NORMATIVA
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Il solaio diventa terrazzo: quale titolo abilitativo è necessario?
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Il solaio diventa terrazzo: quale titolo abilitativo è necessario?
Il Tar Piemonte torna sul concetto di cambio di destinazione d’uso, aumento del carico urbanistico e demolizione degli abusi dopo molto tempo
08/02/2022 - Per trasformare il solaio di copertura di un edificio in terrazzo è necessario il permesso di costruire. Lo ha spiegato il Tar Piemonte, che con la sentenza 51/2022 ha illustrato cosa accade quando muta la destinazione d’uso di un manufatto e quando viene scoperto un abuso edilizio a distanza di molto tempo dalla sua realizzazione.
Il proprietario ha contestato che il rialzo del tetto dell’edificio non era riconducibile alla ristrutturazione edilizia, ma all’attività edilizia libera oppure agli interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori.
Ad ogni modo, il proprietario dell’immobile sosteneva che l’intervento era previsto dagli elaborati grafici presentati in vista dell’originaria edificazione dell’intero fabbricato.
Il proprietario ha aggiunto che l’intervento era stato realizzato dal precedente proprietario e che non aveva alcuna responsabilità.
Per questi motivi, l’intervento rientra nella ristrutturazione “pesante” per la quale è richiesto il permesso di costruire.
I giudici hanno concluso che non è possibile invocare il legittimo affidamento. Questo significa che l’attuale proprietario non può ritenersi libero da ogni responsabilità.
Il provvedimento di demolizione, si legge nella sentenza, è rigorosamente vincolato. È quindi sufficiente l’accertamento degli abusi e non è necessario spiegare le ragioni di pubblico interesse che impongono la rimozione dell’abuso, nemmeno se l’ordine è emanato dopo molto tempo dalla sua realizzazione.
Trasformazione del solaio in terrazzo, il caso
Il caso analizzato riguarda il ricorso, presentato dal proprietario di un’abitazione, contro l’ordine di demolizione di una ristrutturazione edilizia eseguita in assenza di permesso di costruire. L’opera contestata consiste nella realizzazione, in sopraelevazione, di un solaio in modo da creare un terrazzo in estensione del preesistente balcone di proprietà del ricorrente.Il proprietario ha contestato che il rialzo del tetto dell’edificio non era riconducibile alla ristrutturazione edilizia, ma all’attività edilizia libera oppure agli interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori.
Ad ogni modo, il proprietario dell’immobile sosteneva che l’intervento era previsto dagli elaborati grafici presentati in vista dell’originaria edificazione dell’intero fabbricato.
Il proprietario ha aggiunto che l’intervento era stato realizzato dal precedente proprietario e che non aveva alcuna responsabilità.
Trasformazione da solaio a terrazzo, necessario il permesso di costruire
A prescindere dalla consistenza dell’intervento e dal fatto che la realizzazione fosse già prevista dagli elaborati originari, i giudici hanno spiegato che, nell’ipotesi di cambio di destinazione d’uso, avvenuta trasformando un solaio di copertura, per cui non è prevista la praticabilità, in terrazzo, che invece è praticabile, si verifica un incremento del carico urbanistico e la modifica gli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo edilizio.Per questi motivi, l’intervento rientra nella ristrutturazione “pesante” per la quale è richiesto il permesso di costruire.
I giudici hanno concluso che non è possibile invocare il legittimo affidamento. Questo significa che l’attuale proprietario non può ritenersi libero da ogni responsabilità.
Il provvedimento di demolizione, si legge nella sentenza, è rigorosamente vincolato. È quindi sufficiente l’accertamento degli abusi e non è necessario spiegare le ragioni di pubblico interesse che impongono la rimozione dell’abuso, nemmeno se l’ordine è emanato dopo molto tempo dalla sua realizzazione.