Per rafforzare gli uffici tecnici soprattutto dei Comuni, gli enti che più di tutti sono chiamati a progettare le opere da candidare ai bandi, sono state messe in campo risorse e procedure ad hoc.
Una di queste è la Circolare 4 del 18 gennaio 2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) - art. 1, co. 1, D.L. 80/2021 Indicazioni attuative” che permette alle stazioni appaltanti di procedere ad assunzioni a tempo determinato anche di soggetti deputati all’espletamento delle seguenti attività:
- incarichi di progettazione, servizi di direzione lavori, servizi di ingegneria e architettura;
- collaudo tecnico-amministrativo;
-incarichi per indagini geologiche e sismiche, incarichi per le operazioni di bonifica archeologica;
- incarichi di commissioni giudicatrici e altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR.
Ordini contro gli affidamenti extra-Codice Appalti
Questa Circolare è finita sotto la lente dell’Osservatorio Bandi del Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI): la Rete delle Professioni Tecniche (RPT), il coordinamento degli Ordini del quale fa parte anche il CNI, ha sottolineato l’illegittimità dell’atto ministeriale, rappresentandola attraverso una nota inviata allo stesso MEF e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.Secondo la RPT, la Circolare è in contrasto con l’art. 157, comma 3, del Codice degli Appalti (Dlgs 50/2016) che vieta l’affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, di direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente Codice”.
RPT: illegittimo il tetto alle spese tecniche
Inoltre, la Rete non ritiene legittimo per le stazioni appaltati fissare un tetto alle spese tecniche per le quali - spiega - c’è l’obbligo di applicare il DM 17 giugno 2016 del Ministero della Giustizia, il decreto che fissa i corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione.Oltre all’illegittimità della Circolare 4/2022, la Rete Professioni Tecniche “ha rilevato la sua inutilità, poiché esso non risolverà il problema in quanto le Pubbliche Amministrazioni devono avere già disponibili i progetti al fine di candidarsi ai finanziamenti”.
“In sostanza - secondo gli Ordini professionali di area tecnica -, la disposizione contenuta nella Circolare, oltre ad essere totalmente contraria alla normativa richiamata in materia di contratti pubblici, rischia di essere una pesante misura a danno dell’intera categoria dei liberi professionisti poiché, nell’attuazione delle misure del PNRR, rischia di mortificare l’attività di progettazione”.
Per questi motivi, la RPT ha chiesto di procedere ad un avviso di chiarimenti ulteriore, al fine di fugare ogni dubbio ed evitare eventuali futuri risvolti contenziosi.