NORMATIVA
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Superbonus in condominio, i casi pratici nei cantieri della ristrutturazione
RISTRUTTURAZIONE
Superbonus in condominio, i casi pratici nei cantieri della ristrutturazione
Come ottenere i bonus per l’efficientamento energetico e la ristrutturazione. Dall'Agenzia delle Entrate la guida aggiornata alla detrazione 110%
05/10/2021 - Come conciliare i lavori in condominio, che usufruiscono del Superbonus, con quelli nelle singole abitazioni? Quali possono essere considerati trainati, e ottenere la detrazione del 110%, e quali invece godono di agevolazioni diverse?
A questi dubbi ha cercato di rispondere l’Agenzia delle Entrate che, nella guida aggiornata al Superbonus, ha inserito una serie di casi pratici in grado di fotografare le situazioni reali che si prospettano all’apertura del cantiere.
L'Agenzia delle Entrate, nella sua guida, prospetta questa situazione:
- per la sostituzione della caldaia e delle finestre comprensive degli infissi potrà beneficiare del Superbonus del 110% della spesa sostenuta se la caldaia e le finestre possiedono i requisiti richiesti ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013. Pertanto, a fronte di una spesa di 8.000 euro, otterrà una detrazione di 8.800 euro (110%), da utilizzare in 5 anni in quote annuali da 1.760 euro;
- se si interviene sui servizi igienici sostituendo non solo pavimenti e sanitari, ma anche con il rifacimento degli impianti, l’intervento nel suo complesso rientra nella manutenzione straordinaria e, pertanto, le relative spese danno diritto alla detrazione in misura pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96.000 euro complessive (detrazione massima 48.000 euro) da ripartire in 10 anni. Pertanto, a fronte di una spesa complessiva di 20.000 euro avrà diritto a una detrazione pari a 10.000 (50%), con quote annuali di 1.000 euro.
In tale situazione, secondo la guida dell'Agenzia, egli potrà contemporaneamente fruire del Superbonus per le spese sostenute per interventi:
- di riqualificazione energetica realizzati su massimo due delle suddette unità immobiliari in città (se l’intervento è effettuato congiuntamente a un intervento sulle parti comuni), al mare e in montagna. Per gli interventi realizzati sulla terza unità immobiliare potrà, eventualmente, fruire dell’Ecobonus secondo le regole “ordinarie”;
- di riqualificazione energetica ammessi dalla normativa, realizzati sulle parti comuni dell’edificio condominiale;
- antisismici realizzati su tutte le unità abitative, purché esse siano situate nelle zone sismiche 1, 2 e 3.
Un Condominio vuole realizzare, come intervento trainante, un impianto centralizzato per la sola produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze.
Come spiegato dall'Agenzia nella guida, il Condominio per avere diritto al Superbonus, nel rispetto del comma 6 dell’articolo 5 del Dpr n. 412/1993, dovrà dotare l’impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria di un proprio generatore di calore differente da quello destinato alla climatizzazione invernale, salvo impedimenti di natura tecnica o nel caso che si dimostri che l’adozione di un solo generatore produca un beneficio energetico.
A questi dubbi ha cercato di rispondere l’Agenzia delle Entrate che, nella guida aggiornata al Superbonus, ha inserito una serie di casi pratici in grado di fotografare le situazioni reali che si prospettano all’apertura del cantiere.
Superbonus e condominio senza impianto centralizzato
Carlo vive in un appartamento all’interno di un condominio, che non dispone di un sistema centralizzato di riscaldamento, e sta effettuando degli interventi di efficientamento energetico (ad esempio cappotto termico) che beneficiano del Superbonus, conseguendo il miglioramento delle due classi energetiche. Decide di avviare una ristrutturazione, sostituendo la caldaia e gli infissi e ristrutturando i servizi igienici.L'Agenzia delle Entrate, nella sua guida, prospetta questa situazione:
- per la sostituzione della caldaia e delle finestre comprensive degli infissi potrà beneficiare del Superbonus del 110% della spesa sostenuta se la caldaia e le finestre possiedono i requisiti richiesti ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013. Pertanto, a fronte di una spesa di 8.000 euro, otterrà una detrazione di 8.800 euro (110%), da utilizzare in 5 anni in quote annuali da 1.760 euro;
- se si interviene sui servizi igienici sostituendo non solo pavimenti e sanitari, ma anche con il rifacimento degli impianti, l’intervento nel suo complesso rientra nella manutenzione straordinaria e, pertanto, le relative spese danno diritto alla detrazione in misura pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96.000 euro complessive (detrazione massima 48.000 euro) da ripartire in 10 anni. Pertanto, a fronte di una spesa complessiva di 20.000 euro avrà diritto a una detrazione pari a 10.000 (50%), con quote annuali di 1.000 euro.
Superbonus per appartamento in condominio e altri immobili
Carmine, che è proprietario di un appartamento in un condominio in città, ha anche una villetta a schiera di proprietà al mare e una in montagna e vuole procedere ad effettuare alcuni lavori di ristrutturazione, usufruendo del Superbonus al 110%.In tale situazione, secondo la guida dell'Agenzia, egli potrà contemporaneamente fruire del Superbonus per le spese sostenute per interventi:
- di riqualificazione energetica realizzati su massimo due delle suddette unità immobiliari in città (se l’intervento è effettuato congiuntamente a un intervento sulle parti comuni), al mare e in montagna. Per gli interventi realizzati sulla terza unità immobiliare potrà, eventualmente, fruire dell’Ecobonus secondo le regole “ordinarie”;
- di riqualificazione energetica ammessi dalla normativa, realizzati sulle parti comuni dell’edificio condominiale;
- antisismici realizzati su tutte le unità abitative, purché esse siano situate nelle zone sismiche 1, 2 e 3.
Superbonus e impianto centralizzato
Un Condominio vuole realizzare, come intervento trainante, un impianto centralizzato per la sola produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze.Come spiegato dall'Agenzia nella guida, il Condominio per avere diritto al Superbonus, nel rispetto del comma 6 dell’articolo 5 del Dpr n. 412/1993, dovrà dotare l’impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria di un proprio generatore di calore differente da quello destinato alla climatizzazione invernale, salvo impedimenti di natura tecnica o nel caso che si dimostri che l’adozione di un solo generatore produca un beneficio energetico.