
Ascensori, quando hanno diritto al Superbonus 110%
NORMATIVA
Ascensori, quando hanno diritto al Superbonus 110%
Agenzia delle Entrate: l’abbattimento delle barriere architettoniche è agevolabile anche se nell’edificio non ci sono disabili o over-65, ma ad alcune condizioni
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del 07/11/2022

07/07/2021 - Per usufruire del Superbonus sugli interventi utili alla rimozione delle barriere architettoniche, come l’installazione di ascensori e pedane elevatrici, non è richiesta la presenza di disabili o anziani nell’edificio. È tuttavia necessario rispettare alcune condizioni, come spiegato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta 455/2021.
Alcuni condòmini vogliono inoltre realizzare un nuovo impianto di elevazione in conformità al disposto della vigente norma sul superamento delle barriere architettoniche.
Il contribuente ha quindi chiesto se l’impianto può usufruire del Superbonus se almeno uno dei proprietari o degli inquilini ha più di 65 anni.
Questi limiti sono stati eliminati. Con un’interrogazione parlamentare sull’argomento, il Governo ha dato un’interpretazione estensiva della misura affermando che il Superbonus spetta anche se nell'edificio non ci sono disabili o persone aventi più di 65 anni.
Sulla base di questi elementi, l’Agenzia ha spiegato che:
- gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche devono presentare le caratteristiche tecniche previste dal DM 236/1989 (normativa di settore);
- gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche usufruiscono del Superbonus se realizzati congiuntamente ad un intervento trainante di efficientamento energetico;
- le spese devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti;
- il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione ammonta a 96mila euro, quindi la detrazione non può essere superiore a 105.600 euro;
- la detrazione spetta anche se nell’edificio non ci sono disabili o over-65;
- è possibile optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito;
- tutti i condòmini (non solo i disabili o gli over-65) possono usufruire del Superbonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili.
Superbonus e barriere architettoniche, il caso
Un contribuente si è rivolto all’Agenzia delle Entrate perché il condominio in cui vive ha intenzione di realizzare interventi di miglioramento energetico con l'esecuzione della coibentazione termica delle pareti.Alcuni condòmini vogliono inoltre realizzare un nuovo impianto di elevazione in conformità al disposto della vigente norma sul superamento delle barriere architettoniche.
Il contribuente ha quindi chiesto se l’impianto può usufruire del Superbonus se almeno uno dei proprietari o degli inquilini ha più di 65 anni.
Superbonus per eliminare le barriere architettoniche, le condizioni
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la Legge di Bilancio 2021 ha introdotto la possibilità di usufruire del superbonus per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche realizzati non solo da portatori di handicap, ma anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno un intervento trainante.Questi limiti sono stati eliminati. Con un’interrogazione parlamentare sull’argomento, il Governo ha dato un’interpretazione estensiva della misura affermando che il Superbonus spetta anche se nell'edificio non ci sono disabili o persone aventi più di 65 anni.
Sulla base di questi elementi, l’Agenzia ha spiegato che:
- gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche devono presentare le caratteristiche tecniche previste dal DM 236/1989 (normativa di settore);
- gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche usufruiscono del Superbonus se realizzati congiuntamente ad un intervento trainante di efficientamento energetico;
- le spese devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti;
- il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione ammonta a 96mila euro, quindi la detrazione non può essere superiore a 105.600 euro;
- la detrazione spetta anche se nell’edificio non ci sono disabili o over-65;
- è possibile optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito;
- tutti i condòmini (non solo i disabili o gli over-65) possono usufruire del Superbonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili.