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Riduzione livelli progettazione, CAM, revisione prezzi dei materiali: ok della Camera al ddl Delega Appalti
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Riduzione livelli progettazione, CAM, revisione prezzi dei materiali: ok della Camera al ddl Delega Appalti
Nel testo anche il divieto di incarichi gratis, salvo in casi eccezionali, la riduzione e qualificazione delle Stazioni Appaltanti e agevolazioni per le PMI
26/05/2022 - Divieto di prestazioni professionali gratuite, tranne che in casi eccezionali, riduzione dei livelli di progettazione, sistema di revisione dei prezzi, valorizzazione dei Criteri ambientali minimi (CAM), con l’approvazione di nuovi decreti attuativi, e riduzione e qualificazione delle stazioni appaltanti. Sono alcuni dei 31 princìpi su cui poggerà il nuovo Codice Appalti.
Martedì la Camera ha approvato il disegno di legge Delega. Il testo deve ora tornare all’esame del Senato, ma l’obiettivo è un’approvazione rapida, che quasi sicuramente confermerà tutti i contenuti, senza ulteriori modifiche.
Come ricordato dalla relatrice, l’on FI Erica Mazzetti, i tempi sono abbastanza serrati. In virtù degli impegni presi dal Governo con il PNRR:
- entro il 30 giugno 2022 deve entrare in vigore la legge Delega per la riforma del Codice dei Contratti pubblici;
- entro il 31 marzo 2023 devono entrare in vigore tutti i decreti legislativi attuativi del ddl Delega, tra cui il nuovo Codice Appalti, che sostituirà quello del 2016;
- entro il 30 giugno 2023 devono entrare in vigore tutte le altre norme (primarie, subprimarie e di diritto privato) per la revisione del sistema degli appalti pubblici;
- entro il 31 dicembre 2023 deve essere raggiunto il pieno funzionamento del sistema nazionale di e-procurement.
L’obiettivo dei 31 princìpi è garantire la realizzazione delle opere in tempi brevi, senza contenziosi e senza che gli effetti della crisi, o di particolari congiunture economiche e politiche, mettano in difficoltà le imprese impegnate nello svolgimento di una prestazione.
Per questo saranno riviste le procedure di gara, si punterà su una normativa più semplice e compatta, su una maggiore qualificazione delle Stazioni Appaltanti, che saranno anche ridotte in numero, e sull’obbligo di inserire le clausole di revisione dei prezzi nei bandi di gara.
Il Codice Appalti non potrà contenere obblighi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa comunitaria e prevedrà regole più snelle per i contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie. Questo principio era già contenuto nella Legge Delega del 2016, ma non è stato tradotto in pratica nel Codice Appalti. Il caso più eclatante è rappresentato dalla normativa sul subappalto: le direttive europee non prevedono limiti, mentre l’Italia ha introdotto una serie di vincoli, motivati dall’esigenza di prevenire le infiltrazioni criminali.
L’Unione Europea ha sempre considerato tali limiti contrari al diritto comunitario e, nella realtà, il limite al subappalto, inizialmente fissato al 30%, ha subìto una serie di deroghe, fino a scomparire del tutto con il Decreto Governance PNRR e Semplificazioni, che ha però mantenuto il divieto di cessione e di integrale affidamento delle prestazioni a terzi. Resta ora da capire cosa accadrà con il nuovo Codice.
Gli addetti ai lavori hanno espresso dubbi su alcune misure, come la riduzione dei livelli di progettazione e la possibilità di affidare incarichi a titolo gratuito in casi eccezionali, ma per sciogliere tutte le perplessità bisogna attendere la stesura del Codice vero e proprio.
Di seguito alcuni princìpi contenuti nel ddl Delega
D’altro canto, il ddl prevede, nel caso in cui la Stazione Appaltante opti per l’appalto integrato, l'obbligo di indicare nei documenti di gara, o negli inviti, le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione.
Per l’adeguamento si dovranno utilizzare, in prima battuta, le risorse disponibili del quadro economico degli interventi.
L’obiettivo sarà raggiunto in particolare attraverso la definizione di nuovi criteri ambientali minimi, differenziati per tipologie ed importi di appalto. Il ddl prevede l’approvazione di nuovi decreti in materia di CAM e un periodo transitorio per l’applicazione delle nuove regole.
Non si tratta di un principio nuovo, ma di un argomento dibattuto da diverso tempo e previsto anche dal Codice Appalti del 2016, che non ha mai visto la luce. Lo scorso aprile, l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha messo a punto delle linee guida per la riqualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle centrali di committenza. Tra gli obiettivi della riforma proposta dall'Anac c'è la riduzione delle Stazioni Appaltanti, che sono 36.000, con 100.000 centri di costo.
Martedì la Camera ha approvato il disegno di legge Delega. Il testo deve ora tornare all’esame del Senato, ma l’obiettivo è un’approvazione rapida, che quasi sicuramente confermerà tutti i contenuti, senza ulteriori modifiche.
