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Cessione del credito, dal 1° maggio via al quarto passaggio

Cessione del credito, dal 1° maggio via al quarto passaggio

Entra in vigore anche il divieto di cessione parziale. Ma il Governo annuncia imminenti cambiamenti per il Superbonus e gli altri bonus edilizi

Vedi Aggiornamento del 13/03/2024
Foto: VIKTOR Zadorozhniy©123RF.com
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di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 13/03/2024
28/04/2022 - Quarto passaggio per la cessione del credito e bollino per vietare le cessioni parziali. Dal 1° maggio il Superbonus e gli altri bonus edilizi assumono nuovi connotati. Le novità cercano di trovare una via di mezzo tra l’obiettivo di evitare le frodi fiscali e l’esigenza di non mettere in difficoltà professionisti e imprese.

I cambiamenti della normativa che regola le detrazioni fiscali non accennano a fermarsi. In un question time, svolto ieri alla Camera, il Ministro dell'Economia, Daniele Franco, ha annunciato un'altra norma destinata a mutare nuovamente il meccanismo della cessione del credito.
 

Cessione del credito, le regole del quarto passaggio

La legge di conversione del Decreto “Energia” (DL 17/2022) ha introdotto la quarta cessione del credito.
 
Per capirne il funzionamento, è necessario fare un passo indietro.
 
Per mettere un freno alle frodi fiscali, con il Decreto Sostegni ter la cessione del credito, prima libera, è stata limitata a tre passaggi. Dopo la prima cessione libera, le due cessioni successive possono essere effettuate soltanto a favore di soggetti qualificati, cioè banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. Tra queste sono comprese le SGR, SIM, SICAV e SICAF.
 
Gli operatori del settore sono sempre stati contrari ai limiti posti alla cessione del credito, quindi con il Decreto Energia è stato introdotto il quarto passaggio.
 
I crediti per i quali la prima cessione o lo sconto in fattura sono comunicati all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022, possono essere oggetto di una quarta cessione. La quarta cessione può essere operata solo dalle banche a favore dei soggetti con cui abbiano stipulato un contratto di conto corrente.
 

Bonus edilizi, stop alla cessione parziale

Il 1° maggio entra in vigore anche uno dei meccanismi di controllo disposti dal Decreto Sostegni ter, cioè il divieto di cessione parziale del credito corrispondente alle detrazioni fiscali.
 
Ai crediti derivanti da sconto in fattura o cessione del credito (per cui l’opzione sia stata comunicata all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022) è attribuito un codice identificativo univoco, che deve essere indicato nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. Tali crediti possono essere ceduti solo per intero, mentre in precedenza era possibile effettuare cessioni a più soggetti oppure cedere una arte del credito ed utilizzare la parte restante come detrazione Irpef nella dichiarazione dei redditi.
 

Cessione del credito, il nuovo meccanismo

Mettendo a sistema tutte le regole sulla cessione del credito, si viene a creare questo meccanismo:
- prima cessione libera;
- seconda e terza cessione per intero a favore di soggetti qualificati;
- quarta cessione dalle banche ai propri correntisti.
 
Il quarto passaggio, anche se limitato al sistema bancario, diventa di nuovo libero. Le banche, infatti, possono cedere il credito a chiunque, a condizione che venga stipulato un contratto di conto corrente.
 

 

Cessione del credito, altre novità in arrivo sulla quarta cessione

Il Ministro dell'Economia, Daniele Franco, rispondendo ad un question time alla Camera, ha affermato che "per quanto riguarda la possibilità di consentire sempre la cessione banca-correntista, e non solo al quarto passaggio, tale ulteriore previsione verrà introdotta dal Governo in un prossimo intervento normativo".

"Le nuove disposizioni - ha aggiunto - dovrebbero prevedere che il correntista che acquista il credito in banca non possa però a sua volta effettuare ulteriori cessioni".

“Con riferimento alla possibilità di depotenziare il divieto di cessione frazionata - ha continuato il Ministro - si osserva che la normativa vigente già consente, dopo la prima comunicazione di esercizio dell’opzione, di cedere o di compensare le singole annualità di cui il credito si compone anche riferite al singolo beneficiario, purché la singola annualità non venga ulteriormente frazionata in un momento successivo”.
 
“La reintroduzione della possibilità di cedere parzialmente il credito senza alcun limite di frazionamento - ha concluso - è invece incompatibile con l’attribuzione di un codice identificativo univoco al credito ceduto, prevista dall’attuale normativa”.
 
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