
Fotovoltaico sugli edifici, via alla liberalizzazione
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RISPARMIO ENERGETICO
Fotovoltaico sugli edifici, via alla liberalizzazione
Procedure semplificate o DILA per i moduli a terra, superbonus per le sonde geotermiche. Le novità del Decreto Energia
Vedi Aggiornamento
del 18/12/2024

Vedi Aggiornamento del 18/12/2024
26/04/2022 - Liberalizzazione dell’installazione degli impianti fotovoltaici e termici negli edifici, superbonus 110% alle sonde geotermiche, procedura semplificata o DILA per il fotovoltaico a terra. Sono alcune delle misure introdotte dalla legge di conversione del Decreto “Energia” (DL 17/2022).
A queste misure, appena approvate, potrebbero aggiungersi le "drastiche semplificazioni" annunciate dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta.
Nei centri storici e nelle aree sottoposte a vincolo, è liberalizzata l’installazione di pannelli integrati nelle coperture, non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici. La liberalizzazione non riguarda le coperture realizzate con materiali della tradizione locale.
Per gli impianti di potenza compresa tra 50 kW e 200 kW sarà consentito utilizzare il modello unico semplificato previsto dal Dlgs 199/2021 attuativo della Direttiva RED II.
L’installazione potrà avvenire su strutture di sostegno appositamente realizzate.
Per gli impianti geotermici destinati al riscaldamento e alla climatizzazione degli edifici, il Ministero della Transizione ecologica definirà ulteriori semplificazioni.
Le pompe di calore a gas rientrano tra gli impianti che, benchè installati dopo il 31 agosto 2013, non devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.
La procedura semplificata può essere utilizzata anche per i progetti di nuovi impianti fotovoltaici di potenza fino a 10 MW, da realizzare nelle aree che il D.lgs. 199/2021 classifica come idonee.
La procedura semplificata si applica anche agli impianti agro-voltaici con moduli sollevati da terra, con possibilità di rotazione, distanti non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.
Possono essere realizzati con procedura semplificata anche gli impianti fotovoltaici flottanti, di potenza fino a 10 MW, comprese le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica, installati su specchi d’acqua, sugli invasi delle cave dismesse o a copertura dei canali di irrigazione.
Possono essere realizzati con dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA) gli impianti fotovoltaici con moduli a terra, la cui potenza elettrica risulti inferiore a 1 MW, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio a condizione che l’installazione avvenga in aree non tutelate e non richieda procedure di esproprio.
Gli interventi di modifica non sostanziale (anche a fronte di un aumento della potenza o della modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non comportano un aumento delle dimensioni degli apparecchi) che comportano un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell’area occupata, possono essere realizzate con DILA.
È anche previsto un Piano nazionale per la riconversione di strutture produttive ormai deteriorate del patrimonio serricolo nazionale in siti agroenergetici.
A queste misure, appena approvate, potrebbero aggiungersi le "drastiche semplificazioni" annunciate dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta.
Impianti fotovoltaici e termici sugli edifici: manutenzione ordinaria
La legge liberalizza l’installazione degli impianti fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra, e la realizzazione di tutte le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica. Questi interventi sono considerati manutenzioni ordinarie e non sono subordinati all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso.Nei centri storici e nelle aree sottoposte a vincolo, è liberalizzata l’installazione di pannelli integrati nelle coperture, non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici. La liberalizzazione non riguarda le coperture realizzate con materiali della tradizione locale.
Per gli impianti di potenza compresa tra 50 kW e 200 kW sarà consentito utilizzare il modello unico semplificato previsto dal Dlgs 199/2021 attuativo della Direttiva RED II.
Impianti fotovoltaici e termici sulle aree industriali
Nelle aree industriali, in deroga agli strumenti urbanistici comunali e oltre gli indici di copertura esistenti, si potranno installare impianti fotovoltaici e termici fino al 60% dell’area industriale di pertinenza.L’installazione potrà avvenire su strutture di sostegno appositamente realizzate.
Sonde geotermiche, ok al Superbonus
Il Superbonus 110% è esteso all’installazione di sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici.Per gli impianti geotermici destinati al riscaldamento e alla climatizzazione degli edifici, il Ministero della Transizione ecologica definirà ulteriori semplificazioni.
Pompe di calore e a gas
Le pompe di calore a gas rientrano tra gli impianti che, benchè installati dopo il 31 agosto 2013, non devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.Fotovoltaico a terra: procedure semplificate
La legge introduce la procedura semplificata per la costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW, e delle relative opere di connessione alla rete elettrica, localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale, in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati o in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento.La procedura semplificata può essere utilizzata anche per i progetti di nuovi impianti fotovoltaici di potenza fino a 10 MW, da realizzare nelle aree che il D.lgs. 199/2021 classifica come idonee.
La procedura semplificata si applica anche agli impianti agro-voltaici con moduli sollevati da terra, con possibilità di rotazione, distanti non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.
Possono essere realizzati con procedura semplificata anche gli impianti fotovoltaici flottanti, di potenza fino a 10 MW, comprese le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica, installati su specchi d’acqua, sugli invasi delle cave dismesse o a copertura dei canali di irrigazione.
Possono essere realizzati con dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA) gli impianti fotovoltaici con moduli a terra, la cui potenza elettrica risulti inferiore a 1 MW, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio a condizione che l’installazione avvenga in aree non tutelate e non richieda procedure di esproprio.
Modifica non sostanziale degli impianti con DILA
Gli interventi di modifica non sostanziale (anche a fronte di un aumento della potenza o della modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non comportano un aumento delle dimensioni degli apparecchi) che comportano un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell’area occupata, possono essere realizzate con DILA.145 milioni per l’efficienza energetica
La legge prevede che 145 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione siano destinati a concedere un credito d’imposta fino al 30 novembre 2023 alle imprese che effettuano, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, investimenti volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili.È anche previsto un Piano nazionale per la riconversione di strutture produttive ormai deteriorate del patrimonio serricolo nazionale in siti agroenergetici.
Norme correlate
Legge dello Stato 27/04/2022 n.34
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (Decreto Energia o Decreto Bollette)
Decreto Legge 01/03/2022 n.17
Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (Decreto Energia o Decreto Bollette)
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