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Il superbonus 110% ‘traina’ anche il bonus mobili, anzi no
NORMATIVA
Il superbonus 110% ‘traina’ anche il bonus mobili, anzi no
Il cambio di infissi non fa scattare il diritto all’agevolazione del 50% per l’acquisto degli arredi
News aggiornata il 7 dicembre 2021.
02/11/2021 - Se il condominio usufruisce del superbonus 110% per l’isolamento termico dell’involucro e per la sostituzione della caldaia centralizzata, trainando di conseguenza il cambio degli infissi nelle singole unità immobiliari, i condòmini possono usufruire anche del bonus mobili nelle singole unità?
Lo ha chiesto un contribuente all’Agenzia delle Entrate, dal momento che il bonus mobili è normalmente previsto a seguito di sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso.
Pertanto, prosegue l’Agenzia, dal momento che la sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso nelle singole unità immobiliari rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria, la risposta al quesito è affermativa.
Inoltre, il Fisco ricorda che possono richiedere il bonus mobili anche coloro che usufruiscono del sismabonus e del superbonus (di cui al comma 4 dell’articolo 119 del DL Rilancio - 34/2020) e che l’agevolazione spetta anche nell’ipotesi in cui i contribuenti titolari delle detrazioni optino, in luogo della fruizione diretta delle stesse, dello sconto in fattura o della cessione del credito.
Per concludere, i condòmini possono usufruire del bonus mobili nelle singole unità del condominio interessato dai lavori di isolamento termico e sostituzione degli infissi esterni agevolati dal superbonus 110%.
Come prevede l’articolo 16 del DL 63/2013 (comma 2), l’agevolazione spetta, tuttavia, ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Tuir per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Gli interventi “trainati” di efficienza energetica ammessi al Superbonus (ai sensi del comma 2 dell’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020), sono, invece, quelli richiamati all’articolo 14 del DL 63/2013.
Per tale motivo la risposta al quesito è negativa.
Nella circolare n. 7/2021 l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che tali interventi “Non possono, invece, essere compresi tra gli interventi che danno diritto all’ulteriore detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici”.
Sarebbe possibile fruire del bonus mobili, “a seguito di sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso”, solo se per le spese relative a tale intervento si intende usufruire non del Superbonus ma della detrazione prevista dal citato articolo 16-bis del Tuir (50% delle spese su un importo massimo di 96.000 euro).
02/11/2021 - Se il condominio usufruisce del superbonus 110% per l’isolamento termico dell’involucro e per la sostituzione della caldaia centralizzata, trainando di conseguenza il cambio degli infissi nelle singole unità immobiliari, i condòmini possono usufruire anche del bonus mobili nelle singole unità?
Lo ha chiesto un contribuente all’Agenzia delle Entrate, dal momento che il bonus mobili è normalmente previsto a seguito di sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso.
Bonus mobili sì
A fine ottobre 2021, l’Agenzia ha risposto ricordando i requisiti di base del bonus mobili ed elettrodomestici: è necessario che sugli immobili destinati ad accogliere tali beni siano effettuati determinati interventi edilizi, ovvero manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle singole unità immobiliari (ex lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del TU Edilizia - Dpr 380/2001.Pertanto, prosegue l’Agenzia, dal momento che la sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso nelle singole unità immobiliari rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria, la risposta al quesito è affermativa.
Inoltre, il Fisco ricorda che possono richiedere il bonus mobili anche coloro che usufruiscono del sismabonus e del superbonus (di cui al comma 4 dell’articolo 119 del DL Rilancio - 34/2020) e che l’agevolazione spetta anche nell’ipotesi in cui i contribuenti titolari delle detrazioni optino, in luogo della fruizione diretta delle stesse, dello sconto in fattura o della cessione del credito.
Per concludere, i condòmini possono usufruire del bonus mobili nelle singole unità del condominio interessato dai lavori di isolamento termico e sostituzione degli infissi esterni agevolati dal superbonus 110%.
Bonus mobili no
A dicembre però, la risposta non è più online sul sito dell'Agenzia delle Entrate o, meglio, il testo è stato sostituito e la risposta è diventata negativa. L'Agenzia ha ritrattato spiegando che, per usufruire del “bonus mobili ed elettrodomestici” è necessario che sugli immobili destinati ad accogliere tali beni siano effettuati determinati interventi edilizi.Come prevede l’articolo 16 del DL 63/2013 (comma 2), l’agevolazione spetta, tuttavia, ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Tuir per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Gli interventi “trainati” di efficienza energetica ammessi al Superbonus (ai sensi del comma 2 dell’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020), sono, invece, quelli richiamati all’articolo 14 del DL 63/2013.
Per tale motivo la risposta al quesito è negativa.
Nella circolare n. 7/2021 l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che tali interventi “Non possono, invece, essere compresi tra gli interventi che danno diritto all’ulteriore detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici”.
Sarebbe possibile fruire del bonus mobili, “a seguito di sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso”, solo se per le spese relative a tale intervento si intende usufruire non del Superbonus ma della detrazione prevista dal citato articolo 16-bis del Tuir (50% delle spese su un importo massimo di 96.000 euro).