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Sismabonus acquisti, la riclassificazione sismica apre alla detrazione

Sismabonus acquisti, la riclassificazione sismica apre alla detrazione

Agenzia delle Entrate: valida l’asseverazione tardiva se la variazione dalla classe è arrivata dopo il rilascio del permesso di costruire

Vedi Aggiornamento del 28/11/2023
Foto: ldprod © 123rf.com
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di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 28/11/2023
27/09/2021 - Può fruire del sismabonus acquisti 110% l’acquirente di un immobile ristrutturato se, dopo il rilascio del permesso di costruire, la zona sismica in cui esso sorge è stata riclassificata dalla classe 4 a quella 3.
 
L’impresa però, entro la data del rogito, dovrà presentare l’asseverazione sismica, che non era stata presentata perchè in base alle norme vigenti l’immobile non aveva diritto all’agevolazione.
 
È quanto precisato dall’Agenzia con la Risposta 624 del 24 settembre 2021.
 

Sismabonus acquisti 110%, il quesito

Un cittadino ha presentato una proposta di acquisto ad una impresa edile che ha ristrutturato un immobile, proposta accettata in data 31 marzo 2021. Il cittadino chiede se può fruire del sismabonus acquisti 110%, considerando che:
- il permesso di costruire è stato richiesto il 13 marzo 2019 e rilasciato dal Comune alla promettente venditrice il 6 giugno 2019;
- con i lavori è stata eseguita la demolizione e il rifacimento di un complesso residenziale;
- i suddetti interventi hanno avuto inizio in data 30 settembre 2019;
- il rogito di acquisto verrà sottoscritto entro il 30 dicembre 2021;
- la zona sismica del comune in cui sorge l’unità immobiliare in questione è stata riclassificata dalla classe 4 alla classe 3;
- considerato che l’aggiornamento della classificazione sismica è avvenuto a marzo 2021, l’allegato B relativo all’asseverazione verrà depositato entro il mese di aprile 2021.
 

 
Sismabonus acquisti, via libera alla detrazione 110%

L’Agenzia conferma innanzitutto che per la fruizione del beneficio è necessario che l’efficacia degli interventi di riduzione del rischio sismico sia asseverata dal professionista incaricato della progettazione, della direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti ai relativi Ordini. Nel caso in cui le imprese non abbiano tempestivamente presentato l’asseverazione con i relativi allegati, gli acquirenti delle unità immobiliari non possono fruire dell’agevolazione.
 
Tuttavia, il Sismabonus acquisti spetta anche agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate prima del 1 maggio 2019 (data di entrata in vigore delle disposizioni che hanno esteso l'agevolazione anche agli immobili siti nella zona sismica 2 e 3) anche in assenza di una tempestiva asseverazione a patto, però, che tale adempimento sia eseguito dall'impresa entro la data di stipula del rogito dell'immobile. Ciò al fine di non penalizzare i casi in cui l’asseverazione non fosse stata presentata perché gli immobili oggetto degli interventi antisismici non rientravano nell’agevolazione, in base alle norme pro tempore vigenti.
 
Tale interpretazione - spiega l’Agenzia - può valere anche per il caso in esame, considerando che anche qui l’asseverazione non era stata effettuata in quanto alla data di presentazione della richiesta del titolo abilitativo il Comune era ricompreso in zona sismica 4, esclusa quindi dall’agevolazione. L’istante, quindi, potrà fruire del Sismabonus acquisti 110% se l’impresa presenta l’asseverazione entro la data del rogito.
 
Gli immobili dovranno essere venduti dalla stessa impresa entro 18 mesi dal termine dei lavori e dovranno essere rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa. L’asseverazione dovrà, infine, essere consegnata all’acquirente per l’accesso al beneficio.
 
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