
Superbonus, ecco quando è agevolata la sostituzione della facciata continua
NORMATIVA
Superbonus, ecco quando è agevolata la sostituzione della facciata continua
Agenzia delle Entrate: i tecnici devono asseverare il rispetto delle condizioni previste per le finestre comprensive di infissi
Vedi Aggiornamento
del 07/10/2022

09/03/2022 - La sostituzione della facciata continua può essere agevolata con il Superbonus a determinate condizioni. La spiegazione è arrivata dall’Agenzia delle Entrate con la risposta 61/2022.
Tra i lavori che il condominio intende realizzare c’è anche la sostituzione integrale della facciata continua, descritta come “una struttura unica costituita da montanti verticali agganciati alla struttura portante dell'edificio e traversi orizzontali agganciati ai montanti, il tutto sostenente i pannelli vetrati non apribili e gli elementi finestrati (cd. tamponamenti apribili scorrevoli) agganciati a loro volta ai montanti e ai traversi”.
Il condominio ha quindi chiesto se questo intervento è agevolabile con la detrazione maggiorata al 110%.
L’Agenzia ha spiegato che la sostituzione della facciata continua è agevolabile con il Superbonus nel caso in cui siano rispettate le condizioni previste dall’articolo 14 del DL 63/2013 e dal DM 6 agosto 2020 per le finestre comprensive di infissi. La sostituzione della facciata continua è quindi un intervento trainato, agevolabile con il Superbonus se realizzato contestualmente ad un intervento trainante.
Al pari delle finestre, la facciata ventilata deve separare il volume riscaldato da quello non riscaldato. L’intervento deve comportare la riduzione della trasmittanza termica e il miglioramento deve essere certificato nell’Attestato di prestazione energetica (APE).
Il rispetto di tali requisiti, spiega l’Agenzia, deve essere asseverato da un tecnico abilitato, così come accade per tutti gli interventi agevolati con il Superbonus.
Appurato che l’intervento può ottenere il Superbonus, ha concluso l’Agenzia, il condominio può optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Superbonus e facciata continua
Un condominio si è rivolto all’Agenzia delle Entrate perché sta per realizzare una serie di interventi di efficientamento energetico per i quali intende richiedere il Superbonus. Si tratta di interventi trainanti (cappotto termico e sostituzione degli impianti) e interventi trainati (installazione del fotovoltaico e sostituzione di serramenti e infissi).Tra i lavori che il condominio intende realizzare c’è anche la sostituzione integrale della facciata continua, descritta come “una struttura unica costituita da montanti verticali agganciati alla struttura portante dell'edificio e traversi orizzontali agganciati ai montanti, il tutto sostenente i pannelli vetrati non apribili e gli elementi finestrati (cd. tamponamenti apribili scorrevoli) agganciati a loro volta ai montanti e ai traversi”.
Il condominio ha quindi chiesto se questo intervento è agevolabile con la detrazione maggiorata al 110%.
Facciate continue, quando spetta il Superbonus
L’Agenzia ha spiegato che la sostituzione della facciata continua è agevolabile con il Superbonus nel caso in cui siano rispettate le condizioni previste dall’articolo 14 del DL 63/2013 e dal DM 6 agosto 2020 per le finestre comprensive di infissi. La sostituzione della facciata continua è quindi un intervento trainato, agevolabile con il Superbonus se realizzato contestualmente ad un intervento trainante.Al pari delle finestre, la facciata ventilata deve separare il volume riscaldato da quello non riscaldato. L’intervento deve comportare la riduzione della trasmittanza termica e il miglioramento deve essere certificato nell’Attestato di prestazione energetica (APE).
Il rispetto di tali requisiti, spiega l’Agenzia, deve essere asseverato da un tecnico abilitato, così come accade per tutti gli interventi agevolati con il Superbonus.
Appurato che l’intervento può ottenere il Superbonus, ha concluso l’Agenzia, il condominio può optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.