Superbonus e visto di conformità
I contribuenti che realizzano interventi agevolati con il Superbonus devono acquisire una serie di documenti. Tra questi c’è il visto di conformità.Il visto di conformità attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Viene rilasciato da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro ed esperti iscritti alle Camere di Commercio, che verificano la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti tecnici incaricati.
Il Decreto Rilancio, che ha introdotto il Superbonus, ha disposto l’obbligatorietà del visto di conformità solo per i contribuenti che optavano per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Lo scorso novembre, con l'approvazione del Decreto Antifrode, poi confluito nella Legge di Bilancio 2022, è stato introdotto l’obbligo del visto di conformità anche per i contribuenti che usufruiscono direttamente del Superbonus nella propria dichiarazione dei redditi.
Superbonus, chi è escluso dal visto di conformità
Come già spiegato nella circolare 16/E/2021, emanata dopo l’approvazione delle norme antifrode, nel caso in cui il contribuente decida di usufruire direttamente del Superbonus come detrazione Irpef, il visto di conformità non è obbligatorio se:- il contribuente invia in autonomia la precompilata;
- il contribuente invia la dichiarazione tramite il sostituto d’imposta (nella maggior parte dei casi il datore di lavoro che opera le trattenute Irpef);
- sussiste già un visto di conformità sull’intera dichiarazione (perché ad esempio dalla dichiarazione il contribuente è risultato titolare di un credito di imposta superiore a 5mila euro).
Questo significa che il visto di conformità è obbligatorio se:
- il contribuente presenta la dichiarazione dei redditi attraverso un Caf;
- il contribuente presenta la dichiarazione dei redditi attraverso un commercialista.