Sotto la lente del Fisco sono finiti soprattutto i meccanismi che consentono lo sconto in fattura e la cessione del credito, che in alcuni casi hanno dato luogo a cessioni incontrollate e al riconoscimento di vantaggi fiscali a imprese fantasma e lavori mai partiti.
Le operazioni dello sconto in fattura e della cessione del credito sono state quindi assoggettate a procedure controllate dal Decreto Antifrode (DL 157/2021). Il Decreto non è stato convertito in Legge, ma trasfuso nella Legge di Bilancio per il 2022 (L. 234/2021), che ha introdotto alcune semplificazioni e stabilito che i costi per sostenere questi adempimenti sono detraibili. La stratificazione normativa ha reso necessari alcuni chiarimenti.
Facciamo il punto della situazione degli adempimenti necessari per ottenere i bonus edilizi.
Bonus edilizi: visto di conformità e congruità delle spese
Per effetto combinato delle norme antifrode e, nel caso del Superbonus, delle norme che hanno istituito la detrazione, i beneficiari del Superbonus devono sempre produrre il visto di conformità e l'asseverazione della congruità delle spese sia se usufruiscono direttamente del Superbonus nella propria dichiarazione dei redditi sia se scelgono lo sconto in fattura o la cessione del credito.Chi sceglie lo sconto in fattura o la cessione del credito nell'ambito di un intervento agevolato con ecobonus, bonus ristrutturazioni, sismabonus o bonus facciate o in caso di installazione di un impianto fotovoltaico o di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, deve acquisire il visto di conformità e l'asseverazione della congruità delle spese sostenute.
Visto di conformità e congruità delle spese, quando non sono richiesti
La Legge di Bilancio per il 2022 ha introdotto una semplificazione per bonus ristrutturazioni, ecobonus e sismabonus, prevedendo che non occorre produrre il visto di conformità e l'attestato di congruità delle spese:- se gli interventi, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, sono classificati come attività di edilizia libera;
- se l’importo dei lavori non supera i 10.000 euro.
Da questa semplificazione è stato escluso il bonus facciate.
Per quanto riguarda il Superbonus, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre spiegato che il visto di conformità non è obbligatorio se:
- il contribuente invia in autonomia la precompilata;
- il contribuente invia la dichiarazione tramite il sostituto d’imposta (nella maggior parte dei casi il datore di lavoro che opera le trattenute Irpef);
- sussiste già un visto di conformità sull’intera dichiarazione (perché ad esempio dalla dichiarazione il contribuente è risultato titolare di un credito di imposta superiore a 5mila euro).
Visto di conformità e congruità spese sempre detraibili
Il Milleproroghe (L. 15/2022) ha chiarito che i costi per l’acquisizione del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese sono sempre detraibili, sia che siano stati sostenuti nel 2021 sia che siano datati 2022.Il dubbio è nato a causa di una sovrapposizione normativa. Il 12 novembre 2021, per effetto del Decreto Antifrode, sono entrati in vigore i nuovi adempimenti. I contenuti sono confluiti nella Legge di Bilancio per il 2022, che ha introdotto la detraibilità dei costi sostenuti per acquisire il visto di conformità e la congruità delle spese.
Anche se la legge di Bilancio 2022, e quindi la detraibilità del visto di conformità e della congruità delle spese, è entrata in vigore il 1° gennaio 2022, il Milleproroghe chiarisce che le spese per acquisire tali documenti sono detraibili anche se sostenute a partire dal 12 novembre 2021.
Visto di conformità e congruità delle spese, la tabella

VC = visto di conformità
CS = congruità delle spese