Rifacimento piazza ed eliminazione barriere architettoniche
Un contribuente si è rivolto all’Agenzia delle Entrate perché ha firmato una convenzione con il Comune per il rifacimento totale di una piazza a sue spese.L’opera prevede l’eliminazione dei dislivelli, quindi delle barriere architettoniche presenti, quindi il contribuente ha chiesto se è possibile usufruire dell’aliquota IVA al 4% che, in base al Dpr 633/1972, Tabella A, n. 41-ter, è riconosciuta per le “prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche”.
Rifacimento piazza ed eliminazione barriere architettoniche, IVA ordinaria
L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che possono beneficiare dell’aliquota al 4% le opere che oggettivamente mirano al superamento delle barriere architettoniche, indipendentemente dalla connotazione o dalle condizioni sanitarie del committente.Pertanto, laddove le opere abbiano le caratteristiche tecniche previste dalla normativa di riferimento e siano realizzate in base ad un contratto di appalto, può trovare applicazione l'aliquota Iva agevolata del 4%. Le opere che possono beneficiare di questa agevolazione sono quelle individuate ai sensi del DM 236/1989 e del DPR 503/1996, norme che devono essere espressamente indicate nei contratti.
L’Agenzia ha aggiunto che qualora le prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto abbiano ad oggetto non solo la realizzazione di opere finalizzate all'abbattimento di barriere architettoniche, ma anche altre tipologie di intervento, l'aliquota ridotta spetta solamente sulla parte del corrispettivo che è dovuto per la realizzazione degli interventi di abbattimento delle barriere, non potendo estendersi all'intera somma richiesta al committente.
I corrispettivi relativi agli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche e quelli relativi agli altri interventi devono essere contabilizzati diversamente.
In mancanza di tale distinzione, tutto il corrispettivo dovrà essere assoggettato all'aliquota più alta prevista per le singole prestazioni.
La convenzione che il contribuente ha stipulato col Comune, così come il contratto con l’impresa esecutrice, riguarda lavori di manutenzione straordinaria della piazza. Non essendoci un riferimento esplicito agli interventi per la rimozione delle barriere architettoniche, l’Agenzia ha negato la possibilità di applicare l’Iva al 4%.
L’Agenzia ha negato anche l’applicazione dell’aliquota IVA al 10%. Tale agevolazione, ha concluso l’Agenzia, si applica alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria rientranti nel concetto di “nuova costruzione”. Dato che le opere realizzate dal contribuente si qualificano come semplici migliorie o modifiche, l’Agenzia ha stabilito il pagamento dell’aliquota IVA ordinaria.