
Bonus acqua potabile, a chi è destinato e come funziona
NORMATIVA
Bonus acqua potabile, a chi è destinato e come funziona
L’Agenzia delle Entrate spiega come ottenerlo e ricorda limiti e obblighi per i beneficiari
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del 26/03/2024

19/07/2021 - “Come funziona il bonus per l’acqua potabile? Chi può richiederlo e in che modo?”
A questo quesito, posto da un contribuente alla posta di FiscoOggi, l’Agenzia delle Entrate risponde ricordando che la Legge di Bilancio 2021 (Legge 178/2020, articolo 1, comma 1087) ha introdotto un credito d’imposta a favore di chi acquista e installa sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti, allo scopo di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate a uso potabile.
Il bonus - continua l’Agenzia - spetta alle persone fisiche, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, ed è pari al 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, documentate tramite fattura elettronica o documento commerciale.
Il credito è riconosciuto fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a:
- 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare, per le persone fisiche non esercenti attività economiche;
- 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli altri soggetti.
I contribuenti che non esercitano attività d’impresa in contabilità ordinaria possono usufruire del credito d’imposta solo se effettuano il pagamento delle spese con versamento bancario o postale o altri mezzi tracciabili (previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 241/1997).
Dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, chi ha diritto al bonus deve comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nell’anno precedente, utilizzando l’apposito modello.
Poiché la legge ha previsto un limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 - avverte l’Agenzia -, un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (da pubblicare entro il 31 marzo di ciascun anno) renderà nota la misura percentuale del credito d’imposta effettivamente spettante, che dipenderà, pertanto, dal totale delle richieste validamente presentate.
Le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo possono successivamente utilizzare il credito:
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive, fino a quando non se ne conclude l’utilizzo
- in compensazione, tramite modello F24.
Gli altri beneficiari devono utilizzare il credito esclusivamente in compensazione.
L’Agenzia ricorda, infine, che le informazioni sugli interventi effettuati devono essere trasmesse per via telematica all’Enea, che effettua il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo dei contenitori di plastica per acque destinate a uso potabile conseguita a seguito della realizzazione degli stessi interventi.
Tutte le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta sono nel Provvedimento del 16 giugno 2021
A questo quesito, posto da un contribuente alla posta di FiscoOggi, l’Agenzia delle Entrate risponde ricordando che la Legge di Bilancio 2021 (Legge 178/2020, articolo 1, comma 1087) ha introdotto un credito d’imposta a favore di chi acquista e installa sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti, allo scopo di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate a uso potabile.
Il bonus - continua l’Agenzia - spetta alle persone fisiche, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, ed è pari al 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, documentate tramite fattura elettronica o documento commerciale.
Il credito è riconosciuto fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a:
- 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare, per le persone fisiche non esercenti attività economiche;
- 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli altri soggetti.
I contribuenti che non esercitano attività d’impresa in contabilità ordinaria possono usufruire del credito d’imposta solo se effettuano il pagamento delle spese con versamento bancario o postale o altri mezzi tracciabili (previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 241/1997).
Dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, chi ha diritto al bonus deve comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nell’anno precedente, utilizzando l’apposito modello.
Poiché la legge ha previsto un limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 - avverte l’Agenzia -, un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (da pubblicare entro il 31 marzo di ciascun anno) renderà nota la misura percentuale del credito d’imposta effettivamente spettante, che dipenderà, pertanto, dal totale delle richieste validamente presentate.
Le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo possono successivamente utilizzare il credito:
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive, fino a quando non se ne conclude l’utilizzo
- in compensazione, tramite modello F24.
Gli altri beneficiari devono utilizzare il credito esclusivamente in compensazione.
L’Agenzia ricorda, infine, che le informazioni sugli interventi effettuati devono essere trasmesse per via telematica all’Enea, che effettua il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo dei contenitori di plastica per acque destinate a uso potabile conseguita a seguito della realizzazione degli stessi interventi.
Tutte le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta sono nel Provvedimento del 16 giugno 2021