
Superbonus e bonus edilizi, le linee guida per visto di conformità e congruità delle spese
Condividi
NORMATIVA
Superbonus e bonus edilizi, le linee guida per visto di conformità e congruità delle spese
Dall’Agenzia delle Entrate una circolare che spiega cosa fare se si sceglie lo sconto in fattura o la cessione del credito
Aggiornato al 01/12/2021

di Paola Mammarella
Aggiornato al
30/11/2021 - I nuovi obblighi su visto di conformità e congruità delle spese, introdotti dal Decreto “Antifrode” (DL 157/2021), hanno creato dubbi tra i contribuenti. Per risolverli, l’Agenzia delle Entrate ha emanato delle linee guida, contenute nella circolare 16/E/2021.
L’attestazione della congruità delle spese deve riferirsi a lavori che siano almeno iniziati e deve certificare il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento, in relazione ai singoli elementi che lo compongono ed al loro insieme.
La circolare spiega che per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica, l’asseverazione della congruità dei prezzi deve essere redatta sulla base del Decreto Requisiti tecnici (DM 6 agosto 2020), nel caso di interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020. Per gli interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, compresi quelli di riduzione del rischio sismico, l’attestazione della congruità della spesa è redatta secondo gli altri criteri previsti dal comma 13-bis del Decreto Rilancio, cioè i prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, i listini ufficiali o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, i prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
L’obbligo del visto di conformità e della congruità delle spese si applica anche alle comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate residue non fruite delle detrazioni relative alle spese sostenute nell’anno 2020 il cui accordo di cessione si sia perfezionato a decorrere dal 12 novembre 2021.
Il visto di conformità non è obbligatorio se:
- il contribuente invia in autonomia la precompilata;
- il contribuente invia la dichiarazione tramite il sostituto d’imposta (nella maggior parte dei casi il datore di lavoro che opera le trattenute Irpef);
- sussiste già un visto di conformità sull’intera dichiarazione (perchè ad esempio dalla dichiarazione è risultato un credito di imposta superiore a 5mila euro).
Le spese sostenute per l’apposizione del visto sono detraibili.
Il contribuente che ha usufruito della detrazione Irpef nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020, ma intende cedere le rate residue non fruite, per comunicare la sua decisione deve dotarsi del visto di conformità. Il contribuente dovrà trasmettere anche l'attestazione della congruità delle spese, ma questa sarà già in suo possesso perchè si tratta di un documento richiesto in ogni caso fin dall'introduzione del Superbonus.
- per gli interventi di efficientamento energetico agevolati con il Superbonus si deve utilizzare il Decreto “Requisiti tecnici” (DM 6 agosto 2020);
- per gli interventi diversi da quelli di efficientamento energetico, agevolati con il Superbonus, si devono utilizzare i prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, i listini ufficiali o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, i prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
Ci sono però dei casi border-line, relativi ai pagamenti dei lavori incentivati con ecobonus, bonus ristrutturazioni, sismabonus e bonus facciate. L’obbligo non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 abbiano assolto il pagamento della fattura ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all’Agenzia.
Questi criteri, spiega la circolare, sono validi sia per le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni) e gli enti non commerciali, cui si applica il criterio di cassa, sia per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, cui si applica il criterio di competenza.
Entro cinque giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, l’Agenzia delle Entrate può sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, gli effetti delle comunicazioni se emerge un determinato profilo di rischio.
Di conseguenza, il termine di scadenza previsto per l’utilizzo del credito è prorogato per un periodo pari a quello di sospensione degli effetti della comunicazione stessa (al massimo di 30 giorni). Sono inoltre previsti controlli e accertamenti a posteriori.
Chi sceglie lo sconto in fattura o la cessione del credito nell'ambito di un intervento agevolato con ecobonus, bonus ristrutturazioni, sismabonus o bonus facciate o in caso di installazione di un impianto fotovoltaico o di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, dovrà acquisire il visto di conformità e l'asseverazione del tecnico sulla congruità delle spese sostenute.
L’asseverazione della congruità delle spese, finora rilasciata sulla base del DM Requisiti tecnici e massimali di costo, dovrà basarsi anche su un nuovo decreto del Mite, che definirà i valori massimi per alcune categorie di beni non contemplate nel DM Requisiti Tecnici e massimali di costo. Il decreto del Mite dovrà essere emanato entro il 9 febbraio (come previsto dal ddl di Bilancio, in cui è stato trasfuso il Decreto Antifrode).
Visto di conformità e congruità delle spese per ecobonus, sismabonus, bonus ristrutturazioni, bonus facciate
La circolare spiega che, per ecobonus, sismabonus, bonus ristrutturazioni e bonus facciate, i nuovi obblighi entrano in gioco solo in caso di cessione del credito o di sconto in fattura.L’attestazione della congruità delle spese deve riferirsi a lavori che siano almeno iniziati e deve certificare il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento, in relazione ai singoli elementi che lo compongono ed al loro insieme.
