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Fotovoltaico su casa in costruzione, quando spetta il superbonus 110%

Fotovoltaico su casa in costruzione, quando spetta il superbonus 110%

Agenzia delle Entrate: l’impianto è agevolabile in quanto trainato, ma le date delle spese devono essere comprese tra quelle di inizio e di fine lavori

Vedi Aggiornamento del 08/11/2022
Foto: zstockphotos © 123RF.com
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di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 08/11/2022
22/07/2021 - Non spetta il superbonus 110% sull’installazione di un impianto fotovoltaico nuovo, annesso ad una villetta ancora in costruzione e per la quale non è stata ancora presentata la richiesta di accatastamento. L’incentivo, infatti, è riservato agli edifici esistenti.
 
Un impianto fotovoltaico su un edificio di nuova costruzione può, invece, ottenere il superbonus 110% a patto che:
- sia installato congiuntamente agli interventi ‘trainanti’ ammessi all’agevolazione, prima dell’accatastamento dell’edificio;
- che le date delle spese sostenute per l’intervento trainato siano ricomprese tra la data di inizio e quella di fine dei lavori degli interventi trainanti.
 
È il contenuto della Risposta 488 del 20 luglio 2021 dell’Agenzia delle Entrate. Per capire meglio queste condizioni, vediamo il caso che ha portato l’Agenzia a fornire queste indicazioni.
 


Fotovoltaico su casa in costruzione, il quesito

Il quesito è stato posto da un contribuente che sta costruendo su un terreno di sua proprietà una villetta indipendente da destinare ad abitazione principale per la quale il 22 luglio 2020 ha richiesto il permesso di costruire, ottenuto il 2 settembre. L’edificio, di nuova costruzione dunque, di categoria diversa da A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso), sarà provvisto di un impianto fotovoltaico di nuova generazione.
 
Al momento del quesito sta per essere ultimata la posa del cappotto termico tra box e abitazione, mentre sono state già portate a termine le strutture, le murature, la copertura e la coibentazione esterna; l’impianto fotovoltaico sarà invece realizzato dopo l’accatastamento dell’abitazione.

Il contribuente, quindi, chiede se, per usufruire del superbonus sull’installazione del sistema per la produzione di energia solare:
- sia necessario effettuare un intervento trainante e, se sì, di che tipo;
- occorra un’attestazione di prestazione energetica solo a fine costruzione;
- quale sia la documentazione da conservare.
 


Fotovoltaico su casa in costruzione, la risposta

Nella Risposta l’Agenzia ricorda innanzitutto che gli impianti solari fotovoltaici rientrano tra le opere agevolabili trainate (comma 5 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio) e che lo sconto spetta a patto che:
- siano installati congiuntamente a un intervento trainante di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione oppure antisismico con accesso al superbonus;
- sia prevista la cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (Gse) dell’energia non auto-consumata nel luogo di produzione o non condivisa per l’autoconsumo.
 
Come specificato nella Circolare 24/E del 2020, il superbonus 110% non è applicabile agli interventi realizzati su fabbricati in fase di costruzione (prova dell’esistenza di un fabbricato è il suo accatastamento o la richiesta di accatastamento) fatta eccezione, come nel caso in questione, per l’installazione di sistemi solari fotovoltaici previsti dal comma 5 della disposizione agevolativa.
 
Il comma 5, inoltre, prevede che nel caso in cui sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del DPR 380/2001, il limite di spesa per l’installazione dell'impianto fotovoltaico è ridotto ad 1.600 euro per ogni kW di potenza.
 


Il trainante non è agevolato ma il trainato sì

Dalla lettura della norma - prosegue l’Agenzia -, la detrazione del 110% per la realizzazione di un nuovo sistema per la produzione di energia solare è comunque subordinata alla contestuale effettuazione di una delle opere trainanti, previste al comma 1 dell’articolo 119 (interventi di efficienza energetica) o al successivo comma 4 (interventi antisismici).
 
Al verificarsi della suddetta condizione - aggiunge - la detrazione spetta, ma esclusivamente per le spese relative all’installazione dell’impianto e al suo sistema di accumulo.
 
Nel caso oggetto della domanda però, secondo l’Agenzia, la condizione non è riscontrabile. L’impianto fotovoltaico non è infatti agganciabile a un intervento “trainante” visto che il sistema sarà installato dopo l’accatastamento della villetta e, quindi, successivamente alla realizzazione dell’intervento di coibentazione esterna.
 
In definitiva, allo stato delle cose - afferma l’Agenzia -, l’istante non può essere ammesso al superbonus. Lo sarebbe soltanto se l’opera fosse portata a termine insieme ai lavori trainanti, anche se prima dell’accatastamento dell’edificio e le date delle spese sostenute per l'intervento trainato ricadessero tra l’inizio e la conclusione dei lavori trainanti. In tal caso il contribuente potrebbe accedere al superbonus solo per i costi relative all’installazione dell’impianto solare.
 


Superbonus 110%, le altre condizioni

Inoltre - aggiunge la Risposta -, per usufruire dell’incentivo, è necessario garantire il doppio passaggio di classe energetica dell’edificio previsto dalla normativa. Se la classe energetica risulta di classe A3 o A4 è sufficiente nella situazione post-intervento raggiungere la classe A4.

Occorre poi produrre gli Ape convenzionali ante e post-intervento. L’Agenzia precisa che il beneficio è ammissibile per l’intera quota di potenza dell’impianto fotovoltaico a prescindere dagli obblighi posti dall’articolo 11 del Dlgs 28/2011 nel rispetto del tetto fissato dal comma 5 richiamato.

Anche ai fini del superbonus, precisa infine la Risposta, è necessario effettuare gli adempimenti ordinariamente previsti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico degli edifici, e quelli aggiuntivi documentali necessari per usufruire della detrazione del 110%.
 
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