
Cessione dei crediti, in vigore il tetto a tre passaggi ma solo a banche e assicurazioni
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NORMATIVA
Cessione dei crediti, in vigore il tetto a tre passaggi ma solo a banche e assicurazioni
Sanzioni più dure per i tecnici e contratti collettivi obbligatori per i lavori a partire da 70mila euro. Dal 1° maggio codice identificativo per evitare le cessioni parziali
Aggiornato al 01/03/2022

di Paola Mammarella
Aggiornato al
28/02/2022 - Cessione dei crediti multipla, ma vincolata e vigilata, sanzioni pesanti a carico dei professionisti e obbligo di applicare i contratti collettivi per ottenere i bonus edilizi. Sono le novità introdotte dal DL 13/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, per prevenire le frodi connesse alle detrazioni fiscali, evitando allo stesso tempo il blocco dei lavori.
Il nuovo decreto corregge il tiro del Decreto Sostegni ter, che aveva inizialmente introdotto il limite di un passaggio per la cessione del credito, suscitando le proteste del mondo politico e degli operatori del settore.
Non saranno consentite le cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate. Per impedire che il credito sia frazionato, gli sarà attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. Questa regola si applicherà alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.
Per tradurre in pratica le nuove regole, si deve ora attendere il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che deve definire le modalità attuative della cessione e della tracciabilità dei crediti.
Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni, espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso oppure attesta falsamente la congruità delle spese, sarà punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.
La pena sarà aumentata se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.
Il professionista dovrà stipulare, per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, una polizza di assicurazione della responsabilità civile con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle attestazioni o asseverazioni.
Non sono state accolte le richieste, avanzate dai professionisti tecnici, di eliminare dalla norma le disposizioni sulle nuove sanzioni, considerate anticostituzionali e ingiustificate. Il decreto non solo conferma le sanzioni più pesanti a carico dei professionisti impegnati nelle asseverazioni e attestazioni ma, rispetto alla versione iniziale, amplia la loro portata. La prima versione del decreto circolata prevedeva l'aggravio delle sanzioni solo per i professionisti alle prese con le asseverazioni e le attestazioni relative al Superbonus, mentre adesso riguarderanno tutti i bonus edilizi.
Il decreto introduce misure per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. I lavori edili indicati nell’allegato X del D.lgs. 81/2008, di importo superiore a 70.000 euro, potranno ottenere i bonus edilizi solo se eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative.
Considerando solo le opere agevolate dai bonus edilizi, si tratta dei cantieri temporanei o mobili relativi a lavori di:
- costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento;
- trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;
- scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Il contratto collettivo applicato dovrà essere indicato nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. I soggetti preposti al rilascio del visto di conformità dovranno controllare la presenza di queste informazioni. Per le attività di controllo, l’Agenzia delle Entrate potrà avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’Inps e delle Casse edili.
Le nuove regole si applicheranno ai lavori iniziati dopo il 27 maggio 2022, cioè 90 giorni dopo l'entrata in vigore del decreto.
Il nuovo decreto corregge il tiro del Decreto Sostegni ter, che aveva inizialmente introdotto il limite di un passaggio per la cessione del credito, suscitando le proteste del mondo politico e degli operatori del settore.
Cessione del credito, consentiti tre passaggi
I crediti corrispondenti ai bonus edilizi potranno essere ceduti tre volte. Le due cessioni successive alla prima potranno essere effettuate soltanto a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.Non saranno consentite le cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate. Per impedire che il credito sia frazionato, gli sarà attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. Questa regola si applicherà alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.
Per tradurre in pratica le nuove regole, si deve ora attendere il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che deve definire le modalità attuative della cessione e della tracciabilità dei crediti.
Bonus edilizi e utilizzo dei crediti sequestrati
Il decreto spiega anche cosa accade nel caso in cui i crediti siano stati sequestrati.
I crediti possono essere utilizzati una volta cessato il provvedimento di sequestro. Il termine entro cui fruire dei crediti sono sospesi per la durata del provvedimento cautelare e riprendono a decorrere dal momento del dissequestro.
L’utilizzo dei crediti deve comunque avvenire entro un anno dalla maturazione.
Asseverazioni, le sanzioni per i professionisti
Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni, espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso oppure attesta falsamente la congruità delle spese, sarà punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.La pena sarà aumentata se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.
Il professionista dovrà stipulare, per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, una polizza di assicurazione della responsabilità civile con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle attestazioni o asseverazioni.
Non sono state accolte le richieste, avanzate dai professionisti tecnici, di eliminare dalla norma le disposizioni sulle nuove sanzioni, considerate anticostituzionali e ingiustificate. Il decreto non solo conferma le sanzioni più pesanti a carico dei professionisti impegnati nelle asseverazioni e attestazioni ma, rispetto alla versione iniziale, amplia la loro portata. La prima versione del decreto circolata prevedeva l'aggravio delle sanzioni solo per i professionisti alle prese con le asseverazioni e le attestazioni relative al Superbonus, mentre adesso riguarderanno tutti i bonus edilizi.
Bonus edilizi e contratti collettivi
Il decreto introduce misure per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. I lavori edili indicati nell’allegato X del D.lgs. 81/2008, di importo superiore a 70.000 euro, potranno ottenere i bonus edilizi solo se eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative. Considerando solo le opere agevolate dai bonus edilizi, si tratta dei cantieri temporanei o mobili relativi a lavori di:
- costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento;
- trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;
- scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Il contratto collettivo applicato dovrà essere indicato nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. I soggetti preposti al rilascio del visto di conformità dovranno controllare la presenza di queste informazioni. Per le attività di controllo, l’Agenzia delle Entrate potrà avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’Inps e delle Casse edili.
Le nuove regole si applicheranno ai lavori iniziati dopo il 27 maggio 2022, cioè 90 giorni dopo l'entrata in vigore del decreto.
Norme correlate
Decreto Legge 25/02/2022 n.13
Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonchè sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili (Decreto Frodi)
Approfondimenti
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