Come ricordato dalla relatrice, l’on FI Erica Mazzetti, i tempi sono abbastanza serrati. In virtù degli impegni presi dal Governo con il PNRR:
- entro il 30 giugno 2022 deve entrare in vigore la legge Delega per la riforma del Codice dei Contratti pubblici;
- entro il 31 marzo 2023 devono entrare in vigore tutti i decreti legislativi attuativi del ddl Delega, tra cui il nuovo Codice Appalti, che sostituirà quello del 2016;
- entro il 30 giugno 2023 devono entrare in vigore tutte le altre norme (primarie, subprimarie e di diritto privato) per la revisione del sistema degli appalti pubblici;
- entro il 31 dicembre 2023 deve essere raggiunto il pieno funzionamento del sistema nazionale di e-procurement.
Codice Appalti, seguirà 31 princìpi guida
Durante le fasi della discussione, nel ddl sono confluiti 31 princìpi guida su cui si baserà il nuovo Codice Appalti.L’obiettivo dei 31 princìpi è garantire la realizzazione delle opere in tempi brevi, senza contenziosi e senza che gli effetti della crisi, o di particolari congiunture economiche e politiche, mettano in difficoltà le imprese impegnate nello svolgimento di una prestazione.
Per questo saranno riviste le procedure di gara, si punterà su una normativa più semplice e compatta, su una maggiore qualificazione delle Stazioni Appaltanti, che saranno anche ridotte in numero, e sull’obbligo di inserire le clausole di revisione dei prezzi nei bandi di gara.
Il Codice Appalti non potrà contenere obblighi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa comunitaria e prevedrà regole più snelle per i contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie. Questo principio era già contenuto nella Legge Delega del 2016, ma non è stato tradotto in pratica nel Codice Appalti. Il caso più eclatante è rappresentato dalla normativa sul subappalto: le direttive europee non prevedono limiti, mentre l’Italia ha introdotto una serie di vincoli, motivati dall’esigenza di prevenire le infiltrazioni criminali.
L’Unione Europea ha sempre considerato tali limiti contrari al diritto comunitario e, nella realtà, il limite al subappalto, inizialmente fissato al 30%, ha subìto una serie di deroghe, fino a scomparire del tutto con il Decreto Governance PNRR e Semplificazioni, che ha però mantenuto il divieto di cessione e di integrale affidamento delle prestazioni a terzi. Resta ora da capire cosa accadrà con il nuovo Codice.
Gli addetti ai lavori hanno espresso dubbi su alcune misure, come la riduzione dei livelli di progettazione e la possibilità di affidare incarichi a titolo gratuito in casi eccezionali, ma per sciogliere tutte le perplessità bisogna attendere la stesura del Codice vero e proprio.
Di seguito alcuni princìpi contenuti nel ddl Delega
Codice Appalti, il nodo dell’equo compenso
Il ddl Delega sancisce il divieto di prestazioni professionali gratuite, salvo in casi eccezionali e previa motivazione. I rappresentanti del mondo delle professioni si chiedono quali siano i casi eccezionali che giustificano l’affidamento a titolo gratuito e temono rischi per l’applicazione del principio dell’equo compenso.D’altro canto, il ddl prevede, nel caso in cui la Stazione Appaltante opti per l’appalto integrato, l'obbligo di indicare nei documenti di gara, o negli inviti, le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione.
Codice Appalti e riduzione dei livelli di progettazione
La Delega introduce la riduzione dei livelli di progettazione. L’obiettivo dichiarato è semplificare le procedure di aggiudicazione, ma i progettisti nutrono dei dubbi e pensano che la misura possa compromettere la qualità e la centralità del progetto posto a base di gara. Il Codice del 2016 partiva dal presupposto che a base di gara dovesse essere posto esclusivamente il progetto esecutivo, preceduto da altri due livelli di progettazione. Il meccanismo è stato considerato troppo complesso e non in linea con le esigenze di semplificazione e velocizzazione.Codice Appalti e caro materiali
Le Stazioni Appaltanti dovranno obbligatoriamente inserire, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, compresa la variazione del costo derivante dal rinnovo dei contratti collettivi.Per l’adeguamento si dovranno utilizzare, in prima battuta, le risorse disponibili del quadro economico degli interventi.
Codice Appalti, CAM e sostenibilità
La Delega stabilisce l’aumento del grado di ecosostenibilità degli investimenti pubblici e il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici.L’obiettivo sarà raggiunto in particolare attraverso la definizione di nuovi criteri ambientali minimi, differenziati per tipologie ed importi di appalto. Il ddl prevede l’approvazione di nuovi decreti in materia di CAM e un periodo transitorio per l’applicazione delle nuove regole.
Codice Appalti, riduzione e qualificazione delle stazioni appaltanti
Il ddl prevede la riduzione numerica, nonché l'accorpamento e la riorganizzazione delle stazioni appaltanti, anche mediante l'introduzione di incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie. Sono inoltre previsti percorsi di formazione per il personale delle stazioni appaltanti.Non si tratta di un principio nuovo, ma di un argomento dibattuto da diverso tempo e previsto anche dal Codice Appalti del 2016, che non ha mai visto la luce. Lo scorso aprile, l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha messo a punto delle linee guida per la riqualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle centrali di committenza. Tra gli obiettivi della riforma proposta dall'Anac c'è la riduzione delle Stazioni Appaltanti, che sono 36.000, con 100.000 centri di costo.