La circolare spiega che per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica, l’asseverazione della congruità dei prezzi deve essere redatta sulla base del Decreto Requisiti tecnici (DM 6 agosto 2020), nel caso di interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020. Per gli interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, compresi quelli di riduzione del rischio sismico, l’attestazione della congruità della spesa è redatta secondo gli altri criteri previsti dal comma 13-bis del Decreto Rilancio, cioè i prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, i listini ufficiali o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, i prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
L’obbligo del visto di conformità e della congruità delle spese si applica anche alle comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate residue non fruite delle detrazioni relative alle spese sostenute nell’anno 2020 il cui accordo di cessione si sia perfezionato a decorrere dal 12 novembre 2021.
Visto di conformità e Superbonus, i nuovi obblighi
Il Decreto Antifrode ha previsto che, anche chi usufruisce direttamente del Superbonus con detrazione Irpef, deve acquisire il visto di conformità.Il visto di conformità non è obbligatorio se:
- il contribuente invia in autonomia la precompilata;
- il contribuente invia la dichiarazione tramite il sostituto d’imposta (nella maggior parte dei casi il datore di lavoro che opera le trattenute Irpef);
- sussiste già un visto di conformità sull’intera dichiarazione (perchè ad esempio dalla dichiarazione è risultato un credito di imposta superiore a 5mila euro).
Le spese sostenute per l’apposizione del visto sono detraibili.
Il contribuente che ha usufruito della detrazione Irpef nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020, ma intende cedere le rate residue non fruite, per comunicare la sua decisione deve dotarsi del visto di conformità. Il contribuente dovrà trasmettere anche l'attestazione della congruità delle spese, ma questa sarà già in suo possesso perchè si tratta di un documento richiesto in ogni caso fin dall'introduzione del Superbonus.
Superbonus, chiarimenti sull'asseverazione della congruità delle spese
Il decreto Antifrode ha previsto l’adozione di un decreto del Ministro della Transizione Ecologica (Mite) per l’individuazione di valori massimi, per talune categorie di beni, cui occorre far riferimento per asseverare la congruità delle spese sostenute. Fino a quando tale decreto non sarà emanato, per asseverare la congruità delle spese:- per gli interventi di efficientamento energetico agevolati con il Superbonus si deve utilizzare il Decreto “Requisiti tecnici” (DM 6 agosto 2020);
- per gli interventi diversi da quelli di efficientamento energetico, agevolati con il Superbonus, si devono utilizzare i prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, i listini ufficiali o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, i prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
Visto di conformità e congruità delle spese per i pagamenti dal 12 novembre
I nuovi obblighi si applicano sempre ai pagamenti effettuati a decorrere dal 12 novembre 2021.Ci sono però dei casi border-line, relativi ai pagamenti dei lavori incentivati con ecobonus, bonus ristrutturazioni, sismabonus e bonus facciate. L’obbligo non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 abbiano assolto il pagamento della fattura ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all’Agenzia.
Questi criteri, spiega la circolare, sono validi sia per le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni) e gli enti non commerciali, cui si applica il criterio di cassa, sia per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, cui si applica il criterio di competenza.
Visto di conformità e congruità delle spese, i controlli
Entro cinque giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, l’Agenzia delle Entrate può sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, gli effetti delle comunicazioni se emerge un determinato profilo di rischio.Di conseguenza, il termine di scadenza previsto per l’utilizzo del credito è prorogato per un periodo pari a quello di sospensione degli effetti della comunicazione stessa (al massimo di 30 giorni). Sono inoltre previsti controlli e accertamenti a posteriori.
Visto di conformità e congruità delle spese, i nuovi obblighi
Ricordiamo che, in base al Decreto Antifrode, il visto di conformità è obbligatorio anche per chi usufruisce direttamente del Superbonus, non solo per chi opta per lo sconto in fattura o la cessione del credito.Chi sceglie lo sconto in fattura o la cessione del credito nell'ambito di un intervento agevolato con ecobonus, bonus ristrutturazioni, sismabonus o bonus facciate o in caso di installazione di un impianto fotovoltaico o di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, dovrà acquisire il visto di conformità e l'asseverazione del tecnico sulla congruità delle spese sostenute.
L’asseverazione della congruità delle spese, finora rilasciata sulla base del DM Requisiti tecnici e massimali di costo, dovrà basarsi anche su un nuovo decreto del Mite, che definirà i valori massimi per alcune categorie di beni non contemplate nel DM Requisiti Tecnici e massimali di costo. Il decreto del Mite dovrà essere emanato entro il 9 febbraio (come previsto dal ddl di Bilancio, in cui è stato trasfuso il Decreto Antifrode).
Norme correlate
Circolare 29/11/2021 n.16/E
Agenzia delle Entrate - Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazionifiscali ed economiche – Decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157
Decreto Legge 11/11/2021 n.157
Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche (Decreto Antifrodi)
Decreto Ministeriale 06/08/2020
Ministero dello Sviluppo Economico - Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus
Approfondimenti
Notizie correlate

