“Nel DL 152/2021 di attuazione del PNRR - scrive Santoro ai Ministri della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, e del Lavoro e Politiche Sociali, Andrea Orlando - si prevede la possibilità per gli assunti di mantenere l’iscrizione alla Cassa previdenziale di categoria e fruire per tutto il periodo di lavoro della ricongiunzione, senza sostenere alcun onere”.
“Questa disposizione presenta alcune criticità e per alcuni aspetti è in contrasto con la normativa vigente, tanto da impedirne l’applicazione”. La richiesta del presidente della Cassa di Previdenza per Ingegneri e Architetti ai ministri è di organizzare congiuntamente un tavolo di confronto per concordare le modifiche necessarie.
In pratica, si sottolinea nella lettera, questa parte del Decreto PNRR è in contrasto con quanto prevedono sia la norma istitutiva di Inarcassa che lo statuto della Cassa: architetti e ingegneri assunti con contratto di lavoro dipendente (anche a tempo determinato) sono esclusi dall’iscrizione a Inarcassa e versano i contributi ad altre forme di previdenza obbligatoria. Si profila, secondo Inarcassa, “un’ingerenza nella autonomia riconosciuta alle Casse professionali” da numerosi provvedimenti di legge.
Le criticità - sostiene Santoro - non sono solo sul piano normativo, ma anche attuativo, per l’impossibilità di individuare con certezza la base imponibile su cui calcolare la contribuzione soggettiva e integrativa, in quanto “i redditi imponibili ai fini previdenziali presso Inarcassa sono esclusivamente quelli fiscalmente qualificati come redditi da lavoro autonomo”.
Nello specifico, se il senso della disposizione fosse quello di “consentire ai professionisti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato nell’ambito del PNRR di mantenere l’iscrizione ad Inarcassa, non già per tale attività di lavoro dipendente, ma per l’attività di lavoro autonomo svolta contestualmente ed a latere del lavoro dipendente, sarebbe comunque in contrasto con la Legge 335 dell’8 agosto 1995, istitutiva della Gestione Separata Inps”.
Infine, per quanto riguarda l’esclusione di qualsiasi onere a carico del professionista assunto con contratto di lavoro dipendente nell’ambito del PNRR per la ricongiunzione di tali periodi di lavoro, “tale disposizione risulta in contrasto con la Legge 45 del 5 marzo 1990, introducendo una forma di ricongiunzione gratuita”.
L’auspicio - conclude Santoro rivolgendosi direttamente ai ministri Brunetta e Orlando - è di “sollecitare un necessario confronto in merito alle criticità rilevate in relazione alla disposizione in oggetto per addivenire ad una tempestiva modifica della stessa”.