Veranda sul balcone, quando è abusiva?
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NORMATIVA
Veranda sul balcone, quando è abusiva?
Il Consiglio di Stato torna a spiegare la differenza tra pertinenze e vani autonomamente realizzabili
Vedi Aggiornamento
del 17/08/2023
Vedi Aggiornamento del 17/08/2023
16/03/2022 - La veranda, realizzata su un balcone, è abusiva? Sì se crea un nuovo vano autonomamente realizzabile. No se è un’opera di modesta entità, destinata ad esempio a contenere un impianto tecnologico. Su questa differenza si è concentrato il Consiglio di Stato con la sentenza 469/2022.
I giudici hanno spiegato che non contano i materiali utilizzati per l’intervento, cioè strutture leggere e vetri con una trasmittanza tale da non consentire l’abitabilità del locale.
Dopo un sopralluogo, il Comune ordina la sospensione dei lavori e la rimozione delle opere perché realizzate senza permesso di costruire.
Il proprietario dell’appartamento, e responsabile dell’intervento, presenta ricorso, ma il Tar lo respinge, spiegando che l’opera aumenta la superficie utile e che, nonostante i materiali utilizzati, non può essere qualificata come una struttura leggera (pergotenda o gazebo).
Il CTU rileva che l’opera consiste in una barriera in vetro trasparente a chiusura del balcone preesistente, realizzta con 23 pannelli di vetro trasparente stratificato 55.1, di spessore complessivo di 10 mm.
Secondo il CTU, “l’utilizzo riscontrato è relativo ad un ambiente che, quando è chiuso dalla vetrata, consente il soggiorno delle persone, al riparo dal vento e dalla pioggia (nel balcone sono infatti presenti tavoli, un divano e mobili da esterno)”.
Le caratteristiche del vetro, privo di camera d’aria e di spessore pari a 10 mm. (trasmittanza termica: Uv = 5,6 W/m2 K) e la costruzione dei pannelli, privi di montanti di telaio e accostati fra loro con una luce d’aria libera pari a circa 3 mm., non consentono prestazioni di isolamento termico compatibili con i requisiti di abitabilità attualmente richiesti dalle norme relative alla trasmittanza termica degli edifici di abitazione in Roma (zona climatica D, trasmittanza termica richiesta per le pareti verticali opache: Uv = 0,29 W/m2 K)”.
Sulla base di questi motivi, e tenuto conto della temperatura media estiva e invernale nella zona geografica ove è collocato il balcone, il CTU conclude che l’opera è finalizzata a soddisfare esigenze temporanee.
Dai rilievi, osserva il CdS, non si può desumere che l’intervento abbia creato una pertinenza, perché la qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un’opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici.
I lavori, concludono i giudici, hanno creato un nuovo locale autonomamente utilizzabile e per la loro realizzazione sarebbe stato necessario il permesso di costruire.
Sulla base di questi motivi, il CdS ha respinto il ricorso.
I giudici hanno spiegato che non contano i materiali utilizzati per l’intervento, cioè strutture leggere e vetri con una trasmittanza tale da non consentire l’abitabilità del locale.
Veranda sul balcone, il caso
Il caso analizzato dai giudici riguarda l’installazione, sul balcone di pertinenza dell’appartamento, di una struttura a vetri, formata da pannelli frangivento in vetro, rotabili su sè stessi e scorrevoli su binari, riconducibili ad un sistema di vetrate scorrevoli a pacchetto.Dopo un sopralluogo, il Comune ordina la sospensione dei lavori e la rimozione delle opere perché realizzate senza permesso di costruire.
Il proprietario dell’appartamento, e responsabile dell’intervento, presenta ricorso, ma il Tar lo respinge, spiegando che l’opera aumenta la superficie utile e che, nonostante i materiali utilizzati, non può essere qualificata come una struttura leggera (pergotenda o gazebo).
Veranda, le caratteristiche costruttive e l’uso temporaneo
La sentenza del Tar è stata impugnata davanti al Consiglio di Stato e viene nominato un consulente tecnico d’ufficio della facoltà di Architettura.Il CTU rileva che l’opera consiste in una barriera in vetro trasparente a chiusura del balcone preesistente, realizzta con 23 pannelli di vetro trasparente stratificato 55.1, di spessore complessivo di 10 mm.
Secondo il CTU, “l’utilizzo riscontrato è relativo ad un ambiente che, quando è chiuso dalla vetrata, consente il soggiorno delle persone, al riparo dal vento e dalla pioggia (nel balcone sono infatti presenti tavoli, un divano e mobili da esterno)”.
Le caratteristiche del vetro, privo di camera d’aria e di spessore pari a 10 mm. (trasmittanza termica: Uv = 5,6 W/m2 K) e la costruzione dei pannelli, privi di montanti di telaio e accostati fra loro con una luce d’aria libera pari a circa 3 mm., non consentono prestazioni di isolamento termico compatibili con i requisiti di abitabilità attualmente richiesti dalle norme relative alla trasmittanza termica degli edifici di abitazione in Roma (zona climatica D, trasmittanza termica richiesta per le pareti verticali opache: Uv = 0,29 W/m2 K)”.
Sulla base di questi motivi, e tenuto conto della temperatura media estiva e invernale nella zona geografica ove è collocato il balcone, il CTU conclude che l’opera è finalizzata a soddisfare esigenze temporanee.
Veranda, quando è richiesto il permesso di costruire
Nonostante le affermazioni del CTU, il Consiglio di Stato ha concluso che la tamponatura di un’area (portico, loggia o balcone) crea un nuovo locale, che si aggrega all’organismo edilizio modificandone sagoma, volume e superficie.Dai rilievi, osserva il CdS, non si può desumere che l’intervento abbia creato una pertinenza, perché la qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un’opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici.
I lavori, concludono i giudici, hanno creato un nuovo locale autonomamente utilizzabile e per la loro realizzazione sarebbe stato necessario il permesso di costruire.
Sulla base di questi motivi, il CdS ha respinto il ricorso.
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