Varianti e soluzioni migliorative, il caso
I giudici si sono pronunciati su un contenzioso sorto durante una procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza antincendio, gestione e manutenzione di un’elisuperficie.La società esclusa ha presentato ricorso perché a suo avviso la vincitrice ha offerto anche la realizzazione dell’impianto antincendio che, invece, era a carico della stazione appaltante. Per aver introdotto una variante non consentita, avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.
In primo grado, il Tar ha respinto il ricorso affermando che, anche se la stazione appaltante ha previsto di realizzare a proprio carico un impianto fisso di spegnimento antincendio, ai partecipanti non è preclusa la possibilità di offrire gratuitamente, come miglioria, la fornitura di un impianto antincendio.
Il bando prevedeva infatti la possibilità di introdurre qualunque ulteriore proposta migliorativa che potesse garantire maggiore funzionalità e sicurezza al servizio offerto.
Varianti e soluzioni migliorative, come riconoscerle
Il Consiglio di Stato ha confermato la posizione del Tar spiegando che, quando il sistema di selezione delle offerte è basato sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la differenza tra soluzioni migliorative e varianti si valuta in questo modo:- le soluzioni migliorative “possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo preclusa comunque la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’amministrazione”;
- le varianti sono “modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria un previa manifestazione di volontà della stazione appaltante”.
Dato che la miglioria proposta non ha assunto particolare rilievo, il Consiglio di Stato ha confermato l’aggiudicazione a favore della vincitrice. I giudici hanno aggiunto che, nel caso in cui la miglioria proposta avesse avuto un impatto eccessivo sull’offerta, la stazione appaltante non l’avrebbe presa in considerazione, ma non avrebbe escluso il candidato.