
Abbattimento barriere architettoniche, un intervento al confine tra più bonus
NORMATIVA
Abbattimento barriere architettoniche, un intervento al confine tra più bonus
L’Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi su aliquote di detrazione, limiti di spesa, anno dell’intervento e rapporto con le altre agevolazioni
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del 13/02/2025

26/05/2022 - Come si colloca il bonus barriere architettoniche in rapporto alle altre agevolazioni? Un intervento volto all’eliminazione delle barriere architettoniche può essere trainato dal Superbonus, ma anche usufruire autonomamente del bonus 75% o, ancora, essere inserito nel novero dei lavori che accedono al bonus ristrutturazioni.
L’Agenzia delle Entrate, con tre risposte sull’argomento, ha fornito spiegazioni su tetti di spesa, anno in cui devono essere sostenute le spese e aliquote di detrazione.
L’Agenzia ha risposto in modo affermativo. Il contribuente, quindi, può usufruire del bonus 75% per le spese sostenute nel 2022.
Nella risposta, l’Agenzia spiega anche come determinare il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione. Secondo la normativa che regola il bonus, il tetto di spesa è pari a:
- 50mila euro per le unità immobiliari unifamiliari;
- 40mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
Dato che l’installazione della piattaforma, seppur a servizio di una sola unità immobiliare, è stata deliberata dall’assemblea condominiale, l’Agenzia ha chiarito che il tetto di spesa deve essere calcolato, in riferimento all’intero edificio condominiale, in questo modo: 40mila euro per 8 (320mila euro) più 30mila euro per 4 (120mila euro). Il tetto di spesa ammonta quindi a 440mila euro.
Le spese sostenute nel 2021, invece, beneficiano del bonus 50%, con tetto di spesa a 96mila euro, come previsto dall’articolo 16-bis del Testo unico sulle imposte sui redditi.
L’Agenzia ha risposto che per le spese sostenute nel 2022, relative all'intervento di abbattimento delle barriere architettoniche già avviato nel 2021, il proprietario può in alternativa:
- continuare a fruire del Superbonus nel limite di spesa di 96mila euro (tetto di spesa previsto dalle norme che regolano il Superbonus) comprensivo anche delle spese sostenute nel 2021;
- scegliere il bonus 75%, con limite di 50mila euro (tetto previsto per le unifamiliari).
L’Agenzia ha spiegato che, anche per le spese relative ai nuovi interventi da iniziare nel 2022, il proprietario può scegliere:
- il bonus 75% con limite di spesa di 50mila euro, comprensivo delle spese sostenute nel 2022 per il completamento dell’intervento iniziato nel 2021 (qualora avesse già scelto il bonus 75%);
- il Superbonus, con tetto di spesa a 96mila euro, a condizione che gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche siano effettuati congiuntamente a quelli di efficientamento energetico.
Il condominio intende effettuare anche lavori di abbattimento delle barriere architettoniche agevolati con il bonus 75% e ha chiesto se tali interventi hanno un ulteriore ed autonomo limite di spesa.
L’Agenzia ha risposto di sì e, applicando la metodologia di calcolo prevista dalla normativa vigente, ha quantificato il tetto di spesa in 200mila euro, ottenuto moltiplicando 40mila euro per 5 unità immobiliari.
L’Agenzia delle Entrate, con tre risposte sull’argomento, ha fornito spiegazioni su tetti di spesa, anno in cui devono essere sostenute le spese e aliquote di detrazione.
Bonus barriere architettoniche, tetti di spesa e anno dei lavori
Uno dei casi affrontati dall’Agenzia (Risposta 291/2022) riguarda l’installazione di una piattaforma elevatrice in un condominio composto da 12 appartamenti, che però sarà al servizio di una sola abitazione. L’intervento è iniziato nel 2021 e, nello stesso anno, il proprietario dell’abitazione che sarà servita dalla piattaforma ha versato un acconto. Dato che nel 2022 è entrato in vigore il bonus 75%, il proprietario ha chiesto se può usufruirne per le spese sostenute in tale anno, anche se relative all’intervento iniziato nel 2021.L’Agenzia ha risposto in modo affermativo. Il contribuente, quindi, può usufruire del bonus 75% per le spese sostenute nel 2022.
Nella risposta, l’Agenzia spiega anche come determinare il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione. Secondo la normativa che regola il bonus, il tetto di spesa è pari a:
- 50mila euro per le unità immobiliari unifamiliari;
- 40mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
Dato che l’installazione della piattaforma, seppur a servizio di una sola unità immobiliare, è stata deliberata dall’assemblea condominiale, l’Agenzia ha chiarito che il tetto di spesa deve essere calcolato, in riferimento all’intero edificio condominiale, in questo modo: 40mila euro per 8 (320mila euro) più 30mila euro per 4 (120mila euro). Il tetto di spesa ammonta quindi a 440mila euro.
Le spese sostenute nel 2021, invece, beneficiano del bonus 50%, con tetto di spesa a 96mila euro, come previsto dall’articolo 16-bis del Testo unico sulle imposte sui redditi.
Bonus barriere architettoniche e interventi trainati dal Superbonus
Un altro caso (Risposta 292/2022) riguarda il proprietario di una villetta, che ha realizzato interventi di efficientamento energetico, agevolati con il Superbonus, e un intervento di abbattimento delle barriere architettoniche. Tale intervento è iniziato nel 2021 e proseguirà nel 2022. Il proprietario ha chiesto se nel 2022 può continuare a usufruire del Superbonus o se ha diritto esclusivamente al bonus 75%. Dato che sta valutando di realizzare, nel 2022, altri lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, indipendenti dal precedente, ha chiesto se può usufruire anche per questi del Superbonus o se può solo ottenere il bonus 75%.L’Agenzia ha risposto che per le spese sostenute nel 2022, relative all'intervento di abbattimento delle barriere architettoniche già avviato nel 2021, il proprietario può in alternativa:
- continuare a fruire del Superbonus nel limite di spesa di 96mila euro (tetto di spesa previsto dalle norme che regolano il Superbonus) comprensivo anche delle spese sostenute nel 2021;
- scegliere il bonus 75%, con limite di 50mila euro (tetto previsto per le unifamiliari).
L’Agenzia ha spiegato che, anche per le spese relative ai nuovi interventi da iniziare nel 2022, il proprietario può scegliere:
- il bonus 75% con limite di spesa di 50mila euro, comprensivo delle spese sostenute nel 2022 per il completamento dell’intervento iniziato nel 2021 (qualora avesse già scelto il bonus 75%);
- il Superbonus, con tetto di spesa a 96mila euro, a condizione che gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche siano effettuati congiuntamente a quelli di efficientamento energetico.
Bonus barriere architettoniche in un condominio minimo
L’ultimo caso (Risposta 293/2022) riguarda un condominio minimo, composto da 5 unità immobiliari, che sta per effettuare una serie di interventi di efficientamento energetico, restauro e risanamento conservativo.Il condominio intende effettuare anche lavori di abbattimento delle barriere architettoniche agevolati con il bonus 75% e ha chiesto se tali interventi hanno un ulteriore ed autonomo limite di spesa.
L’Agenzia ha risposto di sì e, applicando la metodologia di calcolo prevista dalla normativa vigente, ha quantificato il tetto di spesa in 200mila euro, ottenuto moltiplicando 40mila euro per 5 unità immobiliari.