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Rischio idrogeologico, i lavori di risanamento pagano l’Iva ordinaria

Rischio idrogeologico, i lavori di risanamento pagano l’Iva ordinaria

L’Agenzia delle Entrate spiega: non si tratta di opere di urbanizzazione primaria o secondaria

Vedi Aggiornamento del 16/08/2022
Foto: VIKTOR Zadorozhniy©123RF.com
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di Paola Mammarella
13/04/2022 - Pagano l’Iva ordinaria i lavori finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico di una strada, necessari per la successiva realizzazione delle opere di riparazione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici.
 
Questo perché, ha spiegato l’Agenzia delle Entrate nella risposta 184/2022, le opere di risanamento idrogeologico non possono essere assimilate alle opere di urbanizzazione primaria o secondaria.
 

Risanamento idrogeologico, il caso

Una Regione si è rivolta all’Agenzia delle Entrate prima di appaltare i lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico a protezione della rete di viabilità primaria.
 
La Regione, prima di procedere all'avvio delle predette gare, ha chiesto di conoscere se alla realizzazione delle opere, propedeutiche alle fasi successive di ripristino degli edifici danneggiati dal sisma del 2016 e al loro miglioramento sismico, possano essere assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e usufruire dell'IVA nella misura agevolata del 10%.
 


Risanamento idrogeologico, si paga l’Iva ordinaria

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che, in base al DPR 633/1972, Tabella A numero 127-quinqies, l’Iva agevolata è riconosciuta alle opere di urbanizzazione primaria o secondaria individuate dall’articolo 4 della Legge 847/1964.
 
Si tratta, ha sottolineato l’Agenzia, di una elencazione tassativa. L’articolo 4 ricomprende, per fare degli esempi, la realizzazione di strade, spazi di parcheggio, fognature, illuminazione, reti di distribuzione dell’energia, scuole, impianti sportivi e aree verdi, ma non contempla le opere volte alla riduzione del rischio idrogeologico.
 
L’Agenzia ha quindi concluso che le opere che la Regione intende appaltare non sono riconducibili ai lavori di urbanizzazione primaria, quindi non possono ottenere l’Iva ridotta.
 
L’Agenzia ha aggiunto che gli interventi di ristrutturazione urbanistica beneficiano dell’Iva agevolata, quindi la Regione potrebbe ottenere l’Iva al 10% se, nella documentazione tecnico-amministrativa, qualificasse come tali gli interventi da appaltare.
 
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