URBANISTICA
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Visto di conformità e congruità spese, detraibili anche quelli acquisiti nel 2021
NORMATIVA
Visto di conformità e congruità spese, detraibili anche quelli acquisiti nel 2021
Un emendamento al decreto ‘Milleproroghe’ risolve il dubbio sulle spese sostenute tra il 12 novembre e il 31 dicembre 2021
18/02/2022 - Le spese per l’acquisizione del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese sono detraibili, anche se sostenute nel 2021. A fugare ogni dubbio sugli adempimenti, richiesti per poter scegliere lo sconto in fattura o la cessione dei crediti relativi a Superbonus, ecobonus, bonus ristrutturazioni, sismabonus e bonus facciate, è arrivato un emendamento al ddl “Milleproroghe”, approvato mercoledì scorso in Commissione Bilancio della Camera.
- l’obbligo di acquisire il visto di conformità anche per i contribuenti che usufruiscono direttamente del Superbonus;
- l'obbligo di acquisire l’asseverazione della congruità delle spese come condizione per poter scegliere lo sconto in fattura o la cessione del credito alternativa alla fruizione diretta di ecobonus, bonus ristrutturazioni, sismabonus e bonus facciate.
L’obbligo è entrato in vigore il 12 novembre, ma poi il Decreto Antifrode non è stato convertito e i suoi contenuti sono stati trasfusi nella Legge di Bilancio per il 2022, che è entrata in vigore il 1° gennaio 2022.
La Legge di Bilancio stabilisce che le spese sostenute per acquisire il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese sono detraibili, quindi nessun dubbio per le spese effettuate a partire dal 1° gennaio 2022.
Diversamente, il Decreto Antifrode non aveva previsto la detraibilità di tali spese. Le spese sostenute dal 12 novembre al 31 dicembre 2021 sono quindi rimaste senza un riferimento normativo e molti operatori si sono posti il dubbio se fossero anch’esse detraibili.
A porre fine alla questione è quindi arrivato l’emendamento al Millepororoghe, che correggerà l’articolo 121 del Decreto Rilancio, cioè la disposizione che regola lo sconto in fattura e la cessione del credito per tutti i bonus edilizi.
Visto di conformità e congruità spese, gli obblighi
A novembre, il Decreto Antifrode (DL 152/2021) ha introdotto nuovi adempimenti:- l’obbligo di acquisire il visto di conformità anche per i contribuenti che usufruiscono direttamente del Superbonus;
- l'obbligo di acquisire l’asseverazione della congruità delle spese come condizione per poter scegliere lo sconto in fattura o la cessione del credito alternativa alla fruizione diretta di ecobonus, bonus ristrutturazioni, sismabonus e bonus facciate.
L’obbligo è entrato in vigore il 12 novembre, ma poi il Decreto Antifrode non è stato convertito e i suoi contenuti sono stati trasfusi nella Legge di Bilancio per il 2022, che è entrata in vigore il 1° gennaio 2022.
Visto di conformità e congruità spese, il dubbio
La Legge di Bilancio stabilisce che le spese sostenute per acquisire il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese sono detraibili, quindi nessun dubbio per le spese effettuate a partire dal 1° gennaio 2022.Diversamente, il Decreto Antifrode non aveva previsto la detraibilità di tali spese. Le spese sostenute dal 12 novembre al 31 dicembre 2021 sono quindi rimaste senza un riferimento normativo e molti operatori si sono posti il dubbio se fossero anch’esse detraibili.
A porre fine alla questione è quindi arrivato l’emendamento al Millepororoghe, che correggerà l’articolo 121 del Decreto Rilancio, cioè la disposizione che regola lo sconto in fattura e la cessione del credito per tutti i bonus edilizi.