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Bonus edilizi, una Guida al visto di conformità

Bonus edilizi, una Guida al visto di conformità

Dalla Fondazione Nazionale Commercialisti tre nuove check list per ecobonus, sismabonus e bonus ristrutturazioni

Vedi Aggiornamento del 29/03/2023
Foto: barmalini © 123rf.com
Foto: barmalini © 123rf.com
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 29/03/2023
28/01/2022 - Supportare i professionisti incaricati del rilascio del visto di conformità in relazione agli interventi che danno diritto all’ecobonus, al sismabonus e al bonus ristrutturazioni nella versione ordinaria.
 
È l’obiettivo delle check list messe a punto dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti per verificare la presenza della documentazione necessaria per l’apposizione del visto.
 
I documenti sono tre:
check list bonus ristrutturazioni;
- check list ecobonus;
- check list sismabonus.

La Legge di Bilancio 2022 - ricordano i Commercialisti - ha prorogato, per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, la facoltà di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito relativo alle agevolazioni, e ha recepito le novità introdotte dal DL Antifrodi.
 
Quindi, i beneficiari dell’ecobonus, del sismabonus e del bonus ristrutturazioni, che intendano avvalersi di una delle opzioni (sconto in fattura o cessione del credito), devono dotarsi del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese sostenute, tranne che per gli interventi minori, cioè quelli classificati come edilizia libera e quelli fino a 10.000 euro.
 

Per gli interventi ammessi ai bonus diversi dal superbonus 110% - sottolineano i Commercialisti -, l’obbligo del visto e dell’asseverazione è stato previsto anche in caso di cessione delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell’anno 2020, il cui accordo di cessione sia stato perfezionato dopo il 12 novembre 2021.
 
Le tre Guide, al pari delle altre già pubblicate - spiega la nota -, rappresentano strumenti di supporto per il professionista di carattere generale che non possono ritenersi comunque esaustivi circa i controlli da effettuare. 
 
Spetta infatti esclusivamente al professionista incaricato - si precisa - verificare, caso per caso, la conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta e che è necessaria ai fini della valida apposizione del visto di conformità. 
 
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