Detrazione fiscale polizze contro calamità
Un contribuente ha chiesto delucidazioni sulla detrazione del 90% della polizza stipulata con la compagnia assicurativa cui si cede il Sismabonus. In particolare, ha chiesto quando è possibile usufruire della detrazione e se il credito di imposta corrispondente è cedibile.
Assicurazione contro calamità, le aliquote della detrazione
L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che le spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, stipulate per unità immobiliari a uso abitativo e relative pertinenze, sono detraibili dall’Irpef nella misura del 19% in base all’articolo 15, comma 1, lettera f) del Testo unico sulle imposte sui redditi.Per la stessa tipologia di assicurazione la detrazione è elevata al 90% se la polizza è stipulata o rinnovata dal 1° luglio 2020 e contestualmente alla cessione a un’impresa assicurativa del credito d’imposta relativo agli interventi antisismici per i quali si può usufruire del Superbonus del 110%.
Per avere la detrazione maggiorata è necessario che l’unità immobiliare residenziale e le relative pertinenze si trovino in zone ad alta pericolosità (zone sismiche 1, 2 e 3) e che siano rispettati tutti gli adempimenti e i termini stabiliti per la detrazione del 110% e per la cessione del credito.
La detrazione del 90% non può essere ceduta. L’impresa di assicurazione può acquisire il credito corrispondente alla detrazione del 110%, ma non quello relativo alla detrazione del premio assicurativo.
L’Agenzia ha infine ricordato che il pagamento dei premi deve essere effettuato con versamento bancario o postale o altri sistemi “tracciabili”.