Limiti al subappalto, il caso
I giudici del CdS si sono pronunciati sul ricorso proposto dalla Stazione Appaltante che ha bandito una gara per l’affidamento dei lavori di completamento e valorizzazione di un museo archeologico.Nel disciplinare di gara, la Stazione Appaltante non ha posto limiti al subappalto e i lavori sono stati affidati ad un’impresa che avrebbe subappaltato tutti i lavori rientranti nella categoria OS30 (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi).
L’aggiudicazione è stata impugnata da un altro concorrente e il Tar, in prima istanza, ha accolto il ricorso, sostenendo che fossero stati violati l’articolo 105, comma 2, del Codice Appalti (che fissava il tetto al subappalto) e l’articolo 105, comma 5 (che prevedeva il tetto el 30% per il subappalto delle opere specialistiche e superspecialistiche).
Tali limiti, lo ricordiamo, sono stati abrogati dal Decreto Governance e Semplificazioni (L. 108/2021) e, dal 1° novembre 2021, i limiti al subappalto possono essere previsti solo se giustificati da particolari caratteristiche e dalla complessità delle prestazioni.
Il caso, tuttavia, si è svolto prima che entrassero in vigore le nuove regole ed è stato esaminato sulla base delle norme previgenti e delle pronunce della Corte di Giustizia europea, che ha giudicato i limiti al subappalto in contrasto con le norme comunitarie.
Contro la sentenza del Tar ha presentato ricorso in CdS la Stazione Appaltante.
Limiti al subappalto, sono illegittimi
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso spiegando che la Stazione Appaltante ha agito correttamente in quanto non ha considerato, nel disciplinare di gara, le disposizioni che la Corte di Giustizia Europea ha considerato contrastanti con le direttive comunitarie in materia di contratti pubblici.I giudici del CdS hanno aggiunto che questa considerazione è valida anche per le lavorazioni specialistiche e superspecialistiche. Secondo quanto affermato dalla normativa comunitaria, i limiti al subappalto devono essere giustificati dalle caratteristiche e complessità delle opere. Tali limiti, secondo i giudici, non scattano automaticamente in presenza di lavorazioni rientranti nelle categorie specialistiche o superspecalistiche.
Il CdS ha concluso che le valutazioni sull’opportunità di introdurre limiti al subappalto vanno verificate caso per caso. Sulla base di questi motivi, ha annullato la sentenza del Tar e confermato l’aggiudicazione.