
Rinnovabili, più facile l’installazione di fotovoltaico e colonnine di ricarica
RISPARMIO ENERGETICO
Rinnovabili, più facile l’installazione di fotovoltaico e colonnine di ricarica
Nella legge Governance PNRR e Semplificazioni solare termico, fotovoltaico e sistemi di accumulo con procedure abilitative più snelle
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del 27/01/2023

30/07/2021 - Sarà più spedito l’iter per l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e colonnine di ricarica per le automobili elettriche. Lo prevede la Legge Governance PNRR e Semplificazioni.
Secondo la definizione 32 del Regolamento edilizio tipo, l’edificio è una “Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo”.
Sorge però un dubbio per altri edifici che, benchè esterni ai centri storici, siano tutelati ai sensi del D.lgs.42/2004. Fino ad ora, infatti, il D.lgs. 28/2011, ha richiesto i permessi per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici su ville, giardini, parchi e complessi con valore estetico e tradizionale. Sembra quindi che la nuova formulazione miri a liberalizzare le installazioni su alcuni di questi edifici.
L’installazione degli impianti di accumulo e fotovoltaici che non implicano l’occupazione di nuove aree potrà avvenire sulla base della procedura abilitativa semplificata, prevista dall’articolo 6 del D.lgs. 28/2011. È prevista la procedura semplificata anche per gli impianti esistenti, ma non ancora in esercizio, e per quelli già autorizzati.
Il soggetto che effettua l’installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico presenta all’ente proprietario della strada l’istanza per l’occupazione del suolo pubblico e la realizzazione dell’infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione.
L’ente che effettua la valutazione rilascia, entro 30 giorni, un provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all’occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica, che ha una durata minima di dieci anni, e un provvedimento di durata illimitata, intestato al gestore della rete, per le relative opere di connessione.
Impianti solari fotovoltaici e termici
La legge stabilisce gli impianti solari fotovoltaici e termici possono essere installati senza alcun permesso sugli edifici individuati dalla voce 32 dell’allegato A al Regolamento edilizio-tipo e su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici. Con un rimando al Testo Unico dell’Edilizia, è specificato che tali installazioni sono considerate edilizia libera al di fuori dei centri storici.Secondo la definizione 32 del Regolamento edilizio tipo, l’edificio è una “Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo”.
Sorge però un dubbio per altri edifici che, benchè esterni ai centri storici, siano tutelati ai sensi del D.lgs.42/2004. Fino ad ora, infatti, il D.lgs. 28/2011, ha richiesto i permessi per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici su ville, giardini, parchi e complessi con valore estetico e tradizionale. Sembra quindi che la nuova formulazione miri a liberalizzare le installazioni su alcuni di questi edifici.
Fotovoltaico e impianti di accumulo
L’installazione degli impianti di accumulo e fotovoltaici che non implicano l’occupazione di nuove aree potrà avvenire sulla base della procedura abilitativa semplificata, prevista dall’articolo 6 del D.lgs. 28/2011. È prevista la procedura semplificata anche per gli impianti esistenti, ma non ancora in esercizio, e per quelli già autorizzati.Colonnine di ricarica delle auto elettriche
La legge stabilisce che l’installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ad accesso pubblico non è soggetta al rilascio del permesso di costruire ed è considerata attività di edilizia libera.Il soggetto che effettua l’installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico presenta all’ente proprietario della strada l’istanza per l’occupazione del suolo pubblico e la realizzazione dell’infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione.
L’ente che effettua la valutazione rilascia, entro 30 giorni, un provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all’occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica, che ha una durata minima di dieci anni, e un provvedimento di durata illimitata, intestato al gestore della rete, per le relative opere di connessione.