semplificazioni del 2021 consente infatti che la progettazione ed esecuzione delle opere previste dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari sia affidata sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica.
Subappalto, cosa accadrà?
Il ddl delega mira ad evitare le procedure di infrazione e risolvere quelle avviate. Il nuovo Codice dovrà quindi risolvere il contraddittorio sul subappalto.Già nel 2016 l’Italia si è discostata dalla posizione della Commissione Europea, che non prevedeva alcun limite al subappalto e chiedeva ai Paesi membri di non adottare regole più severe di quelle comunitarie. Il Codice del 2016, sulla base delle peculiarità presenti nel nostro Paese, ha introdotto un tetto del 30% al subappalto, poi elevato al 40% dal Decreto Sblocca cantieri.
Il contenzioso con l’Unione Europea è andato avanti e il Decreto Semplificazioni, adottato per dimostrare a Bruxelles di poter spendere in modo efficiente le risorse del Recovery Plan, prevede un processo di progressiva liberalizzazione. Fino al 31 ottobre 2021, il tetto del subappalto sarà elevato al 50%, mentre dal 1° novembre 2021 inizierà la liberalizzazione totale.
Il Codice Appalti potrebbe inserirsi in questa Scia e proporre altre semplificazioni o, semplicemente, strutturarle in un testo unico.