21/10/2021 - Le scale esterne devono rispettare i limiti alle distanze tra le costruzioni. Lo ha spiegato il Consiglio di Stato con la
sentenza 6613/2021.
Scale e distanze tra edifici, il caso
Il proprietario di un edificio ha chiesto l’annullamento dell’ordine di demolizione di una scala abusiva larga 1,40 metri e alta 4,30 metri, composta da 27 alzate di 18 centimetri ciascuna. Dopo le prime 5 alzate, la rampa presenta un pianerottolo di riposo di un metro di profondità. La scala, costruita in cemento armato, si trova nel cortile condominiale e
collega un balcone al cortile.
A detta del Comune,
la scala vìola le norme sulle distanze e non può ottenere il permesso di costruire in sanatoria.
Secondo il proprietario, invece, in base al Decreto Sblocca Cantieri (
DL 32/2019) i limiti di distanza, previsti dal
DM 1444/1968, si applicano solo alle zone omogenee C, corrispondenti alle parti del territorio non edificate o con edificazione di minore intensità, mentre nel caso in esame il fabbricato in contestazione è situato in zona B.
Scale, devono rispettare le distanze tra edifici
I giudici hanno respinto le richieste del proprietario spiegando che, date le sue caratteristiche, la scala deve essere considerata un corpo autonomo, in grado di modificare sagoma e prospetto dell’originario edificio, e come tale
richiede il permesso di costruire.
La scala in questione, si legge nella sentenza,
non può essere considerata una pertinenza urbanistica. “La qualifica di pertinenza urbanistica - spiegano i giudici - è applicabile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un’opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia, ma non anche opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all’opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, tale, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica”.
Per le sue caratteristiche,
la scala si qualifica come nuova costruzione e deve rispettare la distanza di 10 metri tra pareti finestrate di pareti antistanti, prescritta dall’articolo 9, comma 1, numero 2) del DM 1444/1968. Tale disposizione, ricordano i giudici, non è stata modificata dal Decreto Sblocca Cantieri, che invece riguarda i commi 2 e 3 dell’articolo 9.