
Caro materiali, per chiedere la compensazione c’è tempo fino al collaudo
NORMATIVA
Caro materiali, per chiedere la compensazione c’è tempo fino al collaudo
Anac chiarisce: gli aiuto del Decreto Sostegni bis devono essere riconosciuti anche se i lavori sono terminati
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del 21/04/2022

09/03/2022 - Gli aiuti del Decreto Sostegni bis, previsti per contrastare l’aumento dei materiali da costruzione, possono essere richiesti anche se i lavori sono terminati, a condizione che la Stazione Appaltante non abbia ancora approvato l’atto di collaudo o il certificato di regolare esecuzione.
Il chiarimento, fornito dall’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con il parere 63/2022 è stato sollecitato da un Istituto di valenza nazionale, non menzionato nel documento.
L’appaltatore ha contestato che il certificato di regolare esecuzione aveva carattere provvisorio perché non ancora approvato, quindi il contratto doveva ritenersi ancora in corso.
L’Anac ha dato ragione all’appaltatore spiegando che con l’emissione del certificato di collaudo da parte del collaudatore non si esaurisce il contratto tra le parti perché il committente deve approvarlo.
Il collaudo, ha spiegato l’Anac, diventa definitivo per approvazione espressa. L’approvazione può anche essere tacita e avviene due anni e due mesi dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Anac ha affermato che queste considerazioni possono essere estese al Certificato di regolare esecuzione che in determinati casi sostituisce il collaudo.
Anac ha concluso che l’interpretazione ampia della norma sembra coerente con la ratio del Decreto Sostegni bis, volto a garantire alle imprese appaltatrici un meccanismo di sostegno straordinario e temporaneo per fare fronte all’aumento dei prezzi, e con la Legge di bilancio 2022 che, per aiutare ulteriormente le imprese operanti nel settore dei contratti pubblici, ha previsto l'estensione a tutto il 2021 dei meccanismi di compensazione previsti dal Sostegni bis.
Ricordiamo che, in base al Decreto Sostegni bis, le Stazioni Appaltanti possono provvedere alle compensazioni utilizzando:
- fino al 50% delle risorse accantonate per gli imprevisti nel quadro economico di ogni intervento;
- le somme derivanti dai ribassi d’asta per cui non sia prevista un’altra destinazione;
- le somme residue relative ad altri interventi ultimati, di competenza della stessa Stazione Appaltante, per i quali siano stati eseguiti il collaudo ed emanati i certificati di regolare esecuzione.
Nel caso in cui le risorse non bastino, si può utilizzare il Fondo per l’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione. Il Fondo, istituito dal Decreto Sostegni bis con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro, è stato arricchito con altri 100 milioni dalla legge di Bilancio per il 2022 e ora sono in arrivo altri 150 milioni di euro per effetto del Decreto Energia.
Il chiarimento, fornito dall’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con il parere 63/2022 è stato sollecitato da un Istituto di valenza nazionale, non menzionato nel documento.
Caro materiali, il caso
Nell’ambito di un appalto per la riqualificazione degli impianti elettrici, l’appaltatore ha avanzato una richiesta di compensazione in base al decreto sostegni bis. La richiesta è stata respinta dalla stazione appaltante perché, alla data di entrata in vigore della legge, i lavori risultavano terminati, era stato emesso il certificato di regolare esecuzione e disposto il pagamento della rata di saldo.L’appaltatore ha contestato che il certificato di regolare esecuzione aveva carattere provvisorio perché non ancora approvato, quindi il contratto doveva ritenersi ancora in corso.
Caro materiali, per la compensazione c’è tempo fino al collaudo
L’Anac ha dato ragione all’appaltatore spiegando che con l’emissione del certificato di collaudo da parte del collaudatore non si esaurisce il contratto tra le parti perché il committente deve approvarlo.Il collaudo, ha spiegato l’Anac, diventa definitivo per approvazione espressa. L’approvazione può anche essere tacita e avviene due anni e due mesi dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Anac ha affermato che queste considerazioni possono essere estese al Certificato di regolare esecuzione che in determinati casi sostituisce il collaudo.
Anac ha concluso che l’interpretazione ampia della norma sembra coerente con la ratio del Decreto Sostegni bis, volto a garantire alle imprese appaltatrici un meccanismo di sostegno straordinario e temporaneo per fare fronte all’aumento dei prezzi, e con la Legge di bilancio 2022 che, per aiutare ulteriormente le imprese operanti nel settore dei contratti pubblici, ha previsto l'estensione a tutto il 2021 dei meccanismi di compensazione previsti dal Sostegni bis.
Caro materiali, le misure di compensazione
Ricordiamo che, in base al Decreto Sostegni bis, le Stazioni Appaltanti possono provvedere alle compensazioni utilizzando:- fino al 50% delle risorse accantonate per gli imprevisti nel quadro economico di ogni intervento;
- le somme derivanti dai ribassi d’asta per cui non sia prevista un’altra destinazione;
- le somme residue relative ad altri interventi ultimati, di competenza della stessa Stazione Appaltante, per i quali siano stati eseguiti il collaudo ed emanati i certificati di regolare esecuzione.
Nel caso in cui le risorse non bastino, si può utilizzare il Fondo per l’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione. Il Fondo, istituito dal Decreto Sostegni bis con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro, è stato arricchito con altri 100 milioni dalla legge di Bilancio per il 2022 e ora sono in arrivo altri 150 milioni di euro per effetto del Decreto Energia.