
Cambio di destinazione d’uso senza opere con Scia, incostituzionale la norma della Liguria
NORMATIVA
Cambio di destinazione d’uso senza opere con Scia, incostituzionale la norma della Liguria
La Corte Costituzionale boccia parte della norme sul riutilizzo di locali accessori e immobili inutilizzati perché non tutela i centri storici
Vedi Aggiornamento
del 03/06/2024

06/07/2021 - Il cambio di destinazione d’uso, senza opere edilizie, non può avvenire sempre previa presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività. In determinati casi, per tutelare determinati ambiti del territorio, è necessario il permesso di costruire e le leggi regionali devono tenerne conto.
È questa, in sintesi, la considerazione che ha portato la Corte Costituzionale (sentenza 124/2021) a dichiarare incostituzionale l’articolo 2, comma 1, secondo periodo, della LR 30/2019 della Liguria sul riutilizzo del locali accessori e degli immobili non utilizzati.
L’articolo 2, comma 1, stabilisce che il riutilizzo può essere realizzato attraverso interventi fino alla ristrutturazione edilizia. Il secondo periodo prevede che il cambio di destinazione d’uso senza opere è soggetto a Segnalazione certificata di inizio attività (Scia).
I giudici hanno spiegato che, in base all'articolo 23-ter del Testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001), il mutamento della destinazione d’uso da una categoria funzionale all’altra è rilevante perché implica un impatto sul carico urbanistico.
Le Regioni, ha spiegato la Corte, possono stabilire quali mutamenti sono soggetti a Scia e quali a permesso di costruire. Tuttavia, le norme regionali devono coordinarsi con l’articolo 10 del Testo Unico dell’edilizia, che individua gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia soggetti a permesso di costruire. Tra questi c’è il mutamento della destinazione d’uso nei centri storici.
La disposizione della legge regionale ligure è stata quindi bocciata perché, non tenendo in considerazione la peculiarità dei centri storici, ha previsto la Scia generalizzata per tutti i cambi di destinazione d’uso.
È questa, in sintesi, la considerazione che ha portato la Corte Costituzionale (sentenza 124/2021) a dichiarare incostituzionale l’articolo 2, comma 1, secondo periodo, della LR 30/2019 della Liguria sul riutilizzo del locali accessori e degli immobili non utilizzati.
Recupero locali accessori e immobili inutilizzati, la legge della Liguria
La LR 30/2019 della Liguria promuove il riutilizzo, per l’uso residenziale, turistico-ricettivo, commerciale, rurale e per servizi, dei locali accessori e delle pertinenze, anche collocati ai piani seminterrati, degli immobili diruti non utilizzati da almeno 5 anni.L’articolo 2, comma 1, stabilisce che il riutilizzo può essere realizzato attraverso interventi fino alla ristrutturazione edilizia. Il secondo periodo prevede che il cambio di destinazione d’uso senza opere è soggetto a Segnalazione certificata di inizio attività (Scia).
Recupero locali accessori e immobili inutilizzati, il giudizio della Corte
La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’articolo 2, comma 1, secondo periodo della legge regionale della Liguria perché prevede che tutti i cambi di destinazione d’uso senza opere possano avvenire con Scia, mentre sarebbe necessario differenziare i titoli abilitativi sulla base della zona in cui tale cambio di destinazione d’uso avviene.I giudici hanno spiegato che, in base all'articolo 23-ter del Testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001), il mutamento della destinazione d’uso da una categoria funzionale all’altra è rilevante perché implica un impatto sul carico urbanistico.
Le Regioni, ha spiegato la Corte, possono stabilire quali mutamenti sono soggetti a Scia e quali a permesso di costruire. Tuttavia, le norme regionali devono coordinarsi con l’articolo 10 del Testo Unico dell’edilizia, che individua gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia soggetti a permesso di costruire. Tra questi c’è il mutamento della destinazione d’uso nei centri storici.
La disposizione della legge regionale ligure è stata quindi bocciata perché, non tenendo in considerazione la peculiarità dei centri storici, ha previsto la Scia generalizzata per tutti i cambi di destinazione d’uso.