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Condono edilizio, a che punto deve essere arrivata la costruzione per ottenerlo?

Condono edilizio, a che punto deve essere arrivata la costruzione per ottenerlo?

Cassazione: non è necessario che siano terminati i lavori edili, sono sufficienti coperture e tamponature dei muri

Vedi Aggiornamento del 04/10/2024
Foto: Konstantin Semenov ©123RF.com
Foto: Konstantin Semenov ©123RF.com
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 04/10/2024
13/09/2021 - Per ottenere la sanatoria, è necessario che la costruzione abusiva risulti ultimata entro le date limite indicate dalle leggi sul condono edilizio. Ma quando una costruzione può definirsi ultimata? Saperlo con esattezza è fondamentale e la Cassazione, con la sentenza 33083/2021, ha spiegato quali sono le condizioni per evitare la demolizione dell’immobile.
 

Condono, il caso

Il caso preso in esame dai giudici riguarda la realizzazione di un immobile abusivo. Il responsabile ha chiesto e ottenuto il condono edilizio per evitare la demolizione, ma secondo la Corte d’Appello tale condono è illegittimo perché le opere sanate non erano state ultimate entro il 31 dicembre 1993, cioè la data limite per usufruire del secondo condono edilizio, disposto dalla Legge 724/1994.
 
A detta della Corte d’Appello, quindi, a prescindere dalla cubatura realizzata senza permessi, la volumetria non poteva essere assentita in sede amministrativa.
 


Condono, sufficiente il completamento delle strutture

La Cassazione ha spiegato che la Corte d’Appello è arrivata ad una conclusione errata perché è partita dal presupposto che una costruzione può essere considerata ultimata quando siano terminati i lavori edili, comprese le rifiniture esterne, mentre la struttura in esame si presentava “al grezzo”.
 
Al contrario, secondo la Cassazione, per ottenere il condono è sufficiente che siano stati completati la copertura e il tamponamento delle mura perimetrali. Non è necessario che siano state realizzate anche le finiture.
 
La Cassazione ha aggiunto che la Corte d’Appello non aveva tenuto in considerazione i verbali del sopralluogo, ai quali emergeva che l’immobile era già dotato delle strutture essenziali, comprendenti la copertura, le mura perimetrali e i servizi.
 
Sulla base di questi motivi, la Cassazione ha accolto il ricorso del responsabile dell’abuso e annullato l’ordine di demolizione.
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