Sopraelevazione, il caso
I giudici si sono pronunciati sul ricorso presentato contro l’ordine di demolizione di una sopraelevazione, realizzata senza titoli abilitativi.Il Comune, ritenendola una nuova costruzione, ha affermato che il responsabile della sua realizzazione avrebbe dovuto richiedere preventivamente il permesso di costruire.
Considerandola un abuso edilizio, l’Amministrazione ha ordinato la sua demolizione.
Sopraelevazione: vano tecnico o nuova costruzione?
I giudici hanno spiegato che il vano tecnico è “un volume non impiegabile né adattabile ad uso abitativo, privo di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché strettamente necessario per contenere, senza possibili alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, gli impianti tecnologici serventi una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima e non collocabili, per qualsiasi ragione, all’interno dell’edificio”.Dal sopralluogo è emerso che il volume realizzato non è destinato a nessuna esigenza tecnico-funzionale dell’immobile, ma si presenta come un vano vuoto, dotato delle stesse finiture dell’immobile principale (pavimentazione, battiscopa, prese elettriche, illuminazione).
Sono risultate compatibili con la funzione abitativa anche l’altezza del vano e le finestrature. Le aperture erano state in realtà chiuse, ma i giudici hanno affermato che la circostanza che alcune finestre siano state tamponate, per contenere il rapporto di aero-illuminazione al di sotto dei parametri previsti dal regolamento edilizio, non costituisce indice contrario all’intenzione di rendere abitabile un locale.
Sulla base di queste considerazioni, il CdS ha respinto il ricorso del responsabile e confermato l’ordine di demolizione.