Il disegno di legge interviene anche con dei chiarimenti in materia di visto di conformità e asseverazione della congruità delle spese relativi ai bonus edilizi.
Messa in sicurezza edifici e territorio, più tempo per affidare i lavori
I Comuni che sono risultati beneficiari dei contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio entro il 31 dicembre 2021, avranno tre mesi in più per affidare i lavori.I contributi in questione derivano dalle risorse stanziate con la Legge di Bilancio per il 2019 (3,2 miliardi di euro fino al 2033, poi confluiti nel PNRR) per opere di:
- messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti
- messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici.
Ogni anno il Ministero dell’Interno assegna le risorse ai Comuni beneficiari. A partire dall’emanazione del decreto, i Comuni devono affidare i lavori entro:
- sei mesi per le opere con costo fino a 100.000 euro;
- dieci mesi per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro;
- quindici mesi per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro;
- venti mesi per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro.
Questi termini slittano di tre mesi per i contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021. Resta fermo al 31 marzo 2026 il termine entro cui devono essere conclusi i lavori.
Edifici strategici, verifica di vulnerabilità sismica entro il 31 dicembre 2022
Il ddl sposta di un anno il termine per la verifica della vulnerabilità sismica degli edifici che, in caso di emergenza, ricoprono un ruolo strategico. La deadline, scaduta il 31 dicembre 2021, è slittata al 31 dicembre 2022.Ricordiamo che, in base all'O.P.C.M. 3274/2003, le Regioni avrebbero dovuto individuare le infrastrutture di interesse strategico la cui funzionalità assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile durante gli eventi sismici, ma anche gli edifici e le infrastrutture il cui collasso può avere conseguenze rilevanti.
Le Regioni avrebbero dovuto predisporre le tempistiche per le verifiche della vulnerabilità sismica di tali edifici e infrastrutture. La mappatura, con la valutazione della vulnerabilità sismica, si sarebbe dovuta concludere nel 2008, ma negli anni i termini sono stati più volte prorogati.
Visto di conformità e congruità delle spese sempre detraibili
Il ddl chiarisce che le spese per l’acquisizione del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese sono detraibili, anche se sostenute nel 2021.L’obbligo dei nuovi adempimenti per poter usufruire dello sconto in fattura e della cessione del credito è stato introdotto dal Decreto Antifrode, ed è entrato in vigore il 12 novembre, ma poi il Decreto Antifrode non è stato convertito e i suoi contenuti sono stati trasfusi nella Legge di Bilancio per il 2022, che è entrata in vigore il 1° gennaio 2022.
La Legge di Bilancio ha previsto la detraibilità delle spese sostenute per acquisire il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese. Al contrario, il Decreto Antifrode non prevedeva la detraibilità di tali spese. Era quindi sorto il dubbio che le spese sostenute dal 12 novembre al 31 dicembre non fossero detraibili, ma il ddl Milleproroghe ha risolto la questione.