È l’obiettivo delle Linee guida per la verifica dell’interesse archeologico e l’individuazione di procedimenti semplificati, pubblicate in Gazzetta Ufficiale.
Le linee guida danno attuazione al Codice Appalti e al Codice dei Beni Culturali, contemperando le esigenze di tutela dei beni archeologici con quella di realizzare le opere in tempi certi, e senza intoppi inerenti alla localizzazione.
Procedura di interesse archeologico per lavori da 50mila euro
La procedura individuata dalle linee guida si applica a tutti i progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico.Sono esclusi i progetti delle opere puntuali, il cui importo dei lavori posti a base d’asta, al netto dell’IVA, sia inferiore a 50mila euro.
Nel caso in cui il Soprintendente richieda la procedura per la valutazione dell’interesse archeologico anche laddove non prevista, i tempi vengono ridotti di un quarto.
Interesse archeologico, procedura a fasi funzionali
La procedura per la verifica dell’interesse archeologico si articola in fasi funzionali, i cui esiti integrano la progettazione di fattibilità dell’opera.Tutto inizia con la fase preliminare, in cui la Stazione Appaltante informa la Soprintendenza sull’intenzione di realizzare l’opera in una determinata area.
Segue la fase prodromica, in cui vengono raccolti elementi per creare un quadro conoscitivo esaustivo, dopo la quale si attiva la procedura di verifica preventiva vera e propria. Nelle fasi che seguono, si valutano i rischi derivanti dalla realizzazione dell’opera e si progettano ulteriori indagini.
Il processo si conclude con la redazione della relazione archeologica. La relazione apre diversi scenari: il più semplice si presenta quando i reperti archeologici possono essere estratti. Quando, invece, i reperti devono rimanere in situ, è necessario prevedere delle varianti. In casi estremi, la Soprintendenza può vietare la realizzazione dell’opera perché incompatibile con la tutela dei beni archeologici presenti nell’area.
PNRR, valutazione dell’interesse archeologico in tempi certi
Per evitare che la valutazione dell’interesse archeologico causi ritardi eccessivi, e faccia lievitare i costi delle opere, le linee guida prevedono tempi definiti per la realizzazione delle attività di controllo e ispezione.Ad esempio, per l’esecuzione di carotaggi, prospezioni geofisiche o geochimiche e saggi archeologici, è previsto un termine minimo di 30 giorni e massimo di 60 giorni, che può essere elevato a 90 giorni nei casi di particolare complessità o a 120 giorni per le opere o i lavori a rete.
Una volta ottenuta tutta la documentazione, il Soprintendente deve approvare la relazione archeologica definitiva nei 20 giorni successivi. Il termine può essere prorogato una sola volta per un massimo di 90 giorni.
I tempi dettati dalle linee guida possono essere ridotti di un terzo per le opere del PNRR.