Caro-materiali, ecco come saranno compensati gli aumenti
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LAVORI PUBBLICI
Caro-materiali, ecco come saranno compensati gli aumenti
Nel Decreto Sostegni ter il nuovo meccanismo di compensazione delle variazioni di prezzo dei materiali da costruzione. Assistal: 'decreto inadeguato'
Vedi Aggiornamento
del 31/03/2023
Vedi Aggiornamento del 31/03/2023
31/01/2022 - Per proteggere la realizzazione del PNRR e di altre opere, comprese quelle commissariate, contro i rischi derivanti dai forti aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione e dell’energia, il Decreto Sostegni ter (DL 4 del 27 gennaio 2022), pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevede che nei bandi di gara pubblicati dal 28 gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, siano inserite apposite clausole di revisione dei prezzi e che si attivi un meccanismo di compensazione delle variazioni di prezzo, in aumento o in diminuzione, dei singoli materiali da costruzione.
Le clausole di revisione dei prezzi sono quelle già previste dal Codice degli Appalti (art. 106, comma 1, lettera a) del Dlgs 50/2016), che vanno inserite nei documenti di gara iniziali.
Entro la fine di aprile 2022, l’Istat dovrà definire una metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione; entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims), sulla base delle elaborazioni dell’Istat, con proprio decreto, determinerà le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
Tali variazioni costituiranno i valori sulla base dei quali calcolare la compensazione, che verrà determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei 12 mesi precedenti al decreto del Mims, nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
Per ottenere le compensazioni, l’appaltatore dovrà presentare alla stazione appaltante apposita richiesta riferita esclusivamente ai lavori eseguiti nel rispetto del cronoprogramma.
Il direttore dei lavori della stazione appaltante verificherà gli effettivi rincari subìti dall’esecutore, le dichiarazioni di fornitori o subcontraenti, il rispetto del cronoprogramma e:
- se gli aumenti sono minori rispetto a quelli rilevati dal Mims, la compensazione sarà limitata alla variazione per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all’80% di tale eccedenza;
- se sono maggiori di quelli rilevati dal Mims, la compensazione sarà al massimo quella indicata nel decreto del Mims, ma per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all’80% di tale eccedenza.
Qualora non dovessero bastare, il Decreto Sostegni ter consente, fino al 31 dicembre 2026, per le opere pubbliche finanziate con le risorse previste dai Regolamenti (UE) 2021/240 e 2021/241 e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di attingere fino al 50% delle risorse annualmente disponibili. A queste risorse si aggiungono 80 milioni di euro nel trienno 2022-2024 (40 milioni di euro per il 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024).
Nel frattempo, le stazioni appaltanti possono determinare il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni secondo le norme già vigenti e incrementare o ridurre le risultanze dei prezzari regionali sulla base delle rilevazioni semestrali effettuate dal Mims.
“Nel merito delle misure introdotte - scrive Assistal in una nota - se da un lato si è voluto concedere qualcosa con la riduzione dell’alea dall’8 al 5%, dall’altro viene ripresa stabilendo un tetto massimo per la compensazione all’80%. In ultimo, il legislatore ha individuato un nuovo soggetto, l’Istat, che sarà incaricato di registrare le nuove rilevazioni attraverso una nuova metodologia. Così facendo, lo stesso Governo ha certificato l’inadeguatezza delle misure adottate con il decreto dello scorso novembre e che hanno riguardato gli aumenti per il primo semestre del 2021. Lo denunciavamo da tempo”.
Le clausole di revisione dei prezzi sono quelle già previste dal Codice degli Appalti (art. 106, comma 1, lettera a) del Dlgs 50/2016), che vanno inserite nei documenti di gara iniziali.
Caro-materiali, il nuovo meccanismo di compensazione
Nuovo è, invece, il meccanismo di compensazione delle variazioni di prezzo dei materiali da costruzione. L’articolo 29 del Decreto Sostegni ter prevede che, in caso di aumento o diminuzione superiore al 5% (era 10% nella normativa previgente) rispetto al prezzo rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, si procederà alla compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all’80% (50% nella normativa previgente) di tale eccedenza.Entro la fine di aprile 2022, l’Istat dovrà definire una metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione; entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims), sulla base delle elaborazioni dell’Istat, con proprio decreto, determinerà le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
Tali variazioni costituiranno i valori sulla base dei quali calcolare la compensazione, che verrà determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei 12 mesi precedenti al decreto del Mims, nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
Per ottenere le compensazioni, l’appaltatore dovrà presentare alla stazione appaltante apposita richiesta riferita esclusivamente ai lavori eseguiti nel rispetto del cronoprogramma.
Il direttore dei lavori della stazione appaltante verificherà gli effettivi rincari subìti dall’esecutore, le dichiarazioni di fornitori o subcontraenti, il rispetto del cronoprogramma e:
- se gli aumenti sono minori rispetto a quelli rilevati dal Mims, la compensazione sarà limitata alla variazione per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all’80% di tale eccedenza;
- se sono maggiori di quelli rilevati dal Mims, la compensazione sarà al massimo quella indicata nel decreto del Mims, ma per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all’80% di tale eccedenza.
Caro-materiali, le risorse per le compensazioni
Pr far fronte agli oneri derivanti dall’applicazione del meccanismo di compensazione, le stazioni appaltanti potranno utilizzare le somme accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, eventuali ulteriori somme a loro disposizione per lo stesso intervento e le somme derivanti da ribassi d’asta.Qualora non dovessero bastare, il Decreto Sostegni ter consente, fino al 31 dicembre 2026, per le opere pubbliche finanziate con le risorse previste dai Regolamenti (UE) 2021/240 e 2021/241 e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di attingere fino al 50% delle risorse annualmente disponibili. A queste risorse si aggiungono 80 milioni di euro nel trienno 2022-2024 (40 milioni di euro per il 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024).
Materiali da costruzione, i prezzari regionali
Viene affrontata la questione, spesso problematica, dell’omogeneità della formazione e dell’aggiornamento dei prezzari delle Regioni e Province autonome: il Decreto dispone che, entro il 30 aprile 2022, il Mims emani linee guida per la determinazione di tali prezzari.Nel frattempo, le stazioni appaltanti possono determinare il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni secondo le norme già vigenti e incrementare o ridurre le risultanze dei prezzari regionali sulla base delle rilevazioni semestrali effettuate dal Mims.
Caro materiali, Assistal: decreto completamente inadeguato
Secondo l’Associazione Nazionale Costruttori di Impianti Servizi di Efficienza Energetica (ESCo) e Facility Management (Assistal), “completamente inadeguato perché, per l’ennesima volta, tutto il settore subisce un trattamento diverso da tutti gli altri settori che hanno ricevuto finanziamenti a pioggia”.“Nel merito delle misure introdotte - scrive Assistal in una nota - se da un lato si è voluto concedere qualcosa con la riduzione dell’alea dall’8 al 5%, dall’altro viene ripresa stabilendo un tetto massimo per la compensazione all’80%. In ultimo, il legislatore ha individuato un nuovo soggetto, l’Istat, che sarà incaricato di registrare le nuove rilevazioni attraverso una nuova metodologia. Così facendo, lo stesso Governo ha certificato l’inadeguatezza delle misure adottate con il decreto dello scorso novembre e che hanno riguardato gli aumenti per il primo semestre del 2021. Lo denunciavamo da tempo”.
Norme correlate
Decreto Legge 27/01/2022 n.4
Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonchè per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (Decreto Sostegni ter)
Approfondimenti
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