SICUREZZA
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Abusi edilizi, la data di realizzazione dell’immobile si può autocertificare
NORMATIVA
Abusi edilizi, la data di realizzazione dell’immobile si può autocertificare
Consiglio di Stato: in mancanza di ulteriori elementi, le dichiarazioni rese dai testimoni del proprietario devono essere considerate attendibili
08/03/2022 - Ok all’autocertificazione resa da testimoni, chiamati in causa dal proprietario, per risalire alla data di realizzazione di un immobile e determinare se è abusivo o no. È la conclusione cui è arrivato il Consiglio di Stato con la sentenza 1222/2022.
Secondo l’Amministrazione, il manufatto è stato realizzato dopo l’entrata in vigore della Legge 765/1967, che modificando le Legge urbanistica del 1942 (Legge 1150/1942) ha previsto l’obbligo generalizzato della licenza edilizia per tutti gli interventi edilizi, cioè nuove costruzioni, ampliamenti, modifiche e demolizioni di manufatti esistenti, nonché opere di urbanizzazione.
Il proprietario, avvalendosi di tre dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese da soggetti a conoscenza dello stato dei luoghi, ha contestato che l’immobile è stato realizzato in epoca precedente al 1° gennaio 1967.
Il Tar ha respinto il ricorso del proprietario, ma il Consiglio di Stato ha cambiato le carte in tavola.
I giudici del CdS hanno affermato che l’onere di provare la data di realizzazione e la consistenza dell’immobile spetta al soggetto cui è stato contestato di aver commesso l’abuso. Se, però, quest’ultimo fornisce concreti elementi di riscontro, l’onere della prova si trasferisce all’Amministrazione.
Il CdS ha sottolineato che il Comune si è limitato ad affermare che il manufatto risultava esistente il 26 giugno 1975 sulla base del volo dell’Istituto Geografico Militare, mentre non era presente nei rilievi effettuati il 30 agosto 1954 sulla base degli stessi rilievi.
Per questi motivi, il CdS ha considerato attendibili le autodichiarazioni e annullato l’ordine di demolizione.
Abusi edilizi, il caso
Un Comune ha ordinato la demolizione di un garage realizzato senza alcun permesso.Secondo l’Amministrazione, il manufatto è stato realizzato dopo l’entrata in vigore della Legge 765/1967, che modificando le Legge urbanistica del 1942 (Legge 1150/1942) ha previsto l’obbligo generalizzato della licenza edilizia per tutti gli interventi edilizi, cioè nuove costruzioni, ampliamenti, modifiche e demolizioni di manufatti esistenti, nonché opere di urbanizzazione.
Il proprietario, avvalendosi di tre dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese da soggetti a conoscenza dello stato dei luoghi, ha contestato che l’immobile è stato realizzato in epoca precedente al 1° gennaio 1967.
Abusi edilizi, ok all’autocertificazione
Il Tar ha respinto il ricorso del proprietario, ma il Consiglio di Stato ha cambiato le carte in tavola.I giudici del CdS hanno affermato che l’onere di provare la data di realizzazione e la consistenza dell’immobile spetta al soggetto cui è stato contestato di aver commesso l’abuso. Se, però, quest’ultimo fornisce concreti elementi di riscontro, l’onere della prova si trasferisce all’Amministrazione.
Il CdS ha sottolineato che il Comune si è limitato ad affermare che il manufatto risultava esistente il 26 giugno 1975 sulla base del volo dell’Istituto Geografico Militare, mentre non era presente nei rilievi effettuati il 30 agosto 1954 sulla base degli stessi rilievi.
Per questi motivi, il CdS ha considerato attendibili le autodichiarazioni e annullato l’ordine di demolizione.