01/02/2022 - I contribuenti che, entro il 31 dicembre 2021, hanno effettuato pagamenti di importo inferiore a 10mila euro, relativi ad interventi di edilizia libera agevolati con i bonus casa, ma non hanno comunicato all’Agenzia di aver optato per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, possono essere esentati dall’obbligo di dover acquisire il visto di conformità e l’asseverazione delle congruità delle spese.
Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate con una recente Faq pubblicata sul proprio sito istituzionale.
Visto di conformità e congruità delle spese, il dubbio
Per contrastare una serie di fenomeni elusivi e fraudolenti, collegati alla fruizione dei bonus edilizi, il Decreto Antifrode ha cambiato le
regole per usufruire dello sconto in fattura e della cessione del credito, stabilendo l’obbligo di acquisire il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese.
Il Decreto Antifrode è stato poi trasfuso nella Legge di Bilancio per il 2022, in vigore dal 1° gennaio 2022, in base alla quale, per i lavori classificati come attività di
edilizia libera oppure non superano i 10mila euro, non occorre produrre il visto di conformità e l’attestato di congruità delle spese.
Le norme hanno creato qualche dubbio. Un contribuente, infatti, si è rivolto all’Agenzia perché il
1° dicembre 2021 ha effettuato il pagamento, inferiore a 10mila euro, per un intervento di edilizia libera agevolabile con i bonus edilizi, ma al 3 gennaio 2022 non ha ancora inviato la comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Il contribuente non sa quindi se deve acquisire il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese.
Visto di conformità e congruità delle spese, quando i pagamenti sono esenti
L’Agenzia ha spiegato che le disposizioni antifrode sono entrate in vigore il
1° gennaio 2022. L’obbligo di acquisire il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese si applica quindi alle
comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito trasmesse all’Agenzia delle entrate a decorrere da tale data.
Il caso del contribuente (intervento di edilizia libera e importo inferiore a 10mila euro) si trova tra quelli
esclusi dall’obbligo di acquisire il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese.
Rispondendo al dubbio del contribuente, l’Agenzia ha quindi concluso che
non ricorre l’obbligo del visto di conformità e della congruità delle spese anche se la comunicazione è trasmessa all’Agenzia delle entrate dopo il 1° gennaio 2022.
Visto di conformità e congruità delle spese, addio al periodo cuscinetto?
Sottolineiamo che la risposta dell’Agenzia è abbastanza scontata in quanto, per la tipologia di intervento e l’importo pagato, il contribuente non è soggetto agli obblighi antifrode.
Ma cosa sarebbe accaduto se il contribuente avesse pagato più di 10mila euro e avesse realizzato un intervento più consistente? Avrebbe dovuto acquisire il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese per il solo fatto di non aver inviato la comunicazione entro il 31 dicembre 2021?
Ricordiamo che, dopo l’approvazione del Decreto Antifrode, l’Agenzia aveva concesso una sorta di periodo cuscinetto per consentire di prendere dimestichezza con le nuove regole. Il Decreto Antifrode è entrato in vigore il 12 novembre 2021 e l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che sarebbero stati esentati dall’obbligo del visto di conformità e della congruità delle spese i contribuenti che avessero assolto i pagamenti ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione,
prima del 12 novembre 2021, anche se, al 12 novembre 2021, non avessero ancora inviato la relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
È probabile che, con un pagamento di importo superiore a 10mila euro, per un intervento non classificabile come edilizia libera, l’Agenzia ora non riconoscerebbe alcun periodo transitorio.
Ricordiamo infine che, per effetto del
Decreto “Sostegni ter” (DL 4/2022), la cessione del credito corrispondente ai bonus edilizi sarà limitata ad un solo passaggio.