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Prima casa, col cambio di destinazione d’uso si può ottenere di nuovo l’agevolazione

Prima casa, col cambio di destinazione d’uso si può ottenere di nuovo l’agevolazione

La Cassazione spiega: valgono le condizioni esistenti al momento della stipula dell’atto di acquisto

Vedi Aggiornamento del 09/09/2022
Foto: Pattanaphong Khaunkaew©123RF.com
di Paola Mammarella
21/09/2021 - Se il proprietario di un immobile, utilizzato come abitazione principale, cambia la sua destinazione d’uso e compra una nuova casa, può usufruire nuovamente delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 22560/2021.
 

Prima casa e mutamento della destinazione d’uso

L’acquirente di un’abitazione, da destinare a prima casa, ha pagato l’imposta sostitutiva agevolata, ma l’Agenzia delle Entrate gli ha notificato il pagamento dell’imposta di registro ordinaria, più sanzioni, perché era già proprietario di un’altra abitazione acquistata con le agevolazioni per la prima casa.
 
L’acquirente ha sottolineato che, un mese prima dell’acquisto del nuovo immobile, quello comprato precedentemente aveva mutato la destinazione d’uso, passando da abitazione ad ufficio. Di conseguenza, a suo avviso, non risultava proprietario di un’altra casa di abitazione.
 
Secondo l’Agenzia delle Entrate, invece, il mutamento della destinazione d’uso era avvenuto per eludere la normativa sulle agevolazioni fiscali tanto che, dopo l’acquisto del secondo immobile, aveva nuovamente mutato la destinazione d’uso del primo da ufficio a casa.
 


Prima casa, come funzionano le agevolazioni sull’acquisto

La Cassazione ha spiegato che le agevolazioni prima casa si applicano al momento dell'atto di trasferimento della proprietà immobiliare, mentre i mutamenti successivi sono irrilevanti. Di conseguenza, ha diritto all'agevolazione prima casa chi al momento dell'acquisto di un immobile sia proprietario di un altro utilizzato come studio professionale.
 
Al momento dell'atto di acquisto, hanno spiegato i giudici, l'acquirente deve dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare.
 
È pacifico, ha affermato la Cassazione, che al momento dell'acquisto il contribuente era proprietario di un immobile la cui destinazione abitativa era già stata modificata, sicché la sua dichiarazione non può considerarsi mendace.
 
I giudici hanno concluso affermando che l’Agenzia delle Entrate avrebbe potuto contrastare l’operazione preordinata a beneficiare due volte della stessa agevolazione. L’Agenzia avrebbe infatti potuto dichiarare la decadenza dalla prima agevolazione al momento del cambio di destinazione e revocare i benefici concessi con riferimento al precedente acquisto.
 
Sulla base di questi motivi, la Cassazione ha dato ragione all’acquirente e confermato l’agevolazione, respingendo le pretese dell’Erario.
 
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