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Abusi edilizi, sono ammesse le autocertificazioni?

Abusi edilizi, sono ammesse le autocertificazioni?

Due Tar bocciano le autodichiarazioni ritenendole indizi e non prove. Ma il CdS in passato le ha considerate attendibili

Vedi Aggiornamento del 12/06/2023
Foto: Suwat Supachavinswad ©123RF.com
Foto: Suwat Supachavinswad ©123RF.com
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 12/06/2023
29/03/2022 - Chi richiede il titolo abilitativo in sanatoria, o si oppone a un ordine di demolizione, ha l’onere di dimostrare la data in cui è stato realizzato l’immobile. La dimostrazione deve avvenire sulla base di elementi certi e oggettivi, mentre non sono ammesse le autocertificazioni, rese ad esempio dal proprietario, da altri soggetti coinvolti nella realizzazione dei lavori o in possesso di informazioni sullo stato dei luoghi.
 
Sono arrivati a queste conclusioni due tribunali: il Tar Lazio con la sentenza 3378/2022 e il Tar Liguria con la sentenza 198/2022.
 
Le argomentazioni dei giudici potrebbero però essere ribaltate in secondo grado dal Consiglio di Stato, che già una volta, con le dovute precisazioni, ha considerato attendibili le autodichiarazioni.
 

Abusi edilizi e autodichiarazioni

I giudici dei due Tar hanno analizzato casi simili. Il Tar Lazio si è pronunciato sulla richiesta di condono edilizio (terzo condono) in base alla quale l’immobile da sanare doveva risultare ultimato entro il 31 marzo 2003. Il Comune ha respinto la richiesta di condono perché, in base ad un rilievo aerofotografico, effettuato in seguito ad un volo del luglio 2003, il fabbricato non risultava esistente. Il responsabile dell’intervento, per provare l’esistenza dell’immobile già dal 2002, si è avvalso di fatture e dichiarazioni rese da persone che avevano eseguito i lavori.
 
Il Tar Liguria ha esaminato il ricorso contro l’ordine di demolizione di un capannone. Il Comune lo considerava abusivo sulla base di una fotografia aerea del 2003, ma il proprietario sosteneva che fosse regolare perché realizzato prima del 1967, cioè prima che entrasse in vigore l’obbligo generalizzato della licenza edilizia. Per dare sostegno alla sua tesi, ha coinvolto due testimoni che hanno autocertificato la data di realizzazione del capannone.
 

Abusi edilizi, le autodichiarazioni non sono attendibili

In entrambi i casi, i giudici dei Tar hanno respinto i ricorsi, affermando che le autodichiarazioni non hanno alcuna valenza probatoria.
 
Il Tar Lazio, dopo aver ricordato che l’onere di provare la data di realizzazione dell’immobile grava sul soggetto che fa domanda di condono, ha spiegato che il richiedente deve produrre elementi oggettivi. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio possono avere solo il valore di indizi che, in mancanza di altri elementi nuovi, precisi e concordanti, non risultano ex se idonei a scalfire l'attività istruttoria dell'amministrazione.
 
Sulla stessa lunghezza d’onda il Tar Liguria, che non ha riconosciuto valore probatorio alle autodichiarazioni, rese da due testimoni chiamati in causa dal proprietario del capannone, ritenendole meri indizi irrilevanti se non accompagnati da altri elementi precisi e inconfutabili.
 

Abusi edilizi, quando l’autodichiarazione è attendibile?

Le conclusioni dei due Tar potrebbero essere ribaltate con il secondo grado di giudizio. Almeno stando a quanto accaduto lo scorso febbraio, quando, dopo che il Tar ha confermato l’ordine di demolizione di un garage abusivo, non accettando le autodichiarazioni di due testimoni, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del proprietario basato sulle autocertificazioni.
 
Il CdS ha affermato che l’onere di provare la data di realizzazione e la consistenza dell’immobile spetta al soggetto cui è stato contestato di aver commesso l’abuso. Se, però, quest’ultimo fornisce concreti elementi di riscontro, l’onere della prova si trasferisce all’Amministrazione.
 
In sostanza il Consiglio di Stato ha assunto una posizione più morbida rispetto ai Tar affermando che, in mancanza di prove schiaccianti, le autocertificazioni possono acquistare valore.
 
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