NORMATIVA Visto di conformità Superbonus, le regole per la dichiarazione dei redditi

NORMATIVA Bonus edilizi, dagli incentivi fiscali metà fatturato per 1 professionista su 3

NORMATIVA Superbonus ed ecobonus, in vigore i nuovi massimali di costo

NORMATIVA Decreto Prezzi, i costi massimi si riferiscono a tutti i prodotti usati per la realizzazione dell’opera

NORMATIVA Cessione dei crediti con tre passaggi, la data spartiacque è il 16 febbraio

NORMATIVA Decreto Prezzi del MiTE pubblicato in Gazzetta Ufficiale

NORMATIVA Superbonus e pro-rata Iva, ok allo sconto in fattura parziale

NORMATIVA Visto di conformità e congruità spese, detraibili anche quelli acquisiti nel 2021

NORMATIVA Bonus per la riqualificazione energetica, firmato il decreto con i prezzi massimi

NORMATIVA Cessione del credito con un solo passaggio, in arrivo un decreto correttivo

NORMATIVA Bonus edilizi, allarme dei produttori sul Decreto Prezzi del Mite

NORMATIVA Superbonus, chi è esente dal visto di conformità?

NORMATIVA Cessione del credito limitata a un passaggio, Senato: rischio per investimenti e finanza pubblica

NORMATIVA Bonus edilizi, c’è tempo fino al 16 febbraio per cedere più volte i crediti

NORMATIVA Visto di conformità e congruità delle spese, quali pagamenti sono esenti?

RISTRUTTURAZIONE Sconto in fattura e cessione del credito anche per box e posti auto

NORMATIVA Bonus edilizi, una Guida al visto di conformità

NORMATIVA Cessione del credito superbonus e bonus edilizi, confermato il limite di un solo passaggio

NORMATIVA Sostegni ter, Assistal: stretta sui bonus è ennesimo colpo per il settore

NORMATIVA Sostegni ter, Fondazione Inarcassa: ‘bisogna intervenire sui general contractor’

NORMATIVA Crediti cedibili una sola volta, RPT chiede al Governo di fare un passo indietro

NORMATIVA Superbonus e bonus edilizi, i crediti saranno cedibili una sola volta

NORMATIVA Superbonus, le nuove regole per case singole e condomìni

MERCATI Superbonus e bonus edilizi, nel complesso il saldo è positivo per 36 miliardi di euro

NORMATIVA DL Antifrodi, FederlegnoArredo: ‘troppa confusione su prezzi e applicazione delle misure’

DL Antifrodi, FederlegnoArredo: ‘troppa confusione su prezzi e applicazione delle misure’
13/12/2021

NORMATIVA Sconto in fattura e cessione del credito, ecco quando scatta la sospensione

NORMATIVA Superbonus, in condominio proroghe al 31 dicembre 2025 solo per i lavori trainanti

NORMATIVA Bonus edilizi, Ance: ‘è saltato il riferimento ai prezzari Dei’

NORMATIVA Visto di conformità e congruità delle spese, Finco: escludere i lavori sotto i 15mila euro

NORMATIVA DL Antifrode, CNAPPC: ‘rischia di compromettere il lavoro dei professionisti’

NORMATIVA Comunicazioni per ‘opzioni edilizie’, aggiornato il software delle Entrate

NORMATIVA Visto di conformità e congruità delle spese, salvi i pagamenti precedenti al 12 novembre

NORMATIVA Visto di conformità e congruità delle spese, i nuovi obblighi per i bonus edilizi

RISTRUTTURAZIONE Sconto in fattura e cessione del credito, online il nuovo modello

NORMATIVA Sconto in fattura e cessione del credito, strette per tutti i bonus

RISTRUTTURAZIONE Sconto in fattura e cessione del credito fino al 2024 per i bonus edilizi e al 2025 per il Superbonus
Altre Notizie