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Distanze tra edifici, le scale devono rispettarle?

Distanze tra edifici, le scale devono rispettarle?

Il Consiglio di Stato spiega quando un manufatto si qualifica come nuova costruzione e quali regole bisogna seguire

Vedi Aggiornamento del 22/01/2025
Foto: stockholidays©123RF.com
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di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 22/01/2025
21/10/2021 - Le scale esterne devono rispettare i limiti alle distanze tra le costruzioni. Lo ha spiegato il Consiglio di Stato con la sentenza 6613/2021.
 

Scale e distanze tra edifici, il caso

Il proprietario di un edificio ha chiesto l’annullamento dell’ordine di demolizione di una scala abusiva larga 1,40 metri e alta 4,30 metri, composta da 27 alzate di 18 centimetri ciascuna. Dopo le prime 5 alzate, la rampa presenta un pianerottolo di riposo di un metro di profondità. La scala, costruita in cemento armato, si trova nel cortile condominiale e collega un balcone al cortile.
 
A detta del Comune, la scala vìola le norme sulle distanze e non può ottenere il permesso di costruire in sanatoria.
 
Secondo il proprietario, invece, in base al Decreto Sblocca Cantieri (DL 32/2019) i limiti di distanza, previsti dal DM 1444/1968, si applicano solo alle zone omogenee C, corrispondenti alle parti del territorio non edificate o con edificazione di minore intensità, mentre nel caso in esame il fabbricato in contestazione è situato in zona B.
 


Scale, devono rispettare le distanze tra edifici

I giudici hanno respinto le richieste del proprietario spiegando che, date le sue caratteristiche, la scala deve essere considerata un corpo autonomo, in grado di modificare sagoma e prospetto dell’originario edificio, e come tale richiede il permesso di costruire.
 
La scala in questione, si legge nella sentenza, non può essere considerata una pertinenza urbanistica. “La qualifica di pertinenza urbanistica  - spiegano i giudici - è applicabile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un’opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia, ma non anche opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all’opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, tale, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica”.
 
Per le sue caratteristiche, la scala si qualifica come nuova costruzione e deve rispettare la distanza di 10 metri tra pareti finestrate di pareti antistanti, prescritta dall’articolo 9, comma 1, numero 2) del DM 1444/1968. Tale disposizione, ricordano i giudici, non è stata modificata dal Decreto Sblocca Cantieri, che invece riguarda i commi 2 e 3 dell’articolo 9.
 
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