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Superbonus in area a vincolo paesaggistico, no alla demolizione e ricostruzione con modifica

Superbonus in area a vincolo paesaggistico, no alla demolizione e ricostruzione con modifica

Il Mibac dà un’interpretazione restrittiva: limiti alla ristrutturazione edilizia non solo sugli immobili di pregio

Vedi Aggiornamento del 19/10/2022
Foto: kantver ©123RF.com
Foto: kantver ©123RF.com
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 19/10/2022
07/10/2021 - Stretta alle ristrutturazioni edilizie su tutti gli immobili vincolati. Il Ministero dei Beni e le attività culturali (Mibac) è intervenuto in Commissione Ambiente della Camera per rispondere all’interrogazione proposta dall’on. FI Piergiorgio Cortelazzo.
 
La risposta del Mibac è destinata ad avere un impatto su Superbonus, ecobonus e sismabonus e si pone in contrasto con il parere dato ad agosto dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici (CSLP).
 

Ristrutturazione edilizia, no alle modifiche aree vincolate

L’on. Cortelazzo ha chiesto delucidazioni sul Decreto Semplificazioni del 2020 (Legge 120/2020), che ha modificato il Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001) stabilendo che gli interventi di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma, caratteristiche planovolumetriche e tipologiche ed incrementi volumetrici devono essere considerati ristrutturazioni edilizie.
 
Il Decreto Semplificazioni ha previsto la fedele ricostruzione per gli immobili sottoposti a vincolo, ma non ha chiarito se tale limite si applichi solo agli edifici di pregio o anche a quelli, privi di valore testimoniale, ma situati in aree a vincolo paesaggistico.
 
Il Mibac nella sua risposta ha spiegato che con il termine “immobili”, il legislatore intende “sia gli ambiti sottoposti a vincolo in quanto tali sia gli edifici ricompresi nei medesimi ambiti”.
 


Questo significa che il limite della fedele ricostruzione vale non solo per gli edifici con caratteri intrinseci di pregio architettonico, ma anche gli edifici ricadenti in ambiti tutelati, che potrebbero apparire privi di pregio.
 
Secondo il Mibac, la scelta del legislatore è coerente con la nozione di tutela del paesaggio, che si riferisce alla forma del territorio nei suoi profili di pregio estetico e testimoniale dato che, come affermato anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza 367/2007, “il concetto di paesaggio indica, innanzitutto, la morfologia del territorio, riguarda cioè l'ambiente nel suo aspetto visivo”.
 
La tutela paesaggistica, si legge nella risposta del Mibac, “intende preservare la conformazione dello stato dei luoghi, salvaguardando il territorio da qualsiasi trasformazione che sia esteticamente percepibile, e include, pertanto, anche gli interventi realizzati su edifici compresi in ambiti vincolati nel loro complesso”.
 


Ristrutturazione edilizia, dal CSLP sì alle modifiche in area vincolata

La risposta del Mibac si pone in contrasto con il parere fornito dal CSLP con una circolare emanata lo scorso agosto. Nella circolare il CSLP ha sottolineato che il Codice dei Beni culturali e del paesaggio prevede la tutela e la valorizzazione di due tipi di beni: i beni culturali, contenuti nella parte II e i beni paesaggistici, trattati nella parte III.
 
Secondo il CSLP si tratta di beni con caratteri distintivi diversi, cui corrispondono distinte procedure di tutela. Questo ha portato il CSLP a ritenere che i vincoli non si applichino agli immobili tutelati perché inseriti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ma di per sé privi di valore storico, artistico o architettonico intrinseco.
 
A settembre, dopo la diffusione della circolare del CSLP, l’Associazione nazionale Comuni italiani (Anci) è intervenuta per chiedere un coinvolgimento del Mibac, in modo da avere un quadro normativo certo. La risposta del Mibac, però, non va nella direzione sperata.


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