PNRR, negli appalti il BIM è premiante
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PNRR, negli appalti il BIM è premiante
Dal MIMS indicazioni alle stazioni appaltanti su come favorire chi usa metodi e strumenti elettronici di modellazione
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del 22/11/2024
05/08/2021 - A due giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del Decreto Governance PNRR e Semplificazioni, il Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili (MIMS) parte con i decreti attuativi.
Il primo ad essere pubblicato è il DM 312 del 2 agosto 2021, che fornisce alle stazioni appaltanti le indicazioni per affidare i lavori del PNRR assegnando un punteggio premiale per l’uso del BIM nella progettazione, come previsto dall’articolo 48, comma 6, del Decreto Governance PNRR e Semplificazioni.
Per farlo, il DM 312 modifica il Decreto BIM (DM 560 del 1° dicembre 2017) relativo alle modalità e ai tempi di introduzione di metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture.
Il nuovo DM dispone che le stazioni appaltanti possono introdurre, nell’ambito dei criteri di aggiudicazione dell’offerta e nel rispetto dell’articolo 95 del Codice Appalti, punteggi premiali per l’uso di metodi e strumenti elettronici specifici.
Nell’ambito di tali criteri possono rientrare, a titolo esemplificativo:
a) proposte metodologiche per integrare gli aspetti di gestione del progetto con la gestione della modellazione informativa;
b) proposte metodologiche per l’implementazione dell’offerta di gestione informativa e del piano di gestione informativa in relazione alle esigenze di cantierizzazione, anche con strumenti innovativi di realtà aumentata e di interconnessione tra le entità presenti in cantiere;
c) proposte metodologiche volte a consentire un’analisi efficace dello studio, tra l’altro, di varianti migliorative e di mitigazione del rischio;
d) proposte che consentano alla stazione appaltante di disporre di dati e informazioni utili per l’esercizio delle proprie funzioni ovvero per il mantenimento delle caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi;
e) previsione di modalità digitali per la tracciabilità dei materiali e delle forniture e per la tracciabilità dei processi di produzione e montaggio, anche ai fine del controllo dei costi del ciclo di vita dell’opera;
f) proposte volte ad utilizzare i metodi e gli strumenti elettronici per raggiungere obiettivi di sostenibilità ambientale anche attraverso i principi del green public procurement;
g) previsione di strumenti digitali per aumentare il presidio di controllo sulla salute e sicurezza dei lavoratori e del personale coinvolto nell’esecuzione;
h) previsione di modelli digitali che consentano di verificare l’andamento della progettazione e dei lavori e/o che consentano di mantenere sotto controllo costante le prestazioni del bene, compresi i sistemi di monitoraggio e sensoristica;
Ulteriori criteri premiali possono prevedere l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo all’offerente che impieghi metodi e strumenti digitali che consentano alla stazione appaltante di monitorare, in tempo reale, l’avanzamento del cronoprogramma e dei costi dell’opera.
Altre modifiche riguardano il capitolato informativo e le norme tecniche finalizzate ad assicurare uniformità di utilizzazione dei metodi e strumenti elettronici.
Il DM 312 del 2 agosto 2021 interviene anche sulla progressiva entrata in vigore dell’obbligo di BIM: secondo le previsioni del Decreto BIM del 2017, gli step sarebbero stati i seguenti:
- dal 2022 per le opere oltre i 5,2 milioni di euro;
- dal 2023 per le opere oltre 1 milione di euro;
- dal 2025 per tutte le nuove opere.
Con il nuovo DM, il calendario diventa:
- per le opere di nuova costruzione ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Il DM 312 del 2 agosto 2021 è già in vigore e si applica agli affidamenti i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi sono inviati successivamente alla medesima data.
Il primo ad essere pubblicato è il DM 312 del 2 agosto 2021, che fornisce alle stazioni appaltanti le indicazioni per affidare i lavori del PNRR assegnando un punteggio premiale per l’uso del BIM nella progettazione, come previsto dall’articolo 48, comma 6, del Decreto Governance PNRR e Semplificazioni.
Per farlo, il DM 312 modifica il Decreto BIM (DM 560 del 1° dicembre 2017) relativo alle modalità e ai tempi di introduzione di metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture.
Il nuovo DM dispone che le stazioni appaltanti possono introdurre, nell’ambito dei criteri di aggiudicazione dell’offerta e nel rispetto dell’articolo 95 del Codice Appalti, punteggi premiali per l’uso di metodi e strumenti elettronici specifici.
Nell’ambito di tali criteri possono rientrare, a titolo esemplificativo:
a) proposte metodologiche per integrare gli aspetti di gestione del progetto con la gestione della modellazione informativa;
b) proposte metodologiche per l’implementazione dell’offerta di gestione informativa e del piano di gestione informativa in relazione alle esigenze di cantierizzazione, anche con strumenti innovativi di realtà aumentata e di interconnessione tra le entità presenti in cantiere;
c) proposte metodologiche volte a consentire un’analisi efficace dello studio, tra l’altro, di varianti migliorative e di mitigazione del rischio;
d) proposte che consentano alla stazione appaltante di disporre di dati e informazioni utili per l’esercizio delle proprie funzioni ovvero per il mantenimento delle caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi;
e) previsione di modalità digitali per la tracciabilità dei materiali e delle forniture e per la tracciabilità dei processi di produzione e montaggio, anche ai fine del controllo dei costi del ciclo di vita dell’opera;
f) proposte volte ad utilizzare i metodi e gli strumenti elettronici per raggiungere obiettivi di sostenibilità ambientale anche attraverso i principi del green public procurement;
g) previsione di strumenti digitali per aumentare il presidio di controllo sulla salute e sicurezza dei lavoratori e del personale coinvolto nell’esecuzione;
h) previsione di modelli digitali che consentano di verificare l’andamento della progettazione e dei lavori e/o che consentano di mantenere sotto controllo costante le prestazioni del bene, compresi i sistemi di monitoraggio e sensoristica;
Ulteriori criteri premiali possono prevedere l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo all’offerente che impieghi metodi e strumenti digitali che consentano alla stazione appaltante di monitorare, in tempo reale, l’avanzamento del cronoprogramma e dei costi dell’opera.
Altre modifiche riguardano il capitolato informativo e le norme tecniche finalizzate ad assicurare uniformità di utilizzazione dei metodi e strumenti elettronici.
Obbligo di BIM, il calendario dell’entrata in vigore
Il DM 312 del 2 agosto 2021 interviene anche sulla progressiva entrata in vigore dell’obbligo di BIM: secondo le previsioni del Decreto BIM del 2017, gli step sarebbero stati i seguenti:- dal 2022 per le opere oltre i 5,2 milioni di euro;
- dal 2023 per le opere oltre 1 milione di euro;
- dal 2025 per tutte le nuove opere.
Con il nuovo DM, il calendario diventa:
- per le opere di nuova costruzione ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Il DM 312 del 2 agosto 2021 è già in vigore e si applica agli affidamenti i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi sono inviati successivamente alla medesima data.