MERCATI
Costruzioni, nel 2024 senza superbonus investimenti in calo dell’8,5%
Bonus pubblicità, entro il 31 marzo le richieste
NORMATIVA
Bonus pubblicità, entro il 31 marzo le richieste
Credito d’imposta del 50% degli investimenti pubblicitari effettuati su stampa, anche online, tv e radio

Aggiornamento del 1 aprile 2022: a causa dei problemi tecnici che negli ultimi giorni di marzo hanno rallentato i servizi informatici dell’Agenzia delle entrate, la scadenza slitta a venerdì 8 aprile.
24/03/2022 - Entro il 31 marzo prossimo le imprese che intendono fruire del bonus pubblicità devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi agli investimenti effettuati o da effettuare nel corso dell’anno.
Il bonus pubblicità, lo ricordiamo, è il credito d’imposta del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati da imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali e soggetti che non svolgono attività commerciale.
Gli investimenti pubblicitari agevolati sono quelli effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici, cartacei o digitali, registrati presso il Tribunale o al ROC, e dotati del Direttore responsabile.
Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, entro il 31 marzo 2022, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata ‘Servizi per’ alla voce ‘Comunicare’. A gennaio 2023 occorrerà inviare poi una dichiarazione che attesti le spese effettivamente sostenute.
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, presentando il modello di pagamento F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi). Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900.
24/03/2022 - Entro il 31 marzo prossimo le imprese che intendono fruire del bonus pubblicità devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi agli investimenti effettuati o da effettuare nel corso dell’anno.
Il bonus pubblicità, lo ricordiamo, è il credito d’imposta del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati da imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali e soggetti che non svolgono attività commerciale.
Gli investimenti pubblicitari agevolati sono quelli effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici, cartacei o digitali, registrati presso il Tribunale o al ROC, e dotati del Direttore responsabile.
Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, entro il 31 marzo 2022, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata ‘Servizi per’ alla voce ‘Comunicare’. A gennaio 2023 occorrerà inviare poi una dichiarazione che attesti le spese effettivamente sostenute.
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, presentando il modello di pagamento F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi). Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900.