Umbria, approvato il nuovo Testo Unico per il governo del territorio
URBANISTICA
Umbria, approvato il nuovo Testo Unico per il governo del territorio
Tra le novità, alcune modifiche utili ad accedere più agevolmente al superbonus 110%
02/12/2021 - È stato approvato all’unanimità dal Consiglio regionale dell’Umbria il nuovo Testo Unico per il governo del territorio.
Si tratta di un intervento legislativo resosi necessario a seguito delle modifiche apportate alle norme nazionali nel corso del 2019 e del 2020, con diversi provvedimenti che hanno determinato ricadute anche a livello regionale.
In Umbria è stata quindi modificato il Testo Unico del territorio (LR 1/2015) al fine di superare alcune criticità dovute a differenti definizioni tra la norma statale e quella regionale, anche per consentire di accedere più agevolmente al superbonus 110%.
“Le modifiche più rilevanti - ha spiegato l’assessore regionale alle infrastrutture e lavori pubblici, Enrico Melasecche - riguardano le nuove definizioni relative agli interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia. Due le novità più rilevanti: la possibilità di considerare interventi di manutenzione straordinaria anche quelli che comportano mutamenti delle destinazioni d’uso, qualora non ne conseguano mutamenti urbanisticamente rilevanti e sempreché il passaggio a diversa categoria funzionale non comporti aumento del carico urbanistico. Prevista la possibilità di far rientrare in questa categoria anche la modifica dei prospetti, qualora necessaria per mantenere o acquisire l’agibilità di un edificio legittimamente realizzato”.
“Viene anche introdotta la possibilità di realizzare recinzioni a protezione delle colture agricole, delle attività zootecniche e degli edifici - ha proseguito l’assessore Melasecche -. Viene poi introdotta la definizione di ‘stato legittimo dell’immobile’; tale definizione risulta quanto mai opportuna per chiarire l’ambito delle verifiche e per perseguire gli abusi. Stato legittimo dell’immobile è quello stabilito dal titolo abitativo che ne ha previsto la costruzione o da quello che ne ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio. In sostanza, anche attraverso altri interventi, viene allargata la possibilità di dichiarare la legittimità dell’immobile”.
“Altra modifica riguarda l’introduzione di un articolo specifico dedicato alle tolleranze costruttive. In particolare, si ribadisce il precedente valore del 2% rispetto alle misure indicate nel titolo edilizio entro il quale non ha luogo la violazione edilizia. Viene specificato che costituiscono tolleranze esecutive le irregolarità geometriche dimensionali di minima entità”.
Si tratta di un intervento legislativo resosi necessario a seguito delle modifiche apportate alle norme nazionali nel corso del 2019 e del 2020, con diversi provvedimenti che hanno determinato ricadute anche a livello regionale.
In Umbria è stata quindi modificato il Testo Unico del territorio (LR 1/2015) al fine di superare alcune criticità dovute a differenti definizioni tra la norma statale e quella regionale, anche per consentire di accedere più agevolmente al superbonus 110%.
“Le modifiche più rilevanti - ha spiegato l’assessore regionale alle infrastrutture e lavori pubblici, Enrico Melasecche - riguardano le nuove definizioni relative agli interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia. Due le novità più rilevanti: la possibilità di considerare interventi di manutenzione straordinaria anche quelli che comportano mutamenti delle destinazioni d’uso, qualora non ne conseguano mutamenti urbanisticamente rilevanti e sempreché il passaggio a diversa categoria funzionale non comporti aumento del carico urbanistico. Prevista la possibilità di far rientrare in questa categoria anche la modifica dei prospetti, qualora necessaria per mantenere o acquisire l’agibilità di un edificio legittimamente realizzato”.
“Viene anche introdotta la possibilità di realizzare recinzioni a protezione delle colture agricole, delle attività zootecniche e degli edifici - ha proseguito l’assessore Melasecche -. Viene poi introdotta la definizione di ‘stato legittimo dell’immobile’; tale definizione risulta quanto mai opportuna per chiarire l’ambito delle verifiche e per perseguire gli abusi. Stato legittimo dell’immobile è quello stabilito dal titolo abitativo che ne ha previsto la costruzione o da quello che ne ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio. In sostanza, anche attraverso altri interventi, viene allargata la possibilità di dichiarare la legittimità dell’immobile”.
“Altra modifica riguarda l’introduzione di un articolo specifico dedicato alle tolleranze costruttive. In particolare, si ribadisce il precedente valore del 2% rispetto alle misure indicate nel titolo edilizio entro il quale non ha luogo la violazione edilizia. Viene specificato che costituiscono tolleranze esecutive le irregolarità geometriche dimensionali di minima entità”.