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Pergotenda, quali requisiti deve possedere?

Pergotenda, quali requisiti deve possedere?

Il Tar Campania sintetizza le caratteristiche in base alle quali il manufatto può essere installato in regime di edilizia libera

Vedi Aggiornamento del 06/12/2023
FotFoto: bullltus©123RF.com
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di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 06/12/2023
23/03/2022 - Per sfruttare gli spazi esterni, si possono installare diverse strutture. A seconda delle caratteristiche costruttive del manufatto, è importante richiedere il giusto titolo abilitativo per evitare sanzioni o l’ordine di demolizione dell’opera realizzata.
 
I giudici del Tar Campania, con la sentenza 479/2022, hanno ricordato quando una struttura si qualifica come pergotenda, mettendo fine a un contenzioso sorto tra la società, che riteneva di aver operato legittimamente in regime di edilizia libera, e il Comune, che richiedeva invece un titolo abilitativo idoneo.
 

Pergotenda o tettoia, il caso

I giudici si sono pronunciati sul caso di una società, che con una CILA ha comunicato al Comune l’installazione di una pergotenda su un’area di sua pertinenza.
 
Dopo un sopralluogo della Polizia Municipale, è emerso che la pergotenda era stata snaturata con una chiusura laterale e una copertura, che l’avevano resa idonea ad essere utilizzata come deposito.
 
Il Comune ha quindi ordinato la demolizione della struttura, non qualificabile come pergotenda perché priva delle caratteristiche per essere considerata opera di edilizia libera. Il manufatto, infisso e ancorato stabilmente al suolo, secondo il Comune avrebbe alterato la sagoma dell’immobile e ampliato le superfici autorizzate.

La società ha presentato ricorso sostenendo di aver agito ai sensi del punto 50 del glossario dell’edilizia libera (DM 2 marzo 2018) in base al quale l’installazione della pergotenda non richiede alcun permesso, e della lettera A.17 del DPR 31/2017, che esonera dall’autorizzazione paesaggistica le installazioni esterne a corredo delle attività economiche costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo.
 


Pergotenda, le caratteristiche costruttive

Per porre fine alla controversia, il Tar, sulla base della giurisprudenza dominante sull’argomento, ha elencato le caratteristiche che un manufatto deve possedere per qualificarsi come pergotenda.
 
La pergotenda, secondo i giudici:
1) è una struttura destinata a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini) e installabile al fine di soddisfare esigenze stabili e durature;
2) dal punto di vista normativo, non necessita del titolo abilitativo a condizione che non determini una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio;
3) l’opera principale deve essere costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, mentre la struttura deve essere solo un elemento accessorio, necessario per il sostegno della tenda;
4) la tenda deve essere in materiale plastico e retrattile perché la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non debbono presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza;
5) l’elemento di copertura e di chiusura deve essere costituito da una tenda in materiale plastico, privo di quelle caratteristiche di consistenza e di rilevanza che possano connotarlo in termini di componenti edilizie di copertura o di tamponatura di una costruzione.
 
Sulla base di queste considerazioni e dei rilievi del Comune, i giudici hanno respinto il ricorso della società e confermato l’ordine di demolizione.ù
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