
Equo compenso, alla Camera un nuovo disegno di legge
PROFESSIONE
Equo compenso, alla Camera un nuovo disegno di legge
Il testo di FdI, Lega e FI limita le regole alle prestazioni rese alle imprese con più di 60 lavoratori o più di 10 milioni di euro di ricavi. ProfessionItaliane chiede di ‘calare il provvedimento nella realtà del nostro Paese’
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del 19/07/2022

06/07/2021 - Ha iniziato il suo iter il 29 giugno scorso alla Camera il disegno di legge presentato il 25 giugno dai deputati Giorgia Meloni (FdI), Jacopo Morrone (Lega) e Andrea Mandelli (FI), sintesi di quelli già all’esame, presentati dagli stessi deputati.
Sul tema si è espressa ProfessionItaliane, l’Associazione che racchiude al proprio interno le rappresentanze professionali di CUP e RPT, che chiede una normativa chiara ed inequivocabile.
Le disposizioni del ddl si applicano ai rapporti professionali per lo svolgimento di attività professionali in favore di imprese bancarie e assicurative e delle imprese che nel triennio precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 60 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, nonchè alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e degli agenti della riscossione.
Su questo punto, ProfessionItaliane non è d’accordo e chiede che il principio dell’equo compenso sia esteso a tutte le realtà economiche e non limitato alle imprese con più di 60 lavoratori o più di 10 milioni di euro di ricavi annui. Questa estensione è proposta da uno degli emendamenti presentati e che saranno votati nelle prossime ore.
La convenzione, il contratto e anche le gare predisposte dal committente nonché qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore a tali valori potranno essere impugnati esclusivamente dal professionista innanzi al tribunale, al fine di renderli nulli e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso stabilito.
Il tribunale, secondo il ddl, rideterminerà il compenso secondo i parametri o le tariffe ministeriali, tenendo conto dell’opera effettivamente prestata e potendo chiedere al professionista di acquisire il parere di congruità dell’ordine o del collegio professionale, che costituisce piena prova sulle caratteristiche, sull’urgenza e sul pregio dell’attività prestata, sull’importanza, sulla natura, sulla difficoltà e sul valore dell’affare, sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Nel procedimento si prevede, pertanto, un espresso divieto di avvalersi della consulenza tecnica.
Il ddl prevede, inoltre, la nullità di qualsiasi pattuizione che vieti al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che gli imponga l’anticipazione di spese o che attribuisca al committente o cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso. Sono definite nulle le clausole vessatorie.
Si prevede che i diritti individuali omogenei dei professionisti possano essere tutelati anche attraverso l’azione di classe, che potrà essere proposta dal Consiglio nazionale dell’ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative, individuate dai rispettivi ordini.
“Chiediamo al Parlamento”, aggiunge Marina Calderone, vicepresidente dell’associazione, “di calare questo provvedimento nella realtà del nostro Paese che non è quello preso in considerazione generalmente dalla legislazione europea”.
ProfessionItaliane auspica che, in una rinnovata stagione di riforme, si possa arrivare al più presto all’approvazione di un provvedimento determinante per il futuro delle professioni.
Sul tema si è espressa ProfessionItaliane, l’Associazione che racchiude al proprio interno le rappresentanze professionali di CUP e RPT, che chiede una normativa chiara ed inequivocabile.
Equo compenso delle prestazioni professionali
Il disegno di legge 3179, dal titolo ‘Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali’, definisce ‘equo compenso’ la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti per tutti i professionisti.Le disposizioni del ddl si applicano ai rapporti professionali per lo svolgimento di attività professionali in favore di imprese bancarie e assicurative e delle imprese che nel triennio precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 60 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, nonchè alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e degli agenti della riscossione.
Su questo punto, ProfessionItaliane non è d’accordo e chiede che il principio dell’equo compenso sia esteso a tutte le realtà economiche e non limitato alle imprese con più di 60 lavoratori o più di 10 milioni di euro di ricavi annui. Questa estensione è proposta da uno degli emendamenti presentati e che saranno votati nelle prossime ore.
Equo compenso, le integrazioni al codice civile
Il disegno di legge propone di aggiungere una serie di commi all’articolo 2233 del codice civile per rendere nulle le pattuizioni che prevedano un compenso manifestamente sproporzionato rispetto all’opera prestata o al servizio reso, cioè se inferiore ai parametri o alle tariffe fissati con decreti ministeriali.La convenzione, il contratto e anche le gare predisposte dal committente nonché qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore a tali valori potranno essere impugnati esclusivamente dal professionista innanzi al tribunale, al fine di renderli nulli e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso stabilito.
Il tribunale, secondo il ddl, rideterminerà il compenso secondo i parametri o le tariffe ministeriali, tenendo conto dell’opera effettivamente prestata e potendo chiedere al professionista di acquisire il parere di congruità dell’ordine o del collegio professionale, che costituisce piena prova sulle caratteristiche, sull’urgenza e sul pregio dell’attività prestata, sull’importanza, sulla natura, sulla difficoltà e sul valore dell’affare, sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Nel procedimento si prevede, pertanto, un espresso divieto di avvalersi della consulenza tecnica.
Il ddl prevede, inoltre, la nullità di qualsiasi pattuizione che vieti al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che gli imponga l’anticipazione di spese o che attribuisca al committente o cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso. Sono definite nulle le clausole vessatorie.
Si prevede che i diritti individuali omogenei dei professionisti possano essere tutelati anche attraverso l’azione di classe, che potrà essere proposta dal Consiglio nazionale dell’ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative, individuate dai rispettivi ordini.
ProfessionItaliane: ‘le norme si adattino al nostro Paese’
“Siamo molto soddisfatti dell’accelerazione che il Parlamento ha inteso dare ad un tema così sentito all’interno della comunità degli ordini professionali. La ripresa economica che si è innescata nelle ultime settimane, dopo un lungo periodo di crisi, rischia di creare degli effetti distorsivi del mercato a sfavore del professionista. Per questo motivo è quanto mai necessario e urgente un quadro di riferimento legislativo inequivocabile”, spiega Armando Zambrano, presidente di ProfessionItaliane.“Chiediamo al Parlamento”, aggiunge Marina Calderone, vicepresidente dell’associazione, “di calare questo provvedimento nella realtà del nostro Paese che non è quello preso in considerazione generalmente dalla legislazione europea”.
ProfessionItaliane auspica che, in una rinnovata stagione di riforme, si possa arrivare al più presto all’approvazione di un provvedimento determinante per il futuro delle professioni.