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Bonus 90%, non spetta se la facciata è visibile solo dai turisti

Bonus 90%, non spetta se la facciata è visibile solo dai turisti

Le pareti non visibili dalla strada o da suolo a uso pubblico sono sempre escluse. Via libera invece all’Iva al 10%

Vedi Aggiornamento del 05/01/2022
Foto: felker © 123rf.com
Foto: felker © 123rf.com
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 05/01/2022
21/09/2021 - Il bonus facciate è fruibile anche sugli immobili di pregio ma non per il recupero di facciate visibili soltanto dai turisti che accedono al museo che il compendio ospita. È invece applicabile l’Iva al 10% per il recupero edilizio.
 
Su un caso particolare si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la Risposta 606 del 17 settembre 2021, cioè quello di un complesso immobiliare di categoria catastale A9 (castelli e palazzi di pregio) acquistato da una Società e affittato ad una Srl di cui la Società proprietaria è unica socia, che gestisce la parte del palazzo destinata a museo e ad altre attività connesse.
 
Il proprietario chiede di poter usufruire della detrazione del 90% per gli interventi sulle facciate dell’edificio e, in particolare, se il beneficio possa essere applicato anche per i lavori effettuati all’interno su superfici nascoste allo sguardo dei cittadini che transitano su una strada a uso pubblico, ma comunque visibili ai frequentatori del museo.

È ormai pacifico che il bonus facciate vale soltanto se i miglioramenti possono essere apprezzati dalla strada o da suolo a uso pubblico. La ratio della misura - spiega l’Agenzia - è restituire decoro ai centri storici e, più in generale, ai centri abitati con determinate caratteristiche.
 
La Società proprietaria ritiene di poter accedere alla detrazione del 90% perché il ripristino, nel suo caso, anche se non riscontrabile dall’esterno, è visibile dai turisti che accedono al museo. “Non è così” - afferma l’Agenzia - perchè i miglioramenti devono essere fruibili dalla generalità dei passanti su strade pubbliche, di conseguenza, non può essere esteso alle spese sostenute per gli interventi realizzati sulle facciate interne, anche se di pregio o di luoghi di rilevanza culturale. Il limite normativo non è derogabile a prescindere dal numero degli utenti o dei clienti che possono ammirarne il rinnovamento.
 
 

IVA agevolata al 10% per gli interventi edilizi 

Ma la Società pone anche un secondo quesito: chiede se ai lavori, che sono di manutenzione straordinaria, possa essere applicata l’aliquota IVA ridotta al 10% prevista dall’articolo 7, lettera b), della Finanziaria 2000 (Legge 488/1999) per gli interventi realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa.

Il beneficio, introdotto in via temporanea dalla legge finanziaria del 2000 - spiega l’Agenzia -, è stato più volte prorogato ed è entrato a regime con la Legge Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 18). Il Ministero delle Finanze è intervenuto sull’argomento con la Circolare 71/2000 che distingue tra fabbricati a prevalente uso abitativo e unità abitative.
 
In particolare, il Ministero precisa che l’agevolazione può essere applicata per gli interventi riguardanti le unità appartenenti alle categorie catastali da A1 ad A11, con esclusione di A10 (uffici e studi privati), o loro pertinenze, qualsiasi sia il loro utilizzo e anche se l’edificio che le ospita non ha destinazione esclusivamente residenziale.

L’aliquota Iva del 10% può essere, inoltre, applicata per gli interventi sulle parti comuni di interi fabbricati ma se a prevalente destinazione abitativa. L’agevolazione è esclusa, invece, per il recupero delle unità dello stesso palazzo residenziale, ma non in possesso delle caratteristiche richieste ai fini dello sconto d’imposta in sostanza non a destinazione abitativa.

In conclusione, visto che le precisazioni della circolare sono ancora valide e che i lavori effettuati nel caso in esame rientrano tra quelli agevolabili previsti dall’articolo 3 del Dpr 380/2001, l’Agenzia ritiene che la Società possa beneficiare dell’aliquota del 10% per le prestazioni riguardanti la realizzazione dei suddetti interventi, limitatamente all’unità immobiliare accatasta come A9 e alle relative pertinenze.
 
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