
Superbonus, le pertinenze vanno calcolate nel limite di spesa?
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NORMATIVA
Superbonus, le pertinenze vanno calcolate nel limite di spesa?
L’Agenzia delle Entrate spiega quando le unità immobiliari pertinenziali non devono essere considerate ai fini della detrazione
Vedi Aggiornamento
del 26/09/2022

Vedi Aggiornamento del 26/09/2022
15/12/2021 - Le unità immobiliari pertinenziali devono essere calcolate per determinare il limite di spesa ammesso alla detrazione fiscale? La risposta corretta è: non sempre.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 806/2021, è tornata sul tema delle detrazioni spettanti per gli interventi realizzati sulle unità immobiliari pertinenziali.
Una delle due unità immobiliari è inoltre dotata di 2 pertinenze, una cantina e un’autorimessa, situate in un altro edificio all’interno del cortile.
Il contribuente ha quindi chiesto se la detrazione deve essere calcolata su un tetto di spesa pari a 384mila euro (96mila euro moltiplicato per le 4 unità immobiliari).
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, per gli interventi antisismici sulle parti comuni di edifici in condominio, gli importi di spesa ammessi al Superbonus sono pari a 96mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Nel calcolo normalmente devono essere considerate anche le pertinenze. Ad esempio, in un edificio in condominio con 4 unità abitative e 4 pertinenze, il calcolo della spesa massima ammissibile è fatto moltiplicando per 8.
Come spiegato nella Circolare 30/E, le pertinenze, però, non devono essere conteggiate nel caso in cui si trovino in un edificio diverso da quello oggetto dell’intervento.
Nel caso esaminato, quindi, il tetto di spesa ammesso alla detrazione per i lavori antisismici sulle parti comuni del condominio è pari a 192mila euro, cioè 96mila euro moltiplicato per le 2 unità immobiliari che compongono il minicondominio.
L’Agenzia ha aggiunto che per i lavori di demolizione dell’edificio situato nel cortile, il contribuente può ottenere la detrazione, calcolata su un autonomo limite di spesa di 96mila euro.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 806/2021, è tornata sul tema delle detrazioni spettanti per gli interventi realizzati sulle unità immobiliari pertinenziali.
Superbonus e pertinenze, il caso
Un contribuente si è rivolto all’Agenzia delle Entrate per chiedere chiarimenti su un intervento di miglioramento antisismico dell’edificio: un minicondominio composto da 2 unità immobiliari appartenenti a 2 diversi proprietari.Una delle due unità immobiliari è inoltre dotata di 2 pertinenze, una cantina e un’autorimessa, situate in un altro edificio all’interno del cortile.
Il contribuente ha quindi chiesto se la detrazione deve essere calcolata su un tetto di spesa pari a 384mila euro (96mila euro moltiplicato per le 4 unità immobiliari).
Superbonus, quando sono escluse le pertinenze
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, per gli interventi antisismici sulle parti comuni di edifici in condominio, gli importi di spesa ammessi al Superbonus sono pari a 96mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.Nel calcolo normalmente devono essere considerate anche le pertinenze. Ad esempio, in un edificio in condominio con 4 unità abitative e 4 pertinenze, il calcolo della spesa massima ammissibile è fatto moltiplicando per 8.
Come spiegato nella Circolare 30/E, le pertinenze, però, non devono essere conteggiate nel caso in cui si trovino in un edificio diverso da quello oggetto dell’intervento.
Nel caso esaminato, quindi, il tetto di spesa ammesso alla detrazione per i lavori antisismici sulle parti comuni del condominio è pari a 192mila euro, cioè 96mila euro moltiplicato per le 2 unità immobiliari che compongono il minicondominio.
L’Agenzia ha aggiunto che per i lavori di demolizione dell’edificio situato nel cortile, il contribuente può ottenere la detrazione, calcolata su un autonomo limite di spesa di 96mila euro.
Norme correlate
Risposta 13/12/2021 n.806
Agenzia delle Entrate - Superbonus - interventi antisismici su parti comuni e pertinenze situate in fabbricato separato dal fabbricato principale - spesa massima agevolabile - articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34
Circolare 22/12/2020 n.30/E
Agenzia delle Entrate - Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici prevista dall’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) – Risposte a quesiti
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