
Superbonus, cosa accade negli edifici misti con unico proprietario?
NORMATIVA
Superbonus, cosa accade negli edifici misti con unico proprietario?
Nuova categorica risposta dell’Agenzia delle Entrate: no all’agevolazione, neanche sulle parti comuni
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del 26/09/2022

11/01/2022 - Si può ottenere il Superbonus per gli interventi di efficientamento energetico e antisismici, realizzati su un edificio con quattro unità immobiliari, appartenenti ad un unico proprietario, in cui la destinazione abitativa non è prevalente?
Secondo l’Agenzia delle Entrate, che ha recentemente fornito la risposta 5/2022, non è possibile ottenere l’agevolazione. La risposta potrebbe porsi in contrasto con le indicazioni fornite dalla Circolare 24/E/2020 creando così qualche dubbio.
Ha spiegato che l’edificio è composto da 4 unità immobiliari:
- 2 abitazioni classificate nella categoria catastale A/2;
- un laboratorio artigianale classificato nella categoria catastale C/3;
- un’autorimessa, classificata nella categoria catastale C6, pertinenziale alle due abitazioni.
Il proprietario ha sottolineato che, a suo avviso, l'edificio è a prevalente destinazione non residenziale e ha chiesto se è possibile ottenere il Superbonus per gli interventi trainanti sulle parti comuni e trainati negli immobili a destinazione residenziale.
Stabilito che l’edificio in questione, come sostenuto anche dall’istante, è a prevalente destinazione residenziale, l’Agenzia ha richiamato la Circolare 24/E/2020 e ha affermato che è possibile ottenere il Superbonus solo se la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio è superiore al 50%.
L’Agenzia, però, ha spiegato solo un contenuto della sua stessa circolare. La Circolare 24/E/2020, in realtà, afferma due concetti:
- qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50%, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni;
- se la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio è inferiore al 50%, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio.
L’Agenzia, che con la risposta 5/2022 ha negato il Superbonus, avrebbe dovuto consentirlo secondo i limiti indicati nella Circolare. Resta ora da capire se ci sarà una rettifica.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, che ha recentemente fornito la risposta 5/2022, non è possibile ottenere l’agevolazione. La risposta potrebbe porsi in contrasto con le indicazioni fornite dalla Circolare 24/E/2020 creando così qualche dubbio.
Superbonus, il caso
Il proprietario di un edificio, intenzionato a realizzare lavori di efficientamento energetico e antisismici, si è rivolto all’Agenzia delle Entrate.Ha spiegato che l’edificio è composto da 4 unità immobiliari:
- 2 abitazioni classificate nella categoria catastale A/2;
- un laboratorio artigianale classificato nella categoria catastale C/3;
- un’autorimessa, classificata nella categoria catastale C6, pertinenziale alle due abitazioni.
Il proprietario ha sottolineato che, a suo avviso, l'edificio è a prevalente destinazione non residenziale e ha chiesto se è possibile ottenere il Superbonus per gli interventi trainanti sulle parti comuni e trainati negli immobili a destinazione residenziale.
Superbonus negli edifici a prevalente destinazione non residenziale
L’Agenzia ha spiegato da una parte che le pertinenze delle unità immobiliari residenziali non si considerano ai fini del calcolo della prevalente superficie residenziale e che negli edifici fino a 4 unità immobiliari, si applicano gli stessi chiarimenti forniti per i condomìni.Stabilito che l’edificio in questione, come sostenuto anche dall’istante, è a prevalente destinazione residenziale, l’Agenzia ha richiamato la Circolare 24/E/2020 e ha affermato che è possibile ottenere il Superbonus solo se la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio è superiore al 50%.
L’Agenzia, però, ha spiegato solo un contenuto della sua stessa circolare. La Circolare 24/E/2020, in realtà, afferma due concetti:
- qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50%, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni;
- se la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio è inferiore al 50%, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio.
L’Agenzia, che con la risposta 5/2022 ha negato il Superbonus, avrebbe dovuto consentirlo secondo i limiti indicati nella Circolare. Resta ora da capire se ci sarà una rettifica.