NORMATIVA
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Abusi edilizi, la domanda di accertamento di conformità ferma l’ordine di demolizione?
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Abusi edilizi, la domanda di accertamento di conformità ferma l’ordine di demolizione?
Il Consiglio di Stato spiega che l’ordine può arrivare anche dopo molto tempo dall’accertamento dell’abuso
Vedi Aggiornamento del 30/11/2023
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07/09/2021 - Un ordine di demolizione può arrivare dopo molto tempo dall’accertamento dell’abuso edilizio? E cosa accade se il responsabile dell’abuso presenta una domanda di accertamento di conformità per ottenere la sanatoria del manufatto realizzato senza permessi?
A queste domande ha risposto il Consiglio di Stato con la sentenza 6181/2021.
Il responsabile lamentava che tra l’accertamento dell’abuso e l’ordine di demolizione fosse trascorso molto tempo.
Il responsabile, dopo l’ordine di demolizione, aveva presentato domanda di accertamento di conformità per richiedere la sanatoria edilizia. A suo avviso, quindi, l’ordine di demolizione risultava illegittimo.
Il Consiglio di Stato ha spiegato che “l’ordine di demolizione è un atto vincolato, ancorato esclusivamente alla sussistenza di opere abusive e non richiede una specifica motivazione circa la ricorrenza del concreto interesse pubblico alla rimozione dell’abuso”.
Questo significa che, verificata l’esistenza dei manufatti abusivi, il Comune ha il dovere di emanare l’ordine di demolizione. Tale principio non è influenzato dal tempo trascorso tra l’accertamento dell’abuso e l’emanazione dell’ordine di demolizione.
I giudici hanno poi spiegato cosa accade se il responsabile dell’abuso presenta domanda di accertamento di conformità per ottenere la sanatoria. Ricordiamo infatti che la sanatoria può essere concessa se l’opera risulta conforme sia alla normativa vigente al momento della realizzazione dell’abuso sia alla normativa vigente al momento in cui è presentata la domanda di sanatoria. Secondo il CdS, la domanda di accertamento di conformità non impatta sulla legittimità dell’ordine di demolizione, ma può condizionarne l’efficacia.
L’ordine di demolizione può quindi essere sospeso in attesa di ulteriori valutazioni da parte del Comune che, in mancanza dei presupposti necessari, può procedere alla demolizione senza dover avvisare l’interessato.
A queste domande ha risposto il Consiglio di Stato con la sentenza 6181/2021.
Abusi edilizi, ordine di demolizione e accertamento di conformità
I giudici si sono pronunciati sul ricorso contro l’ordine di demolizione, emanato dal Comune, di una serie di opere (tettoia, gazebo, recinzione, ecc.) realizzate senza alcun permesso edilizio.Il responsabile lamentava che tra l’accertamento dell’abuso e l’ordine di demolizione fosse trascorso molto tempo.
Il responsabile, dopo l’ordine di demolizione, aveva presentato domanda di accertamento di conformità per richiedere la sanatoria edilizia. A suo avviso, quindi, l’ordine di demolizione risultava illegittimo.
Abusi edilizi, devono sempre essere demoliti
Il Consiglio di Stato ha spiegato che “l’ordine di demolizione è un atto vincolato, ancorato esclusivamente alla sussistenza di opere abusive e non richiede una specifica motivazione circa la ricorrenza del concreto interesse pubblico alla rimozione dell’abuso”.Questo significa che, verificata l’esistenza dei manufatti abusivi, il Comune ha il dovere di emanare l’ordine di demolizione. Tale principio non è influenzato dal tempo trascorso tra l’accertamento dell’abuso e l’emanazione dell’ordine di demolizione.
I giudici hanno poi spiegato cosa accade se il responsabile dell’abuso presenta domanda di accertamento di conformità per ottenere la sanatoria. Ricordiamo infatti che la sanatoria può essere concessa se l’opera risulta conforme sia alla normativa vigente al momento della realizzazione dell’abuso sia alla normativa vigente al momento in cui è presentata la domanda di sanatoria. Secondo il CdS, la domanda di accertamento di conformità non impatta sulla legittimità dell’ordine di demolizione, ma può condizionarne l’efficacia.
L’ordine di demolizione può quindi essere sospeso in attesa di ulteriori valutazioni da parte del Comune che, in mancanza dei presupposti necessari, può procedere alla demolizione senza dover avvisare l’interessato